Nelle società di capitali, laddove manchi una disposizione dell’atto costitutivo in tema di compenso degli amministratori (e relativa misura) o l’assemblea ometta/si rifiuti di stabilirlo, sussiste il potere del giudice di determinarlo anche in via equitativa, purché sussistano elementi a riprova della qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l’indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi.
L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non implica una “ratifica” dei compensi percepiti dagli amministratori che non risultino specificamente deliberati o siano comunque superiori a quelli iscritti in bilancio.
La figura dell'amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale.
La persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata, quindi, amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo; attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi.
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 146 L.F., di cui è titolare il curatore, ha carattere unitario in quanto in essa confluiscono sia l’azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2392 – 2393 c.c., sia l’azione di responsabilità verso i creditori sociali, prevista dall’art. 2394 c.c., senza che vengano immutati i presupposti delle due azioni.
Il termine di prescrizione è quinquennale; nell’azione sociale di responsabilità viene sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dalla carica dell’amministratore, mentre nell’azione esercitata ai sensi dell’art. 2394 c.c. decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Sussistendo una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all’amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Chi agisce in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori per condotte di mala gestio, tanto quando agisca la società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare, è tenuto ad allegare e dimostrare sia l’esistenza di un danno attuale e concreto (ossia il depauperamento del patrimonio societario) di chi si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell’amministratore, mentre incombe su costui l’onere di far emergere l’inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell’evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi imposti per legge o per statuto.
Non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica una effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza di due elementi essenziali in tema di an e quantum debeatur; il ristoro economico va limitato ai danni in riferimento ai quali si dimostrino: 1) la relativa esistenza, in termini di attualità e concretezza; 2) la connessione fra i danni ed una condotta (attiva o omissiva) dell’amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e misurabile che incida sul patrimonio sociale. Ciò trova applicazione anche nell’ipotesi in cui venisse riconosciuta la violazione relativa alla irregolare redazione dei bilanci e delle scritture contabili: la domanda non potrebbe trovare accoglimento nel caso di mancata allegazione di un danno in capo alla società e/o ai terzi creditori.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146 L.F., la mancata od irregolare tenuta delle scritture contabili pur se addebitabile all’amministratore, non giustifica che il danno da risarcire sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni e sempre che il ricorso ad esso sia logicamente plausibile e l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all’amministratore medesimo.
L’irregolare tenuta delle scritture contabili non consente al curatore del fallimento di ricostruire le vicende che hanno condotto all’insolvenza dell’impresa possa essere addotta essa stessa come causa del danno rappresentato dal maggior onere nell’espletamento dei compiti del curatore e dall’aggravio dei costi della procedura, non apparendo logicamente plausibile farne discendere invece la conseguenza dell’insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente: la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa non li determina; ed è da questi accadimenti che deriva il deficit patrimoniale non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità.
Dall’eventuale irregolarità nella redazione del bilancio non potrebbe derivare automaticamente il riconoscimento di un danno per responsabilità dell’amministratore.
Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, potendo essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite derivate da condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale.
Integra condotta distrattiva il prelievo dal conto cassa contanti privo di giustificazione, ove l’operazione contabile mascheri uscite dai conti correnti bancari che non trovano giustificazione ufficiale, determinando un danno al patrimonio sociale imputabile all’amministratore.
In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una società fallita, è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Per quanto attiene al fumus boni juris, occorre premettere che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, il quale può formulare richieste risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). In tal caso, l’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, mantiene la sua natura contrattuale, con la conseguenza che, anche in sede cautelare, grava sull’attore esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
Per quanto attiene al periculum in mora, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere.
Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l'impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato negativo dell'attività sociale o di singoli atti ad essa correlati, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali (business judgement rule). In altri termini, se è vero che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica, è altrettanto innegabile, tuttavia che, in tale tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
L'amministratore, al momento della nomina, assume l'obbligo di vigilanza sulla società, il quale può precisarsi come obbligo di informazione attiva e passiva, nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare danno alla società; quel che è definito il “dovere di agire informato”. Tale obbligo deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti. A maggior ragione ininfluente è l’eventuale compresenza di più amministratori, con poteri disgiuntivi, attesa la responsabilità solidale di entrambi per i danni cagionati alla società e ai creditori. Il soggetto che accetta di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consente, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto. Ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto. Analoghi principi valgono anche nel caso in cui l’assetto organizzativo della società sia stato formalmente strutturato mediante il conferimento di delega di specifiche attribuzioni ad un solo amministratore.
