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Cessione di azienda e mancanza delle qualità promesse
In tema di cessione di azienda, le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda ceduta sono rilevanti ai fini...

In tema di cessione di azienda, le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda ceduta sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell’art. 2556 c.c., la mancanza di un elemento necessario per il lecito esercizio dell’attività commerciale oggetto di cessione.

L’assenza di un secondo servizio igienico nell’immobile adibito ad attività di bar (richiesto dalla normativa comunale) non costituisce elemento di identificazione del bene ceduto ai fini della sussistenza della fattispecie della consegna di cosa totalmente difforme da quella dovuta, ma bensì è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1494 c.c., disposizione applicabile anche al caso di mancanza di qualità promesse della cosa ceduta ai sensi dell’art. 1497 c.c.

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Qualificazione delle representation and warranties e termine di prescrizione
Nella compravendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle...

Nella compravendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.

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Oggetto mediato e immediato del contratto di cessione di partecipazioni
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale...

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

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Invalidità del contratto di cessione di quota sociale
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

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Omissioni sulla situazione patrimoniale della società nel contratto di cessione di quote
Nel caso di contratto di cessione di quote, ancorché l’oggetto contrattuale presenti specifiche peculiarità, esso soggiace alla disciplina propria del...

Nel caso di contratto di cessione di quote, ancorché l’oggetto contrattuale presenti specifiche peculiarità, esso soggiace alla disciplina propria del contratto di compravendita (e tanto soprattutto in relazione alle garanzie per “i vizi della cosa venduta”, siccome enucleate dall’art. 1497 c.c.). Nello specifico, la cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione e come oggetto mediato la quota-parte del patrimonio sociale (quindi attività e passività) che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, la carenza o i vizi relativi alle caratteristiche o al valore dei beni ricompreso nel patrimonio sociale e di riverbero alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare l’attivazione di diversi rimedi contrattuali (la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c., o l’annullamento del contratto per error in obiecto, attinenti ai diritti e agli obblighi che la partecipazione sociale è idonea a trasferire e non il suo valore, solo se il cedente abbia prestato idonea garanzia) tra cui l’annullamento per dolo quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società sono accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza.

Non è sufficiente, perché possa ritenersi integrato il dolo contrattuale, una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici e raggiri o anche semplici menzogne, purché abbiano una efficacia causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest’ultima. Ne consegue che l’effetto invalidante dell’errore, frutto di dolo, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.

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L’oggetto del contratto di cessione di partecipazioni sociali
La determinazione del corrispettivo nel trasferimento di partecipazioni sociali (che consistono in un bene complesso, comprensivo anche di diritti e...

La determinazione del corrispettivo nel trasferimento di partecipazioni sociali (che consistono in un bene complesso, comprensivo anche di diritti e doveri patrimoniali ed amministrativi inerenti allo status di socio) è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti e l’eventuale errore sul valore delle stesse non può rilevare in assenza di dolo della controparte o di rilascio di una specifica garanzia. La diminuzione del patrimonio sociale, a causa di sopravvenienze passive o minusvalenze di cespiti attivi, non incide direttamente sull’oggetto del contratto di cessione che è diverso, a meno che non vi sia una espressa intenzione dei contraenti di volere garantire il valore della partecipazione rispetto al patrimonio della società in un determinato momento con una disciplina specifica per la sua valutazione. La cessione delle azioni ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

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Cessione di partecipazioni sociali e business warranties
La cessione di azioni o quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto...

La cessione di azioni o quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; invero la partecipazione societaria non esprime una contitolarità nella proprietà dei beni sociali o nella titolarità di ragioni di credito verso i debitori sociali, ma si estrinseca nello status di socio, ed è la quota sociale che costituisce oggetto della cessione; da ciò deriva, in linea di massima, che una diversa consistenza dei beni e dei crediti della società non incide sull’oggetto del trasferimento, costituito dalle azioni o quote, ma riguarda soltanto il valore economico di quest’ultime. Tuttavia, le maggiori passività pregresse o le minori attività scoperte dall’acquirente dopo il perfezionamento del contratto di cessione diventano rilevanti anche nell’ambito del sinallagma contrattuale laddove il cedente abbia espressamente assunto una garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta.

Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.

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Cessione di partecipazioni sociali: vizio e difetto di qualità e clausole di garanzia
La consistenza patrimoniale della società nell’ambito della cessione di quote o azioni di quest’ultima rileva solo in presenza di una...

