L'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. F. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Dal carattere unitario dell'azione ex art. 146 L. F. discende che il curatore, potendosi avvalere delle agevolazioni probatorie proprie della azioni contrattuali, ha esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo per converso sui convenuti l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Il thema probandum, nell'ambito dell'azione in questione, si articola pertanto nell'accertamento di tre elementi: l'inadempimento di uno o più degli obblighi di cui sopra, il danno subito dalla società e il nesso causale, mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, dunque commisurato in concreto al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, positivo o omissivo, non fosse stato posto in essere.
All'esito di un lungo iter interpretativo giurisprudenziale, il danno oggi non viene più dunque automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, a meno che non si dimostri che il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori. Non è sufficiente, quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità degli amministratori addurre che l'evento dannoso è pari a disavanzo fallimentare, bensì occorre dimostrare non solo la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge ma anche la correlazione tra tali violazioni e il pregiudizio arrecato alla società. Tali principi giurisprudenziali, con specifico riferimento all'ipotesi del danno da illecita prosecuzione dell'attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, sono stati inoltre recepiti dal legislatore che, approvando il cd codice della crisi e dell'insolvenza, ha modificato in tal senso l'art. 2486 c.c..
In tema di responsabilità civile costituisce principio generale l’estensione della domanda svolta contro il convenuto nei confronti del terzo, che il convenuto abbia chiamato in corresponsabilità.
Tale principio tuttavia non opera laddove l’attore abbia esplicitamente dichiarato che non intende estendere la domanda nonché qualora in sede di formazione dello stato passivo il credito sia stato ammesso dal giudice delegato.
Con l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2746, co. 6, c.c. (che costituisce l’equivalente dell’art. 2395 c.c.), il socio non è legittimato a richiedere in proprio all’amministratore il risarcimento (altro…)
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
Ai fini dell'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto a cautela della domanda risarcitoria di merito di cui all'art. 2394 c.c., non sussiste il fumus boni iuris laddove il creditore ricorrente non risulti più legittimato (altro…)
Il terzo o il socio è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) nei confronti dell'amministratore di società a norma dell'art. 2395 c.c..
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può (altro…)
Ormai da tempo dottrina e giurisprudenza hanno totalmente equiparato la figura dell’amministratore di fatto a quella dell’amministratore di diritto. Ed, invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali si siano ingeriti (in maniera non occasionale, ma sistematica e continuativa) nella gestione sociale (e non limitatamente ad attività meramente esecutive) in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società.
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori (altro…)
Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. è necessario provare non solo la condotta illecita dell’amministrazione (ravvisabile, nel caso di specie, nell’asserito presunto ritardo nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2384 c.c. al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale) ma è necessario altresì provare l’entità del danno subito.
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In materia di determinazione del danno da cattiva gestione da parte degli amministratori di società di capitali ed in caso di inadempimento dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili, il criterio guida dello sbilancio, la cd. differenza tra attivo liquidato o liquidabile nella procedura concorsuale e passivo accertato, fornisce in sé ed anche quale principio di razionalità nel ricorso al metodo equitativo la modalità di ricostruzione del danno risarcibile, come affermato in giurisprudenza sia in presenza di omessa o irregolare tenuta della contabilità ovvero in caso di continuazione indebita dell'attività. Se, poi, l'impossibilità di determinare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni e l'intero danno può essere conseguenza della tenuta irregolare e fuorviante delle scritture il citato criterio introduce sia una presunzione sia un elemento su cui appunto ancorare la determinazione equitativa.
Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza. (altro…)