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Diritto di controllo del socio di s.r.l. e relativi limiti
Il diritto di informazione e il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto dall’art. 2476, co. 2,...

Il diritto di informazione e il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto dall’art. 2476, co. 2, c.c. a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Sussiste il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori.

L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata, quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma e come richiesto dagli stessi ricorrenti.

Benché si sia in presenza di un diritto soggettivo (o potestativo, secondo alcuni), va ribadito che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il medesimo non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

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Invalidità della delibera di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione del socio di s.r.l.
In relazione al diritto all’informazione del socio non amministratore di s.r.l., occorre distinguere il profilo del diritto all’informazione del socio...

In relazione al diritto all’informazione del socio non amministratore di s.r.l., occorre distinguere il profilo del diritto all’informazione del socio nel corso della gestione sociale rispetto a quello della valida informazione preliminare al procedimento di approvazione del bilancio.

L’art. 2476, co. 2, c.c. garantisce al socio che non partecipa all’amministrazione della società l’accesso ai documenti inerenti la gestione sociale, prevedendo un preciso obbligo di ostensione degli stessi da parte degli amministratori, volto a garantire l’effettività del potere di controllo del socio nelle forme del diritto di informazione e di consultazione della documentazione sociale. Il potere di controllo sull’andamento della gestione societaria, riconosciuto ai soci non amministratori, è uno strumento prodromico alla partecipazione alle deliberazioni assembleari in quanto consente al socio di determinarsi assumendo decisioni consapevoli e votando in modo informato. Tale potere di controllo è altresì funzionale e propedeutico alla tutela giurisdizionale del socio che intenda agire nei confronti degli amministratori per accertarne la responsabilità verso la società in base a quanto previsto all’art. 2476, co. 3, c.c., così come per ottenere il risarcimento di un pregiudizio direttamente subito ex art. 2476, co. 6, c.c.

La violazione di quanto disposto dall’art. 2429 c.c. comporta l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio su istanza del socio che lamenta la violazione del suo diritto di informazione, indipendentemente dalla circostanza che l’impugnazione sia fondata anche su motivi di merito riguardanti il contenuto della decisione. L’incompletezza del procedimento informativo consistente nel mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio. Il mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l’assemblea priva, infatti, i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l’oggetto su cui sono chiamati a deliberare e impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio.

L’omessa ostensione della documentazione sociale, tuttavia, non determina un vizio del procedimento assembleare di approvazione del bilancio in quanto, tra gli atti di cui si compone l’iter di approvazione del bilancio a pena di invalidità della delibera stessa, non rientra la messa a disposizione e la consultazione di tutta la documentazione sociale, bensì la convocazione dell’assemblea ex art. 2479 bis c.c. e il deposito del progetto di bilancio nei precedenti quindici giorni ex art. 2429, co. 3, c.c. Pertanto, causa di invalidità della delibera assembleare è data dalla mancanza assoluta di informazioni in cui la decisione è stata adottata ex art. 2479 ter, co. 3, c.c.

Va escluso che la società sia onerata di comunicare al socio l’avvenuto deposito del progetto di bilancio e della relativa nota integrativa presso la sede sociale e deve porsi, al contrario, in capo al socio che intenda prenderne visione l’onere di attivarsi al fine di acquisire presso la società tali documenti, per soddisfare il proprio interesse alla piena informazione ed esprimere un voto consapevole nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio, eventualmente previa acquisizione dell’ulteriore documentazione informativa necessaria. La società è onerata unicamente del rispetto del termine di legge di 8 giorni o del diverso termine statutario per la convocazione per la partecipazione all’assemblea.

In sede di assemblea, i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull’andamento della gestione sociale; ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2423 c.c., dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all’informazione. Per essere legittimo, l’esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all’ordine del giorno e non deve trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze.

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Effetti processuali delle dimissioni dell’amministratore nel giudizio cautelare di revoca ex art. 2476, co. 3, c.c.
Nel giudizio cautelare di revoca dell’amministratore unico di s.r.l. promosso dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., le...

Nel giudizio cautelare di revoca dell’amministratore unico di s.r.l. promosso dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., le dimissioni dell’amministratore insieme e lo scioglimento della società determinano il venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale sulla revoca dell’amministratore, poiché è dalla stessa volontà delle parti che emerge la rinuncia tacita ai diritti litigiosi. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta in ogni caso l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.

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La natura contrattuale della responsabilità del curatore fallimentare, del commissario giudiziale e del liquidatore nel concodato preventivo
Le azioni esperibili nei confronti dei commissari e dei liquidatori giudiziali di una procedura di concordato preventivo sono le stesse...

Le azioni esperibili nei confronti dei commissari e dei liquidatori giudiziali di una procedura di concordato preventivo sono le stesse previste per il curatore fallimentare. Infatti, ai sensi dell’art. 182 l.fall., qualora il concordato consista nella cessione dei beni e non sia diversamente disposto, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. La stessa norma rimanda alle norme applicabili al curatore fallimentare e, in particolare, richiama gli artt. 37 e 38 l.fall. in tema di revoca e responsabilità.

