La controversia avente ad oggetto l’azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, di un atto di scissione societaria spetta alla competenza per materia del tribunale ordinario, con esclusione di quella della sezione specializzata in materia di impresa, perché l’azione, valutata secondo il criterio del petitum sostanziale con riferimento agli effetti concreti che il suo accoglimento produrrebbe nei confronti delle società interessate, lascia impregiudicati, sia tra le società coinvolte sia tra la società debitrice e il creditore attore, l’esistenza, la validità e gli effetti costitutivi, modificativi e organizzativi dell’atto di scissione, e ha ad oggetto la sola inefficacia relativa dell’atto, cioè la sua inopponibilità al terzo creditore che agisce.
L’azione revocatoria ha una funzione meramente e relativamente ripristinatoria della garanzia patrimoniale della società debitrice, al solo fine di assicurare il soddisfacimento delle ragioni del creditore estraneo all’atto, e lascia immutati l’assetto, l’organizzazione, la struttura e la composizione della società scissa e della beneficiaria, i cui rapporti restano regolati dall’atto di scissione, valido erga omnes ed efficace inter partes; i trasferimenti patrimoniali disposti con la scissione restano acquisiti dalla beneficiaria, diversamente da quanto accade in caso di accoglimento dell’opposizione dei creditori prevista dall’art. 2503 c.c. o dell’azione di nullità.
L’accertamento dell’esistenza dell’atto modificativo ed estintivo dell’assetto delle società coinvolte, presupposto dall’azione revocatoria della scissione così come da quella avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali, è inidoneo a connotare causalmente la controversia ai fini del riparto di competenza con la sezione specializzata in materia di impresa.
L’ordinanza che dichiara l’incompetenza provvede necessariamente sulle spese, che possono essere compensate quando la questione di competenza sia controversa anche in sede di legittimità e non ancora definita in modo univoco [per la pendenza della rimessione alle Sezioni Unite].