In caso di contitolarità della quota di s.r.l., dal carattere derivativo della legittimazione del rappresentante comune ex art. 2468, ultimo comma, c.c. può desumersi una legittimazione concorrente dei singoli contitolari all’esercizio di quei diritti la cui realizzazione non presupponga una determinazione di volontà unitaria; il diritto di accesso ex art. 2476, secondo comma, c.c., quale manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, può pertanto essere esercitato anche dal singolo comproprietario della quota indivisa e non solo dal rappresentante comune.
Il diritto di ispezione e controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, secondo comma, c.c. è un diritto potestativo, a tutela sia di interessi individuali sia societari, attribuito indipendentemente dall’entità della partecipazione; esso è autonomo ed esercitabile in funzione di qualsivoglia prerogativa spettante al socio, senza che questi sia tenuto a esplicitare il fine per il quale intende esercitarlo o a dimostrarne l’utilità rispetto a un suo specifico interesse, e comprende la facoltà di estrarre copia a spese del richiedente.
L’accesso non può essere negato in via preventiva e generica, ma soltanto ove sia dimostrato un intento strumentale o pregiudizievole del socio, ovvero qualora la documentazione contenga dati la cui diffusione possa ledere interessi giuridicamente rilevanti; mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente fornire sommario fondamento all’ostacolo frapposto dalla società. Quest’ultima, per insistere nel diniego, deve fornire elementi, quanto meno a livello di fumus boni iuris, a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio.
Il diritto di controllo ha ad oggetto non soltanto i libri sociali, ma tutti i documenti e le scritture contabili, i documenti fiscali e quelli riguardanti singoli affari, poiché il riferimento ai “documenti relativi all’amministrazione” ricomprende ogni documento concernente la gestione della società e non consente letture riduttive; restano esclusi i documenti acquisibili aliunde, quali atto costitutivo e statuto.
Trattandosi di provvedimento di condanna avente ad oggetto un obbligo di fare infungibile, all’ordine cautelare di consentire l’accesso può accompagnarsi, quale mezzo di coercizione indiretta, la misura di cui all’art. 614-bis c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti cautelari.