Nell’applicazione del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., la responsabilità dell’amministratore cessato dalla carica prima del fallimento [componente del consiglio di amministrazione sino al 2017] va limitata alla differenza tra il patrimonio netto alla data della sua cessazione e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, mentre l’amministratore rimasto in carica sino al fallimento risponde della differenza calcolata sino alla data di apertura della procedura; in entrambi i casi vanno detratti i costi ineliminabili di liquidazione. I patrimoni netti vanno riclassificati in ottica liquidatoria, anche mediante la rettifica delle svalutazioni dei crediti e la loro collocazione nell’esercizio in cui i crediti sono divenuti inesigibili [come nell’esercizio in cui, decorso un decennio, il credito rimasto impagato doveva ritenersi prescritto].
Il danno liquidato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali costituisce debito di valore, da rivalutare dalla data del fallimento, che ha reso definitivo il danno, alla data della sentenza, con gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e, dalla sentenza, i soli interessi legali sino al saldo.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula l’azione sociale, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, che restano distinte quanto a presupposti, onere della prova, criteri di determinazione del danno e decorrenza della prescrizione. In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori rispondono sia per il ritardo o l’omissione nel suo accertamento, sia per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa; chi agisce deve allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori [come l’acquisizione di nuove commesse, l’acquisto di merci, l’impiego di dipendenti e l’utilizzo di linee di credito], mentre spetta agli amministratori provare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria.
Il criterio della differenza dei netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dal d.lgs. 14/2019, si applica, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso e ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
La condanna alle spese di lite, conseguenziale e accessoria alla definizione del giudizio, può essere pronunciata anche d’ufficio in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, salvo che risulti la sua volontà di rinunziarvi; in sede di merito vanno liquidate anche le spese del procedimento cautelare ante causam la cui liquidazione sia stata rimessa alla fase di merito.