In ragione degli interessi anche di natura pubblicistica sottesi alla gestione coattiva delle società di capitali di cui all'art. 2409 c.c., le omissioni dell'amministratore giudiziale ed il mancato integrale risanamento della società costituiscono gravi e specifiche ragioni che legittimano la proroga ex officio del termine ordinatorio di durata della procedura di amministrazione giudiziaria e (altro…)
Il dichiarato fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile l'intervento di controllo di cui all'art. 2409 c.c., in quanto detta procedura concorsuale, spossessando la società dei propri beni e determinandone l'affidamento ad un pubblico ufficiale di nomina giudiziaria (altro…)
Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio economico subito dalla società per le operazioni concluse in conflitto d'interessi.
Il principio di insindacabilità ex post delle scelte gestorie trova il proprio limite nel rispetto da parte degli amministratori dei vincoli statutari e di legge e della diligenza richiesta nel perseguimento dell'interesse sociale.
E' nulla la clausola negoziale con cui la società si impegna preventivamente a non esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, (altro…)
Il ricorso con il quale i soci di cooperativa chiedono il controllo giudiziario sulle irregolarità degli amministratori è dichiarato improcedibile qualora per gli stessi fatti sia già stato nominato un ispettore dall'autorità di vigilanza.
Il tempestivo e positivo operato dei nuovi organi gestori di una società, che abbiano sostanzialmente eliminato le irregolarità più gravi e allarmanti della precedente gestione, è suscettibile di far venir meno i presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2409 c.c.
La continuata inattività dell’assemblea - causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 3), c.c. - può dirsi integrata qualora l’assemblea, regolarmente e formalmente convocata da parte dei sindaci ai sensi dell’art. 2406 c.c., sia stata più volte disertata dai soci e dagli amministratori. (altro…)
La disciplina dettata dall’art. 2596 c.c. non si applica al patto di non concorrenza che sia parte di una più ampia regolazione negoziale dei rapporti tra le parti.
A differenza che per le srl (per le quali, mancando a volte il Collegio sindacale e comunque il rimedio ex art. 2409 c.c., l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione della società di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione), per le spa l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.
Per l'attivazione del procedimento ai sensi dell'art. 2409 c.c. è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del requisito dell'attualità del danno o del pericolo di danno degli atti di gestione oggetto di denuncia al Tribunale. (altro…)
Le irregolarità oggetto di denunzia ai sensi dell'art. 2409 c.c. devono essere intese nel senso di violazione di doveri che, per legge o per statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono comunque attenere alla legittimità della stessa, quand'anche in termini di ragionevolezza e prudenza minime esigibili, e non investire l'opportunità o la convenienza di scelte imprenditoriali ed economiche.