Anche nell'ipotesi di s.r.l. unipersonale, la revoca degli amministratori ad opera del socio unico deve comunque rispettare la procedura formale delineata dallo statuto societario e dalla legge, quantomeno con riferimento alla necessità di previa comunicazione (altro…)
Nelle società di capitali - in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 2383 co. 3 c.c. - la revoca delle deleghe decisa dal consiglio di amministrazione ex art. 2381 co. 2 c.c. deve essere anch'essa assistita da giusta causa, sussistendo (altro…)
Avuto riguardo all’ipotesi di revoca delle deleghe disposte dal consiglio di amministrazione a un suo membro, non può farsi applicazione analogica della norma di cui all’art. 2383, terzo comma, c.c. prevista per il caso di revoca ante tempus dell’amministratore da parte dell’assemblea: tali deleghe, infatti, non possono equipararsi né a un mandato né a una delega di tipo amministrativo, trattandosi perlopiù di autorizzazioni a esercitare quei poteri di cui (altro…)
In caso di revoca delle deleghe gestorie fiduciariamente ripartite intra collegium si è in presenza di un potere per sua natura puramente e semplicemente discrezionale, data l'assoluta fiduciarietà della delega e le ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell'organo delegante, tale per cui, fatti salvi i limiti (altro…)
Il rapporto giuridico che lega l’amministratore alla società è riconducibile a un rapporto professionale autonomo, nel quale l’amministratore può essere revocato dall’assemblea in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca (altro…)
L' assenza di una giusta causa di revoca del liquidatore che vantasse un diritto al compenso, in forza della delibera di nomina, determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore medesimo, ferma restando la validità della delibera di revoca. Tale pretesa risarcitoria (altro…)
Anche nella s.r.l. l'assenza di giusta causa per la cessazione dell'incarico gestorio comporta (altro…)
La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno dei suoi membri non puó considerarsi come un mandato, né equipararsi ad una delega di tipo amministrativo, trattandosi piuttosto di un’ipotesi tipica di autorizzazione con cui si attribuisce ad uno dei soggetti già investito dei poteri di amministrazione dell’ente sociale, quale componente dell’organo collegiale, la facoltà di esercitare da solo tali poteri.
La remissione da parte dell’amministratore di s.r.l. di ogni e qualunque delega operativa in seno alla società attiene esclusivamente alla “delega operativa” ricevuta e non già alle (ovviamente distinte) funzioni (altro…)
La revoca della delega è un atto di organizzazione insindacabile giustificato dall'alterazione, per qualsiasi motivo e indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa, del rapporto fiduciario tra i membri del consiglio di amministrazione, con conseguente attribuzione allo stesso consiglio delegante della possibilità di recava, o di limitazione, della delega ad nutum e senza preavviso. Deve escludersi che possa trovare applicazione analogica, in caso di revoca della delega, l'art. 2383, co. 3, c.c., che prevede, in caso di revoca senza giusta causa, il diritto al risarcimento del danno.
In caso di dimissioni da parte dell’amministratore di società di capitali la cessazione dall’incarico non può che essere causalmente ricondotta alle dimissioni stesse e quindi al recesso manifestato dall’amministratore, costituente atto recettizio (nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda avanzata da un amministratore che, assumendo di essere stato indotto dai soci a dimettersi, aveva chiesto il risarcimento del danno sostenendo che le dimissioni “indotte” configurassero un caso di revoca implicita e priva di giusta causa dalla carica di amministratore).
In presenza di voto assembleare favorevole del custode giudiziario, deve escludersi la legittimazione attiva all'impugnazione della delibera assembleare in capo al titolare della quota, salvo il caso in cui egli intenda (altro…)