Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerente allo status di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicchè il valore economico della quota non attiene di per sé all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti; il cessionario, quindi, ove le quote sociale cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi incui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.
Le questioni relative all'immobile in cui viene esercitata l'azienda sono rilevanti ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta, ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., la mancanza di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto.
L'azione con la quale l'attore si limita a far valere presunte irregolarità - concernenti il lecito esercizio dell'attività aziendale alla luce della regolamentazione amministrativa - riscontrate nell'esercizio commerciale, e a chiedere nelle conclusioni il risarcimento dei danni in ipotesi patiti a causa di tali irregolarità, è riconducibile (altro…)
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni. (altro…)
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni. (altro…)
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta (altro…)
Va accolta la domanda cautelare di disporre il sequestro conservativo di beni mobili o immobili, titoli, crediti, azioni, quote e cambiali in scadenza fino alla concorrenza della somma indicata in ragione del possibile annullamento del contratto definitivo (altro…)
Nel caso di due giudizi tra le stesse parti che riguardino il medesimo rapporto giuridico, uno dei quali sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. S.U., 13916/2006; Cass. 24433/2013; nella specie, era intervenuta una sentenza già passata in giudicato che aveva rigettato, in relazione ad un contratto di cessione di quote sociali, le domande di nullità per inesistenza dell'oggetto, di annullamento per errore e dolo, di risoluzione ex art. 1453 c.c. per vendita aliud pro alio, nonché di accertamento di risoluzione ex art. 1456 c.c. Successivamente la società soccombente aveva proposto un secondo giudizio in cui chiedeva che fosse rideterminato il prezzo di cessione delle quote sociali secondo il procedimento previsto dal contratto e che la società venditrice fosse condannata a restituire il prezzo già corrisposto).
Il mancato svolgimento della due diligence e quindi il mancato accertamento del patrimonio netto definitivo alla data di stipula del contratto ai fini della determinazione del prezzo delle quote è da ascrivere totalmente alla società acquirente la quale "imputet sibi" non solo di aver proceduto all'acquisto senza preventivamente effettuare i controlli necessari, ma anche di non essersi avvalsa dei meccanismi contrattuali espressamente previsti per consentire l'accertamento, sia pure ex post, della reale situazione patrimoniale della società le cui quote erano state acquistate.
Il minor valore dell'avviamento di un ramo d'azienda oggetto di cessione non può essere ricondotto ad un vizio della cosa di cui all'art. 1490 c.c. per il quale può essere esercitata l'azione di riduzione del prezzo. Pertanto, (altro…)
La cessione di azioni o quote – siano esse di società di capitali o di persone – ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale da essa rappresentata. Pertanto, non è possibile attribuire alcun rilievo – automatico – alla consistenza patrimoniale della società, benché indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, proprio in quanto quest’ultima non attiene all'oggetto del contratto. (altro…)
Deve ritenersi correttamente pronunciata, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., sia (altro…)
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerente alla statuts di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicché (altro…)
Il patrimonio (mobiliare e/o immobiliare) di qualsiasi società, le cui azioni o quote siano state oggetto di cessione, appartiene soltanto ad essa, soggetto distinto dai singoli soci, la cui partecipazione societaria non esprime invero una contitolarità nella proprietà dei beni o nella titolarità di ragioni di credito verso i debitori sociali, ma si estrinseca nello status di socio, status che è rappresentato dalla titolarità delle azioni o delle quote sociali, oggetto della cessione; (altro…)