L’azione volta al riconoscimento della responsabilità del curatore fallimentare ex art. 38 l.fall. ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale. Infatti, la responsabilità nella quale incorre il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte, potendo discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento. In altri termini, la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti.

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Presupposti per l’annullamento del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c.
La norma di cui all’art. 2475 ter c.c. disciplina l’applicazione nel diritto societario del generale principio sancito, per i contratti,...

La norma di cui all’art. 2475 ter c.c. disciplina l’applicazione nel diritto societario del generale principio sancito, per i contratti, all’art. 1394 c.c. (e di cui pure costituisce ipotesi applicativa specifica il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, ex art. 1395 c.c.), secondo cui la volontà di concludere il contratto è viziata – con conseguente annullabilità del negozio – nel caso in cui il rappresentante lo abbia stipulato in conflitto con gli interessi del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o quantomeno conoscibile dal terzo contraente. Tale rimedio caducatorio si applica agli amministratori unici, agli amministratori delegati con poteri rappresentativi e anche gestori (rientranti nella delega loro conferita), agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ma privi dei corrispondenti poteri di gestione, nonché agli amministratori rappresentanti in regime di amministrazione disgiuntiva. Quanto agli elementi necessari per l’annullamento del contratto, la norma richiede, su di un piano oggettivo, che sussista un interesse dell’amministratore nell’affare, che può essere di qualunque natura e, quindi, patrimoniale o meno. Non è invece richiesto che vi sia una assoluta incompatibilità tra la realizzazione dell’interesse sociale – anche solo potenzialmente leso dal negozio – e quello personale dell’amministratore. Dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che la situazione di conflitto di interessi appaia riconoscibile al terzo contraente.

Gli elementi integranti la fattispecie di cui all’art. 2475 ter c.c. debbono essere interpretati nel senso che, affinché ricorra la situazione di conflitto di interessi, è necessario un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti) e tale rapporto – da riscontrare non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, e che costituisce causa d’annullabilità per vizio della volontà negoziale (sempre che detta situazione sia conosciuta o conoscibile dall’altro contraente) – è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l’utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell’altro.

L’art. 2475 ter c.c. presuppone che l’amministratore, portatore di un interesse in conflitto con la società, abbia avuto la possibilità di influire sul contenuto negoziale dell’atto. Al contrario, ove egli si sia per ipotesi limitato a recepire all’interno del contenuto negoziale la volontà dei soci cristallizzatasi in una decisione della società, verrebbe meno la ratio che giustifica l’applicazione della norma: tale soluzione appare coerente con la norma di ordine generale di cui all’art. 1395 c.c., che esclude l’annullabilità del contratto con sé stesso in caso di predeterminazione del contenuto del contratto da parte dello stesso rappresentato.

L’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società parte del contratto che si assume viziato ed il suo amministratore non può farsi discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società – che sostiene di aver stipulato il contratto contro la propria volontà – e il suo amministratore e della riconoscibilità della stessa da parte dell’altro contraente.

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Condotte distrattive e quantificazione del danno derivante dalla illecita prosecuzione dell’attività sociale
La voce di danno rappresentata dal valore complessivo dei beni per cui sia accertata l’avvenuta distrazione da parte dell’amministratore unico...

La voce di danno rappresentata dal valore complessivo dei beni per cui sia accertata l’avvenuta distrazione da parte dell’amministratore unico della società non può essere aggiunta a quella ulteriore – pari alla differenza tra i netti patrimoniali – ipoteticamente derivata dall’illecita prosecuzione dell’attività nonostante il verificarsi della causa di scioglimento, in violazione dell’obbligo di gestione meramente conservativo insorto a seguito della mancata ricapitalizzazione. Tale voce di danno – come da tempo chiarito dalla giurisprudenza e stabilito dal legislatore nell’art. 2486 c.c. riformulato con il nuovo codice della crisi di impresa – va quantificata invero verificando – sulla scorta dei bilanci depurati dalle poste fittizie o comunque errate – la differenza tra la consistenza patrimoniale della società al momento del verificarsi della causa di scioglimento e quella al momento del fallimento, sottraendo i costi fisiologici propri della fase di liquidazione (fase che comunque comporta dei costi di gestione) e ponendosi in una prospettiva liquidatoria (dunque quantificando il valore dei beni patrimoniali alla luce del loro valore di mercato e non a quello di costo). Occorre dunque effettuare un’indagine che attenga non solo al profilo dell’insolvenza, ma anche a quello della consistenza patrimoniale nella prospettiva della liquidazione.

