In tema di annullabilità delle deliberazioni, la fattispecie di cui al 2377, comma 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra “presa in conformità della legge e dello statuto”; pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce la riconducibilità della fattispecie al 2377 comma 8 c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale. (altro…)
A nulla rileva, ai fini della valutazione della validità della delibera impugnata, la circostanza che tutti i soci fossero stati “informati verbalmente” dell’assemblea, dal momento che tale prassi, anche qualora trovasse pieno riscontro probatorio in causa, non sarebbe comunque idonea ad assicurare ai soci un'adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, in assenza di una espressa dichiarazione di assenso da parte del socio di minoranza che non ha preso parte all’assemblea.
L'impugnazione della delibera assembleare di S.r.l. è senz'altro tardiva rispetto alla denuncia di vizi di annullabilità, quali sono pacificamente considerati i vizi di abuso e di eccesso di potere, se detti vizi non sono fatti valere ex art. 2479 ter, co.1, c.c. entro il termine di novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. (altro…)
Ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c. non può procedersi all’annullamento di una deliberazione assembleare se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Sebbene la disposizione richiamata sia espressamente dettata con riferimento al regime di annullabilità di deliberazioni assembleari di società per azioni, (altro…)
La legittimazione all'impugnazione di una deliberazione assembleare è attribuita agli amministratori non individualmente ma collegialmente sicché in caso di organo amministrativo pluripersonale è necessaria (altro…)
La delibera che determina il compenso dell'amministratore è legittima se il compenso, pur generoso, è in conformità alla precedente prassi della società.
In assenza di espresso divieto nello statuto o nell'atto di cessione, (altro…)
La domanda di pagamento formulata da parte di una cooperativa nei confronti dei propri soci, per ottenere il pagamento di crediti derivanti da ristorni negativi, rientra nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di Impresa. (altro…)
L’annullamento della deliberazione assembleare che preveda un irragionevole compenso dell’amministratore può rilevarsi sia sotto l’aspetto del conflitto di interessi, sia sotto quello dell’abuso di maggioranza.
In entrambe le fattispecie la valutazione rimessa al giudice si fonda sulla ragionevolezza della misura del compenso, da valutare (altro…)
L'invalidità accertata incidenter tantum - ai soli fini di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. - della delibera assembleare successiva a quella impugnata, non è idonea a privarla in via generale della efficacia sua propria, essendo tale valutazione idonea solo ad eliderne la valenza per così dire sanante rispetto alla invalidità della delibera impugnata.
La delibera assembleare di approvazione del bilancio di una S.p.A. non può essere impugnata per vizi che comportano annullabilità dal socio titolare di una quota rappresentativa del 1,16% del capitale sociale per mancanza del quorum del 5% del capitale sociale - previsto dall'art. 2377, co. 3, c.c. - che legittima il potere di proporre l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
La delibera non può riternesi nemmeno viziata da nullità perché una scorretta ripartizione delle spese e dei costi tra soci (motivo di doglianza del socio) non può configurarsi quale "oggetto impossibile o illecito" ai sensi dell'art. 2379 c.c.
Il termine di impugnazione della delibera di nomina degli amministratori decorre dalla data di assunzione della delibera stessa, e non dal momento in cui gli amministratori nominati depositano l’accettazione della propria nomina nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2383 c.c.