Nell’azione di nullità per violazione della normativa antitrust di una fideiussione stipulata dopo il periodo coperto dall’istruttoria conclusa con il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 [fideiussione omnibus del 2009], che ha natura di azione stand alone, l’attore deve allegare e provare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale al momento della stipulazione e la conseguente standardizzazione contrattuale; a tal fine non basta la riproduzione nel contratto delle clausole dello schema ABI, perché la standardizzazione contrattuale è un fatto di per sé neutro, che può dipendere da un’esigenza lecita di tipizzazione uniforme delle clausole e non prova che l’uniformità sia stata concertata a monte, mentre la presenza tra i modelli prodotti di formulari bancari privi delle clausole contestate depone per l’assenza della stessa standardizzazione.
Il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che, escussa la garanzia pubblica dal finanziatore, agisce in via di recupero nei confronti dei fideiussori del debitore principale è surrogato ai sensi dell’art. 1203 c.c. nella posizione del finanziatore ed è quindi legittimato passivo rispetto alla domanda di nullità della fideiussione; il fideiussore può opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del creditore originario, perché la natura incondizionata della garanzia del Fondo rileva soltanto nel rapporto con il soggetto finanziatore garantito.