Quando più soggetti si accordano per costituire una società di capitali il cui capitale è conferito effettivamente da uno solo di essi, mentre gli altri figurano solo apparentemente intestatari di azioni o quote, la realtà dei rapporti si fa emergere con l’azione di accertamento (o di adempimento) del negozio fiduciario, perché l’azione di simulazione è inconfigurabile. L’interposizione fittizia di persona presuppone infatti un accordo simulatorio trilaterale fra interponente, interposto e terzo contraente, che manca quando la società, ancora inesistente, deve essere creata proprio con quel contratto.
Il contratto costitutivo di società di capitali non è suscettibile di simulazione assoluta, anche in ragione delle inderogabili formalità pubblicitarie che assistono la creazione e l’organizzazione dell’ente, perché gli stipulanti intendono comunque realizzare l’effetto della creazione di una persona giuridica distinta dai soci, che si produce per il solo fatto della costituzione; ciò che i soci possono non volere è la partecipazione di tutti ai benefici che ne derivano.
L’intestazione fiduciaria di azioni o quote integra un’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità delle partecipazioni, pur essendo tenuto, in virtù di un rapporto interno di natura obbligatoria con l’interponente, a osservare il comportamento convenuto con il fiduciante e a ritrasferirgli i titoli alla scadenza pattuita o al venir meno del rapporto fiduciario. I soci che partecipano in proprio all’atto costitutivo, anche se per conto di un terzo, diventano titolari delle quote sottoscritte e il vincolo obbligatorio che li lega al fiduciante è inopponibile ai terzi.
È inammissibile la domanda di sequestro delle quote sociali e dei relativi utili proposta ai sensi dell’art. 2905, comma 2, c.c. in funzione di un’azione di merito che va qualificata come accertamento dell’intestazione fiduciaria delle quote, perché questa azione non è riconducibile all’azione di simulazione né alla revocatoria, dirette a far dichiarare l’inefficacia di un atto di disposizione del debitore.