La qualità di socio [accomandante di s.a.s.] è condizione dell’azione di impugnazione della delibera sociale affetta da vizi di mera annullabilità e deve sussistere e persistere fino alla conclusione del giudizio. La carenza sopravvenuta di tale qualità [per esclusione del socio dalla società intervenuta nel corso del giudizio], rilevabile d’ufficio, fa venir meno la legittimazione attiva e rende l’azione inammissibile.
La nullità della delibera sociale è ravvisabile nel caso di violazione di specifiche norme imperative e inderogabili dettate a salvaguardia di interessi pubblici [quale la falsità del bilancio approvato], e può essere fatta valere dal socio e da chiunque alleghi e dimostri di avervi uno specifico interesse. In difetto di allegazione e prova di cause di nullità assoluta, la perdita della qualità di socio preclude l’impugnazione.
La domanda di declaratoria di decadenza dell’amministratore [provvisorio di s.a.s.] fondata sull’invalidità della delibera di nomina per vizi di convocazione, di maggioranza e di forma costituisce, per causa petendi e petitum, impugnazione della delibera e postula in capo a chi la propone la qualità di socio.