Con riferimento all’elemento soggettivo, la colpa dell'amministratore non esecutivo (o con poteri disgiunti) può consistere, nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica, in quanto solo la responsabilità omissiva dolosa presuppone la conoscenza effettiva del fatto illecito o reato in itinere quale elemento essenziale della fattispecie, laddove, al contrario, l'imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell'evento (mediante la conoscibilità dei predetti sintomi o segnali di allarme). La colpa può altresì consistere nel non essersi utilmente attivato al fine di evitare l'evento, e, dunque, l'amministratore non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale ed in ragione della mera posizione di garanzia ricoperta, ma solo in presenza di un difetto di diligenza.
Nell'illecito colposo non si richiede quindi l’effettiva conoscenza dei predetti segnali dell'altrui gestione inadempiente, ma la loro concreta conoscibilità e ciò attinge agli schemi propri della colpa. Invero, agli amministratori privi di deleghe è richiesto non soltanto di essere passivi destinatari delle informazioni rese sua sponte dall'organo delegato, ma anche di assumere l'iniziativa di richiedere informazioni, in particolare allorché sussistano quei segnali di pericolo o sintomi di patologia, quali indici rivelatori o campanelli di allarme del fatto illecito posto in essere, o che sta per essere posto in essere, dagli organi delegati o dagli altri amministratori in caso di amministrazione disgiuntiva. L'affidamento riposto dagli amministratori privi di delega nelle risposte rese dall'amministratore operativo alle istanze informative avanzate ovvero nelle relazioni predisposte dall'organo delegato non può implicare anche una cieca rinuncia delle personali facoltà critiche o del corredo di competenza professionale, laddove vi sia la presenza di segnali perspicui e peculiari di rischio di operazioni anomale, di eventi pregiudizievoli per la società.
In tema di responsabilità dell'amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule, a meno che non risultino, secondo un giudizio da compiersi ex ante, assolutamente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie. Ai fini di tale giudizio, costituiscono indici rivelatori di avventatezza, a titolo esemplificativo: la mancata effettuazione di una due diligence adeguata prima di assumere impegni di rilevante entità, la sproporzione tra l'esborso effettuato e la situazione patrimoniale e finanziaria della società al momento della decisione, la disomogeneità dell'operazione rispetto all'attività concretamente svolta dalla società, nonché la realizzazione dell'operazione a vantaggio di soggetti riconducibili a parti correlate all'amministratore. Tali elementi, valutati complessivamente, escludono la protezione accordata dalla regola dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali e fondano la responsabilità degli amministratori.
A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, nel caso siano stati a conoscenza che l’atto dannoso stava per essere compiuto, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Nonostante il silenzio della norma circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica, in particolare, nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
In sede di azione di responsabilità contro gli amministratori non è sufficiente sindacare la mera eccessività del compenso, bensì valutare l’eventuale inadempimento degli amministratori ai loro doveri di legge e di statuto.
Ai sensi del comma VII dell’art. 2476 c.c. “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."
Tale ultima previsione, dunque, consente al singolo socio che abbia subito un danno direttamente incidente sul proprio patrimonio personale e causalmente riconducibile ad atti di mala gestio degli amministratori di esperire un’azione individuale di responsabilità nei confronti degli stessi; a condizione, però, che si tratti di danno diverso ed estraneo da quello reintegrabile per mezzo dell’azione sociale di responsabilità. Ed invero, anche al fine di garantire e preservare il rispetto del principio indennitario, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori è preclusa quando il danno lamentato, in via immediata e diretta, costituisce solo il riflesso del pregiudizio subito dalla società, giacché tanto l'art. 2476, VII, c.c. (in materia di S.r.l.) quanto l’art. 2395 c.c. (in materia di S.p.A.) esigono espressamente che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell’organo gestorio. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.
