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L’onere probatorio nell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 cc
L’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società ex art. 2476 c.c., pur avendo natura contrattuale, richiede la puntuale...

L’azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società ex art. 2476 c.c., pur avendo natura contrattuale, richiede la puntuale allegazione e prova della condotta che si assume inadempiente e dannosa, della contrarietà all'obbligo di diligenza dell'amministratore o a specifici obblighi di legge o del profilo di colpa o dolo e, infine del danno e del nesso di causalità con la condotta.

Inoltre, quando le condotte censurate non siano in sé vietate dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione del dovere di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata o del dovere di diligenza. In tal caso, l'attore non è tenuto esclusivamente alla prova dell'atto compiuto dall'amministratore, ma deve altresì dar prova anche di quegli elementi contestuali dai quali è possibile dedurre la violazione del dovere di lealtà o di diligenza.

Pertanto, in caso di irregolare tenuta della contabilità e della documentazione sociale, ancorché ciò dia luogo all'inosservanza dei doveri del mandato gestorio dell'amministratore, per la conseguente affermazione di responsabilità risarcitoria ex artt. 2392-2394 c.c. oppure 2476 c.c. è necessario da prova del danno cagionato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata (la regola non trova eccezione nel caso che l'azione sia promossa dal fallimento ex art. 146 L.F.).

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Istanza di sequestro conservativo e domanda di merito
Nel procedimento per la concessione di un sequestro conservativo, strumentale all’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex...

Nel procedimento per la concessione di un sequestro conservativo, strumentale all’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex art. 2476, co. 6 e 7, c.c., l’analisi del fumus boni iuris consiste nel riscontro della probabile esistenza di condotte depauperative del patrimonio sociale sotto l’elemento solo oggettivo.

In sede cautelare, la delibera con la quale l'assemblea dei soci accentra il potere decisionale nell’amministratore unico e socio non appare idonea a fondare la responsabilità dell'amministratore stesso per violazione dell’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale laddove manchino ulteriori elementi fattuali da cui trarre che la deliberazione sia stata adottata con l’intento di diminuire il patrimonio aziendale.

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Revoca cautelare del liquidatore e annullabilità del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi
Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore,...

Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore, è comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria.

Ai fini dell'annullamento del contratto l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il suo amministratore deve essere accertata in concreto, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali. Il danno alla sfera giuridica ed economica della società può essere meramente potenziale; inoltre, è necessario che il conflitto sia conosciuto o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.

La responsabilità dell’organo amministrativo non può essere desunta da una scelta di gestione, che non è sindacabile in termini di fonte di responsabilità, bensì dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi – si esclude evidentemente l’ipotesi del dolo – è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi.

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Legittimo il diritto di informazione (anche) del socio amministratore ex art. 2476 c.c.
L’art. 2476 comma 2 c.c.  attribuisce espressamente un diritto all’informazione ai soci che non partecipano all’amministrazione. L’affermazione del diritto di...

L'art. 2476 comma 2 c.c.  attribuisce espressamente un diritto all’informazione ai soci che non partecipano all’amministrazione. L’affermazione del diritto di controllo in capo al socio non amministratore tende a riequilibrare una situazione di deficit informativo che egli subisce rispetto al socio-amministratore, il quale, in virtù del ruolo rivestito, dovrebbe trovarsi in condizione di avere più facilmente accesso alle informazioni rilevanti.

Il diritto all’informazione deve essere esteso anche al socio amministratore che dimostri che tale diritto, di cui è già titolare in forza della carica assegnata, sia stato leso e gli sia stato concretamente precluso.

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Presupposti per il sequestro conservativo ex art 671 c.p.c.
In sede di sequestro conservativo richiesto dalla curatela nei confronti dell’amministratore della società fallita, grava sulla curatela l’onere di provare,...

In sede di sequestro conservativo richiesto dalla curatela nei confronti dell’amministratore della società fallita, grava sulla curatela l’onere di provare, sia pure in termini di sommaria delibazione, la violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo e l’esistenza di un danno causalmente riconducibile alla condotta dell’organo gestorio; incombe invece sull’amministratore l’onere di provare il corretto adempimento dei doveri inerenti alla carica.

Costituiscono indici idonei a fondare il fumus boni iuris dell’azione di responsabilità promossa dalla curatela l’omesso pagamento dei debiti tributari, limitatamente a sanzioni e interessi maturati, il mancato recupero dei crediti sociali e gli ingiustificati prelevamenti di somme dalle casse sociali non supportati da documentazione contabile o da prova del loro impiego.

In tema di sequestro conservativo, il periculum in mora può essere desunto anche da elementi oggettivi, quali la rilevante entità del credito azionato e l’inadeguatezza del patrimonio del debitore a garantire la futura esecuzione.

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Il fumus boni iuris nella revoca cautelare dell’amministratore di S.r.l.
In tema di revoca cautelare dell’amministratore di S.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., il fumus boni iuris consiste...

In tema di revoca cautelare dell'amministratore di S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., il fumus boni iuris consiste nell'esistenza del rischio di una reiterazione di condotte gestorie irregolari tali da compromettere il patrimonio sociale nel tempo necessario ad ottenere il medesimo risultato all'esito di un giudizio ordinario.

