La presenza di una disciplina del voto di lista per la nomina degli amministratori non esclude, se lo statuto lo consente, l'elezione di un amministratore unico.
Il ricorso alla querela di falso si rende necessario solo nel caso in cui colui che contesta il contenuto della scrittura assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, sicché l’interpolazione del testo esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore e realizza una vera e propria falsità materiale che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (altro…)
L'ordinamento societario riconosce all'assemblea un'amplissima discrezionalità nella nomina degli amministratori sociali, alla luce del necessario rapporto fiduciario che deve legare i due organi, tanto da far apparire pienamente legittima anche una revoca anticipata priva di qualunque motivazione (salvo l'eventuale obbligo di indennizzo in favore dell’amministratore revocato senza giusta causa, secondo un profilo che tuttavia non va affatto ad incidere sulla “validità” della delibera di revoca e anzi, evidentemente, la presuppone).
Con riferimento alla clausola simul stabunt simul cadent, qualora le dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione siano esplicitamente giustificate sulla base di un grave inadempimento del restante amministratore (delegato), si applicano analogicamente le regole in tema di revoca dell’amministratore.
L’amministratore delegato che non informa il consiglio in ordine allo stato di insolvenza del debitore, finanziando per effetto della delibera consiliare di approvazione della rinegoziazione del contratto di leasing, viola l’obbligo di informativa cui è tenuto: il che a sua volta integra i presupposti della giusta causa di revoca.
In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto solo se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo nel corso del giudizio. (altro…)
Il rapporto di amministrazione costituisce non un mandato, ma una figura di contratto a sé stante. Gli amministratori, a differenza dei mandatari, sono tenuti a compiere non solo singoli e ben delimitati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, con la precisazione che nell’attività tipica degli amministratori rientrano non soltanto la gestione routinaria dell’impresa, ma anche le scelte strategiche più importanti.
Il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo.
Detto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, (altro…)
L'arbitrato societario è oggi certamente ammissibile anche per le impugnative dei deliberati assembleari: esso non costituisce più una mera alternativa privata di componimento di interessi e diritti, (altro…)
Le condotte dell’amministratore di società per azioni che effettua prelievi in denaro dai conti correnti bancari della società a titolo di compenso per l’attività lavorativa prestata, in assenza della preventiva delibera assembleare che ne costituisce il titolo giustificativo, e che successivamente rifiuta di restituire quanto prelevato, integrano gli estremi di un comportamento inadempiente rispetto (altro…)
Il compimento da parte di un amministratore di un atto puramente distrattivo del patrimonio sociale costituisce giusta causa di revoca. Tale condotta è infatti espressione dell'incapacità dell'amministratore di distinguere l’interesse della società da quella del socio o dei terzi, nonché (altro…)
La delibera assembleare di nomina ad amministratore di srl, non seguita dall'accettazione dell'incarico da parte del soggetto designato amministratore, è valida, ancorchè inefficace.
Nel potere attribuito dall’art. 2479, comma 1°, c.c. ai soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre all’assemblea gli argomenti di discussione, si deve intendere ricompreso, in via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea sui medesimi argomenti.
Dopo la riforma societaria e la riforma generale dell'istituto dell'arbitrato devono ritenersi compromettibili tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ove la nozione di indisponibilità non può considerarsi coincidente con quella di inderogabilità di una data disciplina. E' quindi certamente compromettibile in arbitrato (altro…)