L’art. 2290 c.c., secondo cui i soci uscenti sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno dello scioglimento del loro rapporto sociale, prevede una responsabilità personale del socio uscente soltanto nei confronti dei terzi creditori; la società, principale debitrice, non può quindi pretendere dal socio uscente il pagamento della quota dei debiti sociali a suo carico. Il debito sociale grava sulla società e, una volta estinto con il patrimonio sociale, la sua imputazione ai soci attuali o precedenti dipende da quanto eventualmente previsto nel contratto di cessione delle quote.
È infondata la domanda della società di ripetere dall’ex socio la quota dei debiti sociali a suo carico, quando la società non provi, mediante quietanze o altra prova idonea, di avere eseguito i pagamenti in favore dei creditori sociali.
Grava sulla società la prova del pagamento al socio degli utili non riscossi; tale prova non può desumersi dalla trasmissione al socio dei dati del modello unico SP per la sua dichiarazione dei redditi, né dalla mancata menzione di un credito per utili in sede di cessione della quota.