Sussiste la causa di scioglimento della s.r.l. per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., quando l’assemblea non sia in grado di approvare i bilanci per più esercizi a causa del dissidio insanabile tra i soci [in presenza di un quorum statutario del 67% e di partecipazioni del 34%, 33% e 33%]. La successiva approvazione dei bilanci con il solo voto del socio di minoranza relativa, in seconda convocazione e in violazione dei quorum statutari e legali, non elimina la causa di scioglimento ma ne conferma il carattere protratto e irreversibile.
Non è abusivo il ricorso dei soci per l’accertamento giudiziale della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, perché la salvaguardia della società può essere predicata solo in quanto il suo funzionamento sia conforme alle regole statutarie, e l’art. 2485 c.c. prevede espressamente il ricorso dei soci, degli amministratori o dei sindaci al tribunale quando gli amministratori omettano l’accertamento.
Il tribunale che accerta lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea può nominare contestualmente il liquidatore, senza rimettere la nomina all’assemblea, quando il rinvio alla deliberazione assembleare sarebbe inutile per la stessa impossibilità di funzionamento accertata.
Unico legittimato a resistere al ricorso per l’accertamento di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. è la società, in persona del legale rappresentante, perché il provvedimento ha per destinataria la società e non il consiglio di amministrazione, sicché i singoli amministratori, sui quali la statuizione produce solo effetti riflessi, non sono litisconsorti necessari e non sono legittimati a reclamare il decreto lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti.