Ricerca Sentenze
Dei finanziamenti soci: (im)possibilità di imporli a maggioranza e compensabilità dei crediti postergati
La delibera dell’assemblea dei soci che decide il versamento a titolo di finanziamento da parte dei soci con la finalità...

La delibera dell'assemblea dei soci che decide il versamento a titolo di finanziamento da parte dei soci con la finalità di estinguere passività sociali può essere vincolante esclusivamente per i soci che l’hanno votata e non per quelli che non hanno contribuito a deliberarla, atteso che il socio di capitali non può essere obbligato, senza il suo consenso, a partecipare alle perdite con capitale ulteriore rispetto a quello di rischio versato per l’acquisto della quota di capitale sociale.
Le deliberazioni volte a rendere effettive le compensazioni tra debiti sociali e crediti del socio iscritti in bilancio sono nulle per violazione dell’art.2476 c.c., in ragione della non compensabilità del credito verso il socio con il debito verso quest’ultimo per finanziamenti effettuati in forma diversa da quella del deposito a titolo di capitale di rischio.

Leggi tutto
Diritto di controllo e ispezione del socio di S.r.l.: presupposti e contenuto
I poteri ispettivi di cui all’art. 2476 c.c. sono diretti ad assicurare al socio che non partecipi all’amministrazione un adeguato...

I poteri ispettivi di cui all’art. 2476 c.c. sono diretti ad assicurare al socio che non partecipi all’amministrazione un adeguato controllo in relazione alla gestione della società, controllo che può essere esercitato sino a quando la stessa esista, senza che sia, dunque, ravvisabile alcun ostacolo nel fatto che quest’ultima sia in fase di scioglimento e di liquidazione. Pertanto, anche attesa l’applicabilità delle norme relative alla responsabilità dell’organo amministrativo ai liquidatori (art. 2489 c.c.), non pare potersi revocare in dubbio che il socio possa esercitare il suo potere ispettivo, onde verificare la gestione della società, anche durante la fase di liquidazione.

L’art. 2476, co. II, c.c. attribuisce un vero e proprio diritto potestativo del socio di accesso a tutti i documenti relativi all'amministrazione della società, limitato soltanto dal rispetto dei principi di correttezza (ex art. 1176 c.c.) e buona fede (ex art. 1375 c.c.). Quanto all’estensione della facoltà di accesso alla documentazione sociale, il potere di controllo della gestione sociale è attribuito al socio non amministratore dall’art. 2476 comma II c.c. mediante il riconoscimento del diritto potestativo ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e del diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione, ivi compresa la documentazione contrattuale, trattandosi di un potere di controllo non solo sull’andamento generale della gestione sociale ma anche su singoli affari.

Il diritto di accesso si estende, quindi, a tutta la documentazione contrattuale, anche eventualmente a quella contenuta nella corrispondenza che l’amministratore ha l’obbligo di conservare pure al solo fine di consentire ai soci la verifica della correttezza della sua gestione, ma non può spingersi a ricomprendere la pretesa della formazione di appositi documenti di rendiconto nell’ipotesi della mancata conservazione dei documenti relativi a singoli affari o della loro mancata e incompleta contabilizzazione. Il diritto del socio di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto esercitabile senza che lo stesso sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse ed è tutelabile in via d’urgenza con riferimento all’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.

Leggi tutto
Presupposti del sequestro conservativo
Ai fini della concessione del sequestro conservativo: (i) il requisito del fumus boni iuris ricorre quando sia accertato, con un’indagine...

Ai fini della concessione del sequestro conservativo: (i) il requisito del fumus boni iuris ricorre quando sia accertato, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare; (ii) il requisito del periculum in mora è desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, che riguardano l’inadeguatezza della consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore, i quali lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa compiere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio.

Leggi tutto
Sulla responsabilità degli amministratori (delegati e non) in caso di riqualificazione dei rapporti di lavoro
Non può qualificarsi “danno” il maggiore importo dovuto alla luce della diversa qualificazione del rapporto di lavoro [come dipendente e...

Non può qualificarsi "danno" il maggiore importo dovuto alla luce della diversa qualificazione del rapporto di lavoro [come dipendente e non collaboratore a progetto], dato che tale è la somma che la società avrebbe comunque dovuto versare ab initio. Danno può ravvisarsi nelle sanzioni e negli interessi che maturano in ragione del fatto che la gestione ha portato al mutamento del rapporto in concreto e che la regolarizzazione è stata tardiva.
Per giungere a censurare un amministratore non delegato occorrerebbe poter dire quale segnale di allarme avrebbe avuto tale da suscitare in lui il sospetto che qualcosa nella conduzione dei rapporti con i collaboratori da parte del consigliere all'uopo delegato non fosse come i relativi contratti – formalmente coerenti con la qualifica – ma fosse tale da trasformare il rapporto in subordinato, con conseguenti diversi e maggiori oneri contributivi.

