Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.
L'impresa che utilizzi nella propria denominazione sociale un marchio registrato altrui viola i diritti del titolare del marchio quando, tenuto conto dell'oggetto sociale delle parti e della clientela di riferimento, sussista (altro…)
La tutela del diritto al nome dettata dal codice civile con riguardo alle persone fisiche è estesa alle persone giuridiche. Infatti, così come il nome e il cognome rientrano nell’ambito dei diritti della personalità in quanto destinati a una funzione identificativa dell’individuo, allo stesso modo la denominazione identifica presso il pubblico una persona giuridica.
Ai fini dell’applicabilità delle discipline relative alla ditta e al marchio non si richiede che il soggetto che opera nel mercato sia un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., essendo sufficiente (altro…)
La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere analitico bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Per cui, ad esempio, differenze fonetiche possono essere neutralizzate dalle somiglianze visive o viceversa; e ciò tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento di effettuare un acquisto e quello che “ricordano” dell’altro.
Sono marchi deboli quelli concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Detto ciò, la parola ICON (proveniente dalla lingua inglese) non può considerarsi di comune diffusione in Italia, né al pari di un sostantivo comunemente utilizzato e generalmente percepito nel pubblico dei consumatori in chiave aggettivante per attribuire o rinforzare il valore del prodotto (com’è per parole come “super” “extra” o anche “oro” ecc.). Deve dunque ritenersi forte il marchio I.C.O.N. per distinguere prodotti per la cura ed il trattamento dei capelli, in quanto avente un elevato carattere distintivo.
Nel giudizio di contraffazione di un marchio è irrilevante la presenza dei punti di separazione tra le singole lettere ai fini del rischio di confusione, nel caso in cui l'elemento denominativo di uno dei due segni ricomprenda interamente l'acronimo presente nell'altro.
Rispetto al marchio “Aranciotti dei Girarrosti S. Rita”, l’utilizzo del singolare e l’eliminazione del riferimento alla catena Girarrosti Santa Rita non valgono a differenziare il segno del concorrente “L’Aranciotto” in misura idonea (altro…)
L’inserimento della dicitura “gruppo” in una denominazione sociale simile ad un marchio registrato è idoneo ad (altro…)
Lo scioglimento del vincolo contrattuale di affiliazione fa venire meno la fonte che autorizzava l’affiliato ad utilizzare i segni distintivi per l’esercizio dell’attività contrattuale, consentendogli di azionare sia i diritti nascenti dal contratto che quelli assoluti di privativa. Il contratto (altro…)
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità di un marchio, quando il titolare dello stesso dia atto e documenti di non avere presentato presso l’UIBM la domanda di rinnovo della registrazione con la conseguenza che la privativa abbia cessato di produrre ogni effetto a far data dalla (altro…)
La dichiarazione di adempiere, nonché l'effettiva spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del procedimento cautelare, non fanno venir meno il periculum in mora, ben potendo la parte all'esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione. Quanto al (altro…)
Il D.lgs. 19.11.2004, n. 297, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", non può dirsi abrogato in seguito all'entrata in vigore del successivo regolamento comunitario n. 510/2006. (altro…)
In tema di tutela del marchio ed altri segni distintivi in internet, la riproduzione integrale e pedissequa nel domain name di un segno registrato, anche con l’aggiunta di insignificanti variazioni, costituisce violazione dei diritti spettanti sul marchio in relazione all’art. 22, comma 1 c.p.i.
Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l'adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all'imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive. (altro…)