La preclusione di cui all'art. 2434-bis c.c. in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, che impedisce di impugnare detta delibera ove sia già stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo, non opera in caso di successiva situazione patrimoniale redatta per i fini di cui all'art. 2482-bis c.c., ossia in vista delle delibere assembleari conseguenti alla perdita del capitale. La delibera relativa alla situazione intermedia è diversa ed autonoma rispetto alla delibera di approvazione del bilancio. In ragione dell'incomparabilità e disomogeneità in via astratta dei due documenti informativi va esclusa la preclusione in questione, non potendosi dare per scontato che la situazione patrimoniale ex artt. 2482-bis, 2446 e 2447 c.c. contenga tutte le informazioni previste dal bilancio d'esercizio.
.
In tema di bilancio di società, la delibera assembleare di approvazione del medesimo non comporta automaticamente l'approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione degli amministratori, non potendo far discendere (altro…)
E' infondata l’eccezione in virtù della quale l’impugnativa del bilancio proposta nell’anno in cui il bilancio medesimo è stato approvato sarebbe improcedibile a seguito dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo (altro…)
All'impugnazione del lodo arbitrale irrituale previsto da clausola compromissoria inserita nello statuto sociale in epoca anteriore al 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, non si applica il predetto decreto legislativo e dunque tanto meno l'art. 808 ter c.p.c., ma sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza prima della riforma, il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possano vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o dell'arbitro stesso. (Cfr. Cass. n. 13899/2014) (altro…)
La produzione in giudizio della delibera assembleare sostitutiva della delibera impugnata è ammissibile ancorché tale circostanza sia stata dedotta, da parte della società convenuta, nella fase decisoria (nella specie, in comparsa conclusione), trattandosi di un’evenienza espressamente prevista dall’art. 2377, co. 8 c.c., di cui il Tribunale deve prendere atto quale evento ostativo ad una pronuncia di annullamento.
Nel giudizio di invalidità della prima delibera non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni sollevate dall’attore in relazione all’invalidità della delibera sostitutiva, posto che l’invalidità delle delibere assembleari può essere fatta valere solo in via di azione, dovendo pertanto il giudice limitarsi a verificare l’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera.
La sostituzione della delibera comporta la chiusura del giudizio con una pronuncia non già di cessazione della materia del contendere, bensì di sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell’attore: la sostituzione, infatti, determina il venir meno dell’utilità dell’impugnazione, dal momento che la delibera impugnata è già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria, così che all’accoglimento della domanda non conseguirebbe alcun effetto utile per l’attore.
Nel giudizio di impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio per violazione degli obblighi di cui all’art. 2429 c.c., il rifiuto opposto dal socio di ricevere via e-mail la documentazione che avrebbe dovuto essere depositata presso la sede sociale costituisce condotta contraria all’obbligo di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c.: in caso di sostituzione della delibera impugnata, tale condotta consente di superare la presunzione di fondatezza dell’impugnazione, che sta alla base della previsione dell’art. 2377, co. 8 c.c. sulla ripartizione delle spese di lite e ne giustifica l’integrale compensazione.
Il socio è portatore di un diritto verso la società a ricevere con il bilancio informazioni veritiere e corrette. Questo diritto è tutelato con la facoltà del socio, attribuita a determinate condizioni, di insorgere contro le delibere che ritiene illegittime.
Si tratta di una tutela endosocietaria reale diversa da quella che il socio stesso può indirettamente conseguire in forza dell’intervento dell’organo amministrativo tenuto ad adeguarsi alle risultanze di una precedente impugnativa di bilancio, fatta valere per i medesimi vizi.
Va considerato che il giudizio di impugnazione, se si conclude in senso positivo per il socio impugnante, comporta la caducazione endosocietaria della delibera invalida con efficacia verso tutti i soci ex art 2377, co. 7, c.c.
La certezza di questo risultato non è offerta al socio dall’obbligazione dell’amministratore di tener conto delle ragioni della dichiarata invalidità di un bilancio nella redazione del bilancio in corso.
Il socio, in ipotesi di mancata ottemperanza da parte dell’organo amministrativo alla sua obbligazione di adeguare gli atti interni alla decisione sull’impugnazione della delibera, ha una tutela risarcitoria (non sempre di facile dimostrazione) che non comporta in sé la caducazione delle delibere c.d. intermedie se non oggetto di tempestiva impugnazione.
A ciò si aggiunga che la stessa disposizione dell’art 2434 bis, comma 1 c.c., nello stabilire che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo - norma da interpretarsi con riferimento alla situazione esistente al momento di proposizione della domanda di impugnazione e non alla situazione che può determinarsi in corso di causa - dimostra che quello che è precluso è solo esercitare l’impugnazione di un bilancio dopo che è già stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo e null’altro.
Dunque, il legislatore con la citata disposizione segna il confine della situazione in cui ritiene non sussista un interesse ad agire del socio in materia di impugnazione di delibera di approvazione del bilancio, oltre il quale l’interesse ad agire va riconosciuto, con la conseguenza che sussiste l’interesse del socio, se a ciò legittimato, all’azione di impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio anche dopo che è stata proposta impugnazione alla delibera di approvazione del precedente bilancio, seppure le impugnazioni siano tutte fondate sui medesimi motivi; persiste infatti un interesse attuale e concreto del socio ad ottenere il risultato utile giuridicamente rilevante consistente nella rimozione, non altrimenti conseguibile, della delibera societaria che assume viziata e illegittima.
Il reclamo ex art. 2492 c.c. attribuisce al singolo socio la facoltà di censurare il bilancio finale di liquidazione sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale. Tuttavia, sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga illecito il bilancio di una società che violi i precetti di chiarezza e precisione di cui all'art. 2423, comma 2, c.c. non soltanto quando la violazione determini la divaricazione tra il risultato effettivo di esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste scritte, la contestazione al bilancio deve essere specifica ed avere ad oggetto le singole poste che si assumono viziate, non potendo risolversi in una generica impugnazione.
La clausola statutaria che preveda espressamente il vincolo arbitrale in merito al recesso del socio si estende anche all'ipotesi in cui ad agire sia un socio già receduto dalla compagine sociale. (altro…)
Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis, c.c., l’informativa concernente le operazioni con parti correlate è dovuta nella nota integrativa del bilancio solo se tali operazioni siano “rilevanti” e “non concluse a condizioni di mercato”. In caso di impugnativa del bilancio per mancata indicazione nella nota integrativa di tali operazioni, spetta al socio impugnante fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.
(altro…)
Non può applicarsi l’art. 2434bis c.c. quando una delibera di approvazione del bilancio sia stata impugnata (nel caso di specie: con atto di citazione notificato) in data anteriore all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio impugnato.
La norma richiamata risulta finalizzata ad attuare il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione (altro…)
Il diritto di informazione del socio in vista dell’assemblea chiamata a deliberare l’approvazione del bilancio di esercizio può dirsi garantito se la bozza di bilancio ed i relativi documenti integrativi obbligatori per legge restino depositati presso la sede sociale, a disposizione del socio che intenda prenderne visione, nei quindici giorni antecedenti alla data fissata per l’assemblea. (altro…)