Leggi tutto
Principi in tema di responsabilità di amministratori e liquidatori di società di capitali verso i creditori sociali
Per l’accoglimento dell’azione di responsabilità dell’amministratore per danni cagionati ai creditori sociali ex art. 2476 c.c. si richiede che il...

Per l’accoglimento dell’azione di responsabilità dell’amministratore per danni cagionati ai creditori sociali ex art. 2476 c.c. si richiede che il creditore dimostri la commissione di azioni od omissioni che abbiano arrecato pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale e lo abbiano reso insufficiente al soddisfacimento del credito. Il risultato negativo di esercizio o l’insufficienza del patrimonio sociale non sono conseguenza immediata e diretta della mancata o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili o della non veridicità del bilancio, ma del compimento da parte dell’amministratore di un atto di gestione contrario ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione. L’amministratore deve sì dare conto di tale atto di gestione nelle scritture contabili e nel bilancio di esercizio, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione né che quest’ultima, laddove esistente, dipenda dall’irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l’impresa ha l’obbligo di conservare. In quest’ottica, è onere del creditore che afferma l’esistenza di una responsabilità dell’amministratore allegare specificamente e dimostrare l’atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull’amministratore, l’esistenza di tale atto, il suo carattere doloso o colposo e la sussistenza del danno al patrimonio sociale e la conseguente insufficienza di quest’ultimo a soddisfare le ragioni creditorie. Similmente, per configurare una responsabilità per la mancata attivazione di procedure concorsuali è necessaria una specifica allegazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso a rimedi previsti dalla legge fallimentare e/o dal codice della crisi d’impresa ovvero una specifica individuazione della procedura concorsuale a cui la società avrebbe potuto accedere.
La responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. è una responsabilità extracontrattuale, che presuppone la dimostrazione da parte del creditore: a) della sua qualità; b) della violazione da parte del liquidatore dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto; c) della sussistenza della colpa e del dolo; d) del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno asseritamente sopportato. Per configurare una responsabilità del liquidatore, pertanto, è necessario che il creditore ricorrente dimostri che in fase di liquidazione la società era sufficientemente capiente per soddisfare del tutto o in parte il credito di cui è titolare e che lamenta non essere stato saldato dal liquidatore oppure che il liquidatore ha tenuto una condotta dolosa o colposa, commissiva o omissiva, con la quale non ha recuperato o conservato del patrimonio attivo anche nell’interesse dei creditori, quali ad esempio il compimento di atti distrattivi o dissipativi o il pagamento di creditori in violazione della par condicio creditorum.

Leggi tutto
Sulla responsabilità dell’amministratore di S.r.l. verso i creditori e verso i terzi per inadempimento contrattuale della società
L’art. 2476, comma 6 c.c. pone in capo agli amministratori, tenuti in forza della carica ricoperta ad una corretta gestione...

L’art. 2476, comma 6 c.c. pone in capo agli amministratori, tenuti in forza della carica ricoperta ad una corretta gestione sociale nell’interesse della società e per l’attuazione del suo oggetto, anche l’obbligo specifico di conservare, a tutela delle ragioni dei creditori sociali, la garanzia patrimoniale della società ex art. 2740 c.c., prevedendone la responsabilità qualora il patrimonio della società risulti, proprio a causa della violazione di tale obbligo conservativo, così compromesso da essere insufficiente al soddisfacimento delle pretese dei terzi creditori. Il danno prospettabile dal creditore è, dunque, esclusivamente quello conseguente alla riduzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e colpisce indistintamente tutto il ceto creditorio, il quale vede pregiudicate le proprie ragioni dalla sopravvenuta insufficiente capienza del patrimonio sociale. Trattasi di una specifica ipotesi di responsabilità di natura aquiliana, che pone a carico dell’attore l’onere di provare in giudizio tutti i fatti costitutivi dell’illecito addebitato all’amministratore convenuto, ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell’amministratore ed il pregiudizio subito. In particolare, tale responsabilità deve essere provata con elementi che consentano di muovere un rimprovero per mala gestio nei confronti dell’amministratore tale da aver reso la società incapace di far fronte alle sue obbligazioni.

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ai sensi dell’art. 2395 o 2476, comma 7, c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l’altro, dall’utilizzazione, nel testo della norma, dell’avverbio “direttamente”, il quale esclude che l’inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità. Quindi, per potersi fondatamente esperire l’azione individuale ex art. 2395  o 2476, comma 7, c.c. è necessario che il danno patito non sia conseguente ad un generale depauperamento del patrimonio sociale ma sia singolarmente apprezzato con riferimento al pregiudizio del singolo creditore. La pronuncia di condanna per illecito dell’amministratore ai sensi dell’art. 2395 o 2476, comma 7, c.c. presuppone il compimento da parte dell’amministratore di un atto illecito nell’esercizio del suo ufficio, dolosamente preordinato a determinare o colposamente inidoneo a impedire un danno diretto al patrimonio del terzo.

