Le clausole dello statuto di s.r.l. anteriori alla riforma del 2003 che, distinguendo tra assemblea ordinaria e straordinaria, prevedono quorum deliberativi diversi per l’approvazione del bilancio e per le altre decisioni mantengono efficacia anche dopo che l’art. 2479 bis c.c. ha superato tale distinzione, perché l’onere di adeguamento previsto dall’art. 223 bis disp. att. c.c. riguarda gli statuti che si limitavano a rinviare alla disciplina previgente, mentre la clausola che detta autonomamente una disciplina difforme da norme derogabili sopravvenute non è incisa dallo jus superveniens. Pertanto, [in una s.r.l. a carattere familiare,] la delibera di nomina del nuovo organo amministrativo, estranea all’approvazione del bilancio, richiede il quorum qualificato [dei due terzi del capitale] previsto per l’assemblea straordinaria, e non è validamente adottata con il voto del solo socio titolare [del 65%] del capitale.
La clausola statutaria secondo cui, venuto meno per dimissioni o altra causa un componente del consiglio di amministrazione, deve essere convocata l’assemblea per la nomina del «nuovo organo amministrativo» integra una clausola simul stabunt simul cadent, perché l’organo amministrativo è il consiglio nel suo complesso e non il singolo consigliere; tale clausola è lecita, poiché assicura la centralità della volontà assembleare anche a fronte della cessazione di un solo amministratore. Le dimissioni del consigliere non sono revocate dalla successiva convocazione, da parte sua, del consiglio per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, e il consiglio decaduto resta in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo organo.
Nella valutazione comparativa richiesta dall’art. 2378, comma 3, c.c., richiamato dall’art. 2479 ter c.c., la sospensione della delibera di nomina dell’amministratore unico è giustificata dal grave pregiudizio che i soci impugnanti subirebbero se esclusi dall’amministrazione sino alla sentenza, mentre l’interesse della società è quello di raggiungere al più presto un assetto gestorio idoneo a scongiurare il rischio di paralisi.
L’art. 2479, comma 1, c.c. attribuisce al socio titolare di almeno un terzo del capitale un potere generalizzato di convocare l’assemblea in ogni situazione di inerzia dell’organo amministrativo, sicché è legittima la convocazione effettuata dal socio quando il presidente del consiglio decaduto non abbia convocato l’assemblea per la nomina del nuovo organo.