Non sussiste periculum in mora laddove il mancato deposito dei bilanci contestato con il ricorso cautelare sia stato sanato prima della decisione, in quanto il relativo pregiudizio consistente nel possibile danno dovuta alla cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese viene meno.

 

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Tutela cautelare del diritto di controllo del socio e opponibilità del trasferimento di quote di s.r.l.
È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. a tutela del diritto di controllo del socio ex art. 2476 c.c.,...

È ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. a tutela del diritto di controllo del socio ex art. 2476 c.c., in quanto privo di rimedi cautelari tipici, sussistendo il periculum in mora nell’ingiustificato ritardo nel suo esercizio, idoneo a comprometterne l’effettività e l’esercizio delle connesse prerogative societarie.

Il trasferimento di quote di s.r.l., pur perfezionandosi tra le parti per effetto del consenso, è opponibile alla società solo dal momento del deposito dell’atto presso il registro delle imprese, con la conseguenza che, fino a tale adempimento, il cedente conserva la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.

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Il socio non amministratore può azionare il diritto di informazione e di ispezione in via d’urgenza
Tra i diritti amministrativi spettanti al socio figurano il diritto di informazione e di ispezione, di cui all’art. 2476, secondo...

Tra i diritti amministrativi spettanti al socio figurano il diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., che presidiano la trasparenza dell'andamento societario. Il diritto di informazione e quello alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non  amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., di ricevere notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. Perciò, deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardi degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori. Tale diritto può essere esercitato in qualunque momento; è tanto più necessario nel momento di conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; ha ad oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte intraprese e da intraprendere; può esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.

Benché si sia in presenza di un diritto soggettivo, deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (c.d. abuso del diritto) e che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni di cui il socio non abbia effettivamente necessità al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tale caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni e consultare la documentazione. Parimenti, contrarie e buona fede, risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali, e, in goni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale.

Sotto il profilo processuale il diritto soggettivo del socio non amministratore di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

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Azione di responsabilità contro l’amministratore e prova del danno da cessione sottocosto
In tema di azione di responsabilità contro l’amministratore, l’accertamento del danno derivante dalla cessione di rami d’azienda asseritamente sottocosto richiede...

In tema di azione di responsabilità contro l'amministratore, l'accertamento del danno derivante dalla cessione di rami d'azienda asseritamente sottocosto richiede una comparazione omogenea tra le operazioni; pertanto, non è configurabile alcun pregiudizio per la società cedente qualora il maggior prezzo incassato dalla cessionaria in una successiva rivendita sia giustificato da un oggetto contrattuale più ampio, comprensivo di attrezzature tecnologiche aggiuntive e di autorizzazioni amministrative territorialmente estese.

Ai fini della determinazione del corrispettivo pattuito per la cessione di un ramo d'azienda, deve computarsi, oltre alla componente monetaria, anche il valore dei debiti per trattamento di fine rapporto (TFR) accollati dalla società cessionaria in favore dei dipendenti trasferiti.

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Gravi irregolarità nella gestione di s.r.l.: omessa redazione dei bilanci, mancata informativa al socio e mancato incasso dei decimi
L’omessa predisposizione dei bilanci, il mancato deposito presso il Registro delle imprese, la mancata informativa al socio ex art. 2476,...

L’omessa predisposizione dei bilanci, il mancato deposito presso il Registro delle imprese, la mancata informativa al socio ex art. 2476, co. 2, c.c. e l’inerzia nel richiedere il versamento dei decimi ancora dovuti costituiscono gravi irregolarità tali da giustificare la revoca cautelare degli amministratori. È irrilevante, ai fini dell’esclusione della responsabilità, la dedotta interferenza di un amministratore di fatto, poiché gli amministratori formali restano titolari degli obblighi di vigilanza e gestione.

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Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. per perdurante inerzia gestoria e violazione degli obblighi informativi
Integra “grave irregolarità” rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c. la mancata predisposizione del...

Integra “grave irregolarità” rilevante ai fini della revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c. la mancata predisposizione del progetto di bilancio e la mancata convocazione dell’assemblea nei termini di legge e di statuto, specie se accompagnate da un sistematico silenzio verso le richieste del socio e del curatore speciale e da ulteriori condotte omissive suscettibili di cagionare pregiudizio al patrimonio sociale (revoca immotivata di strumenti di pagamento, interruzione dei rapporti con fornitori, mancato riscontro ai clienti). Il periculum in mora sussiste quando la perdurante opacità gestionale impedisce al socio – ancor più se di maggioranza – di esercitare i propri diritti di controllo e quando l’inerzia dell’amministratore espone l’impresa a rischi economici concreti, indipendentemente dalla prova di un danno già verificatosi.

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Revoca dell’amministratore di società di capitali: giusta causa, obbligo di preavviso e limiti del risarcimento
Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione...

Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comporta l’invalidità della delibera ma determina solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso: non è inoltre risarcibile l’affidamento che l’amministratore poteva aver riposto sulla stabilità dell’incarico a tempo indeterminato, così come non sono risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell’amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario).

Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.: l'indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.

La liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall’incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso ed impone la commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione.

L’assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo, ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti. Si tratta non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata che trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio per il recesso anticipato del rapporto prima della sua scadenza.

Al potere di nomina degli amministratori attribuito all’assemblea dei soci si collega inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l’attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.

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