Poiché la quantificazione della differenza tra i netti patrimoniali si fonda all’evidenza sulla consistenza effettiva del patrimonio rinvenuto dal curatore fallimentare e dunque sconta la mancanza dei beni distratti, sommare il valore di tali beni al deficit patrimoniale incrementale comporterebbe una duplicazione (quanto meno parziale) della voce di danno. Ciò che può essere sommato al controvalore dei beni distratti è invece il maggiore indebitamento accumulato nel periodo successivo al verificarsi della causa di scioglimento e ammesso al passivo.

In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l.fall., il danno può essere quantificato avendo riguardo all’accertata colpevole dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un’attività produttiva implicante l’assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l’importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., con conseguente possibilità per il curatore di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell’onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393, co. 4, 2941, n. 7, 2949 e 2394, co. 2, c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c), ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alla giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci nell’esercizio dell’attività di impresa.

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Sul sindacato delle scelte di gestione degli amministratori
L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali di gestione non è assoluta. Sotto il profilo della relativa legittimità rileva, infatti, il...

L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali di gestione non è assoluta. Sotto il profilo della relativa legittimità rileva, infatti, il modo con cui le scelte sono state assunte ed attuate, ossia il percorso decisionale che ha portato a preferire una determinata scelta, rispetto ad un'altra. Spetta al giudice ripercorrere il procedimento decisionale, onde verificare che la decisione degli amministratori sia stata coerente e congrua rispetto alle informazioni da questi raccolte e valutare l'eventuale violazione del dovere di diligenza in relazione ai normali criteri che dovrebbero ispirare l'operatore economico, ossia: liceità, razionalità, congruità, attenzione.

Sotto il profilo della ragionevolezza della scelta e della prevedibilità dei risultati, gli amministratori devono poi ritenersi responsabili nei confronti della società quando le decisioni assunte non siano in alcun modo idonee a realizzare l'interesse della società, in quanto avventate o irrazionali, tali da permettere agli amministratori di prevedere l'erroneità dell'operazione compiuta.

In conclusione, gli amministratori andranno esenti da responsabilità nel caso in cui provino di aver in buona fede raggiunto una decisione adeguatamente informata, ragionevole e in assenza di un interesse in conflitto con quello della società e di aver seguito le cautele e svolto le verifiche che si imponevano nel singolo caso.

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Responsabilità per mala gestio dell’amministratore e del liquidatore di s.r.l.
Nonostante i doveri di amministratori e liquidatori non trovino una enumerazione precisa e ordinata nella legge, possono condensarsi nel più...

Nonostante i doveri di amministratori e liquidatori non trovino una enumerazione precisa e ordinata nella legge, possono condensarsi nel più generale obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio, che impone loro sia di astenersi dal compiere qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di qualcuno dei creditori a scapito di altri, in violazione del principio della par condicio creditorum, sia di contrastare qualsiasi attività che si riveli dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.

Nel novero delle operazioni dannose meritano senz’altro di essere comprese le distrazioni del patrimonio sociale, intendendosi per tali tutte quelle azioni, in qualsiasi modo realizzate, che non perseguono altro fine se non quello di sottrarre beni e risorse finanziarie alla società, destinandoli al soddisfacimento di interessi ad essa estranei e, anzi, contrari al suo scopo.

Dalla differente natura dell’attività gestionale dell’amministratore e del liquidatore e dai diversi obblighi specifici che la legge impone loro, deriva, al fine di far valere la responsabilità del liquidatore, l’onere della curatela di allegare inadempimenti nei confronti del liquidatore specifici e diversi rispetto a quelli svolti nei confronti dell’amministratore di una società in bonis, quali, ad esempio, la contestazione circa l’omessa attività liquidatoria, ovvero circa le modalità non corrette di liquidazione per l’eventuale eccessivo protrarsi della stessa o per il compimento di atti non finalizzati ad una rapida dismissione dell’attivo.

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Presupposti per l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di fatto di s.r.l.
L’azione di responsabilità promossa nei confronti di più amministratori o sindaci non costituisce un caso di litisconsorzio necessario tra i...

L’azione di responsabilità promossa nei confronti di più amministratori o sindaci non costituisce un caso di litisconsorzio necessario tra i convenuti, trattandosi di una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, e che consentono, pertanto, di agire separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

Ai fini dell’individuazione della figura dell’amministratore di fatto della società non è necessario che l’attività posta in essere dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli abiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell’operato della società aventi valenza esterna. L’amministratore di fatto, esercitando dei poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione.

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Limiti al diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.
Il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non...

Il diritto di informazione ed il diritto alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare.

Costituisce ormai principio acquisito che la nuova disciplina delle società a responsabilità limitata ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori.

L’ampiezza della formula usata dal legislatore induce a ritenere che tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia, come esplicitamente indicato nella norma e come richiesto dagli stessi ricorrenti.

Tuttavia, benché si sia in presenza di un diritto soggettivo (o potestativo, secondo alcuni), la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza e che sono pertanto da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l’attività sociale, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

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