In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione esercitabile dal curatore, avente natura unitaria e inscindibile, cumulando profili contrattuali ed extracontrattuali. Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, grava sull’attore la prova dell’inadempimento e del nesso causale, mentre incombe sugli amministratori dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso o l’adempimento diligente.
Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale, quando non limitino la gestione a fini meramente conservativi, in violazione dell’art. 2486 c.c.
Nel processo civile la costituzione del convenuto già dichiarato contumace è inammissibile ove avvenga dopo il momento in cui il giudice ha fissato l’udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell’art. 293 c.p.c.; tale disciplina, applicabile anche al rito semplificato, non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto realizza un ragionevole bilanciamento tra diritto di difesa, stabilità del contraddittorio, economia processuale e ragionevole durata del processo.
È configurabile la qualifica di amministratore di fatto in capo al soggetto che, pur privo di formale investitura assembleare, si inserisca stabilmente e non occasionalmente nella gestione della società, esercitando autonomia decisionale interna ed esterna, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e intrattenendo rapporti con soci, amministratori, clienti e fornitori. La prova dell’amministrazione di fatto può essere desunta da indici sintomatici quali la partecipazione continuativa alla pianificazione commerciale e finanziaria, la definizione delle strategie di vendita, la gestione degli ordini, degli incassi, delle fatture e dei rapporti con i clienti, nonché l’utilizzo di un indirizzo e-mail riferibile alla società e la spendita del nome sociale nei rapporti esterni.
L’amministratore di fatto di una società di capitali risponde, al pari dell’amministratore di diritto, dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2476 c.c., nonché, in sede concorsuale, ai sensi dell’art. 146 l. fall., quando la sua condotta gestoria violi i doveri di diligenza, correttezza e conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Tale modello operativo, ove determini l’accumulo di crediti di fatto inesigibili verso il fornitore e di corrispondenti debiti verso i clienti rimasti insoddisfatti, comporta la responsabilità dell’amministratore di fatto per il danno arrecato alla società e ai creditori sociali, danno che può essere liquidato nell’importo delle passività generate dalla condotta gestoria negligente e causalmente riconducibili al dissesto societario. Integra mala gestio la condotta dell’amministratore di fatto che, trovandosi in posizione di conflitto di interessi quale amministratore o dominus dell’unico fornitore della società, induca quest’ultima a concentrare la propria attività commerciale su tale unico fornitore estero, senza adeguata contrattualizzazione del rapporto, senza garanzie sull’adempimento, senza diversificazione delle controparti e mediante sistematico versamento anticipato delle somme incassate dai clienti.
In presenza di un conflitto di interessi tra l’amministratore di fatto e la società amministrata, il sindacato giudiziale sulle scelte gestorie non incontra i limiti ordinariamente derivanti dalla business judgment rule, potendo il giudice verificare più ampiamente la conformità delle decisioni assunte ai criteri di correttezza, diligenza, prudenza e ragionevolezza economica.
Nel contratto di opzione, una volta validamente esercitato il diritto e ove il contenuto negoziale lo consenta, il patto di opzione è assimilabile a un contratto preliminare. Ne consegue la possibilità di esperire l’azione costitutiva diretta a ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso per inadempimento della parte obbligata. In tale contesto è altresì ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., con funzione di conservazione del rapporto contrattuale, al fine di ottenere l’anticipata esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’opzione esercitata, purché sussista un pregiudizio imminente e irreparabile. Tale tutela non può, tuttavia, essere utilizzata per costituire il rapporto negoziale, né per ottenere l’adempimento dell’obbligo di stipulare un contratto privo dei suoi elementi essenziali: non è infatti consentito colmare in sede cautelare, mediante cognizione sommaria, lacune del regolamento contrattuale, specie in presenza di controversie su elementi essenziali quali il prezzo nella compravendita.
Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo stesso allorché risultino assistite da un concreto interesse alla tutela di una propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante – quale la tutela della propria quota in altra società – e siano esercitate in modo non strumentale ma finalizzato a tale tutela.
[Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto non costituisse condotta ostruzionistica la condotta posta in essere dall’amministratore di S.r.l., in qualità di rappresentante di altra società, volta ad evitare il mutamento di una convenzione di gestione di un impianto elettrico in favore della S.r.l., al fine di mantenerlo in favore dell’altra società]