La consistenza patrimoniale della società nell’ambito della cessione di quote o azioni di quest’ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente, poichè la cessione ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto. In tutti gli altri casi va ribadita l’irrilevanza delle maggiori passività pregresse o delle minori attività, scoperte dall’acquirente successivamente al perfezionamento del contratto di cessione di quote, con conseguente perdita di valore delle stesse. Le tutele apprestate dalla legge - sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell’esatta e corretta esecuzione del contratto) - proteggono l’interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.

Il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali può attenere, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti.

La cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società può inquadrarsi nell’ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale ha per oggetto non solo l’acquisizione di un generico status socii, ma anche ulteriori obblighi a carico del cedente; tali obblighi possono per relationem essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati.

Fra le clausole che possono essere previste ed introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie (clausole di garanzia, di gestione, di prezzo, di prelazione, di gradimento), quelle di garanzia tendono a garantire l’acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale ed imprenditoriale esistente al momento della cessione; è invece evidente che eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell’ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario. Tali garanzie, da distinguere - a seconda della tecnica redazionale - in sintetiche o analitiche, possono salvaguardare il cessionario da generiche differenze negative, determinate da eventuali minusvalenze attive o plusvalenze passive rispetto alle risultanze di bilancio ad una certa data ovvero possono riguardare specificatamente determinate poste patrimoniali inserite in bilancio ovvero ancora possono riguardare gli sviluppi negativi derivanti da operazioni in essere al momento della cessione: le possibili opzioni negoziali sono innumerevoli e dipendono dal contenuto degli accordi.

In linea di massima, si possono individuare due tipi di garanzie: una relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum) e una connessa alla situazione patrimoniale della società, le cui azioni/quote sono oggetto di cessione (c.d. nomen bonum); con riferimento alla prima, il cedente è tenuto solo a garantire che la partecipazione societaria ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre, in assenza di vincoli, pesi o legami di sorta. Diverso è il discorso in relazione alla seconda garanzia, ricollegata al fatto che la partecipazione ceduta rappresenti effettivamente una determinata percentuale del capitale sociale e quel determinato valore economico, risultante dal bilancio (o, comunque, da una situazione patrimoniale) ad una certa data. In altre parole, questa seconda tipologia di clausole tende ad assicurare la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dell’impresa.

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Cessione di partecipazioni sociali e assenza delle scritture contabili
La cessione di quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Se la cessione non è accompagnata da specifiche ed esplicite garanzie circa la situazione patrimoniale della società, ma solo da quelle riguardanti la piena titolarità delle quote e la loro libertà da vincoli e gravami, l’eventuale inesattezza circa la quantificazione dei debiti della società, voluta o inconsapevole, non assume alcuna conseguenza diretta e giuridicamente apprezzabile rispetto alla volontà contrattuale espressa dalle parti. Parimenti, anche l’assenza delle scritture contabili e dei bilanci non incide direttamente sulla prestazione oggetto del contratto di cessione.

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Sulla difformità del valore del patrimonio della società nella cessione di quote di s.r.l.
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Il giuramento decisorio deferito all'altra parte non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché la sua formula deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l' an iuratum sit per poi ‘geometricamente’ accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

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Errore e difetto di “qualità” nel trasferimento di partecipazioni sociali
L’oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni...

L'oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni non possono essere fatti valere al fine di richiedere l'annullamento del contratto per errore o la risoluzione ex art. 1497 cod. civ.. Ciò sarà possibile solo qualora il cedente abbia concesso specifiche garanzie, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni siano accompagnate da malizie ed astuzie finalizzate al raggiro del cessionario.

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Azione di annullamento per errore del contratto avente ad oggetto quote sociali di S.r.l.
Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società...

Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società non sono del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali e, pertanto, la differenza tra l'effettiva consistenza del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c.

Benchè il suddetto principio sia stato enunciato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 22790/2019) esplicitamente con riguardo all’azione di risoluzione di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione del contratto per mancanza nell’oggetto delle qualità promesse o essenziali), lo stesso principio non può che ritenersi riferito anche all’azione di cui all’art. 1427 c.c. (annullamento per errore che cade sopra una qualità essenziale dell’oggetto), sia perché il requisito richiesto per la fondatezza delle due azioni (il fatto che l’oggetto del contratto abbia qualità differenti da quelle che avrebbe dovuto avere, in quanto esplicitamente promesse o in quanto determinanti il consenso e quindi essenziali) è il medesimo, sia perché anche sentenze precedenti lo hanno affermato sempre con riferimento sia all’azione di cui all’art. 1497 c.c. sia all’azione di cui all’art. 1427 – 1429 c.c. [nella specie tuttavia la Corte conferma la decisione di primo grado che aveva respinto l'azione di annullamento].

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