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Corte d'appello di Napoli, 15 Luglio 2025, n. 3766/2025

Società di fatto occulta tra familiari, elementi indiziari e superamento della mera affectio familiaris

Corte d'appello di Napoli, 15 Luglio 2025, n. 3766/2025
Società di fatto occulta tra familiari, elementi indiziari e superamento della mera affectio familiaris

L’esistenza di una società di fatto occulta tra familiari, a fronte di un’attività d’impresa formalmente esercitata in forma individuale da uno solo di essi, può desumersi da una pluralità di elementi indiziari letti in modo unitario e non parcellizzato, quali [l’originaria intestazione dell’impresa al coniuge dell’altro familiare,] la titolarità di una procura pluriennale a operare sul conto corrente dell’imprenditore apparente, la disponibilità dei documenti di circolazione dei mezzi aziendali, la partecipazione al lavoro nell’azienda, alle riunioni di categoria e ai rapporti con i fornitori, quando tali elementi non siano suscettibili di una convincente spiegazione alternativa in chiave di mera affectio familiaris.

Le garanzie e i finanziamenti prestati a favore dell’imprenditore apparentemente individuale possono costituire indici rivelatori di una società di fatto occulta, purché per la loro sistematicità rappresentino una costante opera di sostegno dell’attività d’impresa da parte del garante o finanziatore. Difettano di tale requisito gli avalli prestati in due sole occasioni e sempre unitamente ad altro familiare, che possono trovare giustificazione nella mera affectio familiaris; la prova del vincolo societario tra consanguinei deve infatti basarsi su elementi concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare sia motivato dall’affectio familiaris e da deporre nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale.

Nella società di persone composta da due soli soci, l’esclusione di uno di essi può essere pronunciata soltanto dal tribunale, su domanda dell’altro, ai sensi dell’art. 2287, comma 3, c.c.; è pertanto illegittima l’estromissione del socio operata unilateralmente dall’altro.

Il socio uscente che chiede la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2289 c.c. deve fornire gli elementi per ricostruire la situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento, tenendo conto dei beni, dei crediti, delle disponibilità liquide e degli utili e delle perdite delle operazioni in corso, perché il valore della quota può anche essere pari a zero quando il passivo superi l’attivo. In mancanza di qualsiasi documentazione [bilanci, scritture contabili, prova di utili o crediti, consistenza e valore dei beni, risultati delle gestioni pregresse], la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per determinare il valore della quota ha carattere esplorativo e la domanda di condanna al pagamento della quota va rigettata.

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito, ivi compreso l’annullamento per vizio di motivazione, integra una nuova e autonoma fase di natura rescissoria, soggetta per ragioni di rito alla disciplina del corrispondente procedimento di primo o secondo grado e funzionale all’emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande delle parti, senza confermare o riformare la sentenza di primo grado, come si desume dall’art. 393 c.p.c.; le domande non possono essere diverse e ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio.

Qualora, dopo l’ammissione della prova testimoniale e la fissazione dell’udienza per l’escussione, sopravvenga il decesso di un teste ammesso, la parte che non lo abbia intimato non incorre nella decadenza prevista dall’art. 104, comma 1, disp. att. c.p.c.; in applicazione analogica del secondo comma della medesima disposizione, l’omissione è giustificata e il giudice può fissare una nuova udienza per l’assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto.

Data Sentenza: 15/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonio Mungo
Relatore: Francesco Gesuè Rizzi Ulmo
Registro: RG 347 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Dimitri Cuzzocrea
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