Nella società di persone il diritto del socio di percepire la propria parte di utili sorge, ai sensi dell’art. 2262 c.c., soltanto dopo l’approvazione del rendiconto, sicché la prescrizione del diritto agli utili non decorre finché l’amministratore non abbia predisposto e portato a conoscenza dei soci non amministratori il rendiconto annuale, che non può essere sostituito dalla consegna delle dichiarazioni fiscali della società, documento diverso per contenuto e funzione.