Leggi tutto
Azione di responsabilità contro gli amministratori per atti di natura distrattiva: natura e ripartizione dell’onere della prova
L’azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare...

L’azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. È altresì onere dell’attore quello di provare la sussistenza e l’entità del danno lamentato.

Nell’azione di responsabilità sociale promossa dal curatore della società fallita, qualora sia contestato all’amministratore il compimento di atti di natura distrattiva, è onere del curatore dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumono essere estranee ai fini sociali in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L’amministratore ha infatti l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

Leggi tutto
Per l’esercizio del diritto di controllo occorre specificare i motivi di urgenza
Al fine dell’accoglimento in sede cautelare dell’esercizio del diritto di controllo il socio non può limitarsi ad allegare che il...

Al fine dell'accoglimento in sede cautelare dell'esercizio del diritto di controllo il socio non può limitarsi ad allegare che il ritardo lede il diritto di controllo e l’esercizio dei poteri di socio e che il danno, una volta verificatosi, sarebbe irreparabile, perchè per verificare il carattere imminente e irreparabile della lesione, occorre che la situazione pregiudicata sia individuata con relativa concretezza, essendo certo possibili pregiudizi non imminenti e risarcibili.

Leggi tutto
Responsabilità degli amministratori di S.r.l.: diligenza e onere probatorio
Il regime di responsabilità degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 1, c.c., è inquadrabile nell’alveo della responsabilità contrattuale da...

Il regime di responsabilità degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 1, c.c., è inquadrabile nell’alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento in quanto il rapporto di amministrazione è riconducibile allo schema del mandato, data la relazione fiduciaria che caratterizza la gestione degli interessi altrui. In analogia con l’art. 2392 c.c., anche per le s.r.l. il parametro di riferimento per la valutazione dell’adempimento agli obblighi di legge e di statuto è la diligenza richiesta per l’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale (art. 1176 co. 2 cc).

Il modello di condotta dell’art. 1176, comma 2, c.c. presuppone l’impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, dovendosi avere riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di complessità della prestazione. La difficoltà dell’intervento e la diligenza professionale vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a disposizione. Conseguentemente, la responsabilità del professionista non può essere desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione o dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma consegue alla prestazione non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.

Sul piano probatorio, la società ha il mero onere di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, e di provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri e la rispondenza del proprio operato alla diligenza professionale. [nel caso di specie il Tribunale ha respinto l'addebito dell'attore che contestava all'amministratore di avere determinato un pregiudizio al patrimonio sociale per avere perso l'assegnazione di un appalto pubblico, per mancata dichiarazione  in sede di presentazione dell'offerta di avere subito una condanna penale per un reato estinto].

Leggi tutto
Azione sociale di responsabilità: natura, onere della prova e dies a quo della prescrizione
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

Il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità contro gli amministratori decorre, ai sensi dell’art. 2935 cc, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, nel caso di illecito aquiliano ex art. 2043 cc, dal momento in cui il fatto illecito si sia perfezionato ed il danno si sia verificato nella sfera giuridica del soggetto danneggiato e risulti percepibile da quest’ultimo. Nel caso in cui il danno patito dalla società sia conseguente all’accertamento giurisdizionale della fondatezza di una pretesa risarcitoria vantata da un terzo nei suoi confronti, e della conseguente pronuncia di condanna, la decorrenza della prescrizione coincide dunque con la data di pubblicazione della sentenza definitiva.

Leggi tutto
Società estinta: sorte dell’atto di citazione e sopravvenienze attive
La notifica dell’atto di citazione ad una società estinta, ancor prima dell’instaurazione del giudizio, deve considerarsi radicalmente ed irrimediabilmente inesistente,...

La notifica dell'atto di citazione ad una società estinta, ancor prima dell'instaurazione del giudizio, deve considerarsi radicalmente ed irrimediabilmente inesistente, con la conseguenza che non si instaura alcun rapporto giuridico processuale tra le parti. L'inesistenza giuridica della notifica dell'atto di citazione può determinare, alternativamente, la nullità ovvero la radicale inesistenza della sentenza pronunciata a valle.

Ai fini dell'esperibilità dell'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società risulta essere pregiudiziale l'accertamento incidentale della qualità di socio di chi la propone, ciò non tanto ai fini della legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità, posto che quest'ultima può essere proposta da qualsiasi socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale, quanto piuttosto in ordine alla titolarità del credito risarcitorio nei confronti degli amministratori, ove ritenuto esistente, dal momento che la società in questione è stata cancellata dal registro delle imprese e quindi i suoi soci succedono nella titolarità delle posizioni attive, in proporzione alla propria partecipazione.

Leggi tutto
logo