Il socio beneficiario del godimento di beni ottenuti mediante distrazioni a spese della società, non può essere considerato responsabile ai fini di un risarcimento del danno per equivalente pecuniario, senza che venga allegato alcun elemento che dimostri un’ingerenza nella gestione sociale che possa rendere tale socio corresponsabile delle distrazioni di cui ha goduto.
Le eventuali rimesse eseguite dalla società a favore di alcuni soci a titolo di restituzione di finanziamenti soci non possono essere annoverate fra i pagamenti ingiustificati, laddove il fallimento attore non alleghi l’esistenza – al momento dell’erogazione dei prestiti e del loro rimborso – dei presupposti stabiliti dall’art. 2467 c.c. per l’operatività dell’invocata postergazione.
Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. è necessario provare non solo la condotta illecita dell’amministrazione (ravvisabile, nel caso di specie, nell’asserito presunto ritardo nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2384 c.c. al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale) ma è necessario altresì provare l’entità del danno subito.
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L'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili non può essere ritenuta ex se fonte di responsabilità per gli amministratori, essendo necessario rilevare un pregiudizio al patrimonio sociale potenzialmente ricollegabile a tale violazione in termini di lucro cessante e danno emergente.
In caso di fallimento di società sfugge al novero delle azioni ad esclusivo appannaggio ed esercizio della curatela l’azione individuale del creditore che agisca per la lesione di un danno proprio/diretto il quale è legittimato ad esperire l'azione di responsabilità verso gli amministratori al fine di ottenere il risarcimento del medesimo danno patrimoniale individuale subito.
L'azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo o alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.
Anche in caso di fallimento di una s.r.l., il curatore ha la legittimazione a esercitare l'azione di responsabilità dei creditori sociali.
L'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c. c. promossa dal curatore fallimentare è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Il terzo che abbia partecipato alla realizzazione di una operazione dissennata e dissipatoria del patrimonio sociale risponde in solido con l'amministratore del danno derivato ex art. 2043 c.c..
Deve ritenersi che l’ordinamento processuale vigente, basato sul principio del libero convincimento del giudice, non preveda una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche prove atipiche che offrano elementi probatori sufficienti e coerenti rispetto alle altre risultanze del processo. Il giudice civile può, quindi, legittimamente formare il proprio convincimento avvalendosi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale.
Gli amministratori di una società sono destinatari di precisi obblighi di vigilanza sulla gestione della società e a tal fine sono sempre tenuti ad agire in modo informato, in particolar modo se vi sono evidenti segnali dell’altrui illecita gestione. Non è esente da tale obbligo nemmeno l’amministratore che di fatto risulta estraneo alla gestione della società, il quale risponde, anche penalmente, degli illeciti atti di gestione posti in essere da terzi, per non aver osservato i doveri di vigilanza e controllo attribuitigli per effetto della semplice accettazione della carica.
La disposizione di cui all'art. 1227, co. 2, c.c. esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’utilizzo della sola ordinaria diligenza, che non ricomprende, pertanto, attività gravose, eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o sacrifici. L’onere di provare il concorso del fatto colposo del creditore danneggiato grava sul debitore danneggiante, che deve dimostrare che la controparte non abbia utilizzato l’ordinaria diligenza al fine di evitare i danni oggetto della richiesta di risarcimento.
La nozione di amministratore di fatto (prevista, per gli illeciti penali, dall’art. 2639 c.c.), postula l’esercizio in concreto ed in modo continuativo delle attività di gestione inerenti alla qualifica: tali attività non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono un esercizio a carattere sistematico che non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale.
Le somme delle quali il socio-amministratore unico priva la società (mediante versamento sul proprio conto corrente) sono da considerarsi quali finanziamenti verso soci se risultano contabilizzate a tale titolo mentre costituiscono comportamento distrattivo qualora siano del tutto prive di una giustificazione contabile. Pertanto, il socio-amministratore unico, nel primo caso è tenuto a rimborsare tali somme a titolo di adempimento del contratto di finanziamento; viceversa, nel secondo caso – ferme restando ulteriori possibili conseguenze di natura penale – dovrà corrispondere le somme sottratte a titolo di risarcimento da inadempimento. [Nel caso di specie, il Fallimento di una S.r.l. aveva agito nei confronti del socio-amministratore unico, chiedendone la condanna al pagamento della somma sottratta a titolo di restituzione del finanziamento erogato e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno].
L’azione di responsabilità esercitata nei confronti di più amministratori - tra i quali solo alcuni risultano formalmente amministratori della società al momento della dichiarazione di fallimento - presuppone , in primo luogo, l’accertamento del ruolo assunto da ciascun amministratore nei diversi periodi rilevanti ai fini dell’imputazione degli addebiti formulati dalla curatela. Il fatto che l’amministratore prendesse ordini ed istruzioni da un altro amministratore nell’esecuzione degli atti gestori non elide affatto la sua responsabilità, derivante dalla indispensabile cooperazione prestata nella conduzione dell’attività amministrativa e gestoria.
La responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società presuppone la sussistenza di comportamenti tenuti dall’amministratore in violazione di specifici obblighi (derivanti dalla legge e dallo statuto), nonché la dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio nella sfera giuridica della società e che tale pregiudizio sia casualmente e logicamente connesso all’illecito prospettato. Tale responsabilità non è, infatti, configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di danno “punitivo”, sganciato nella sua determinazione della effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società.
La semplice violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili , condotta di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società, non giustifica l’imputazione all’amministratore inadempiente della responsabilità per il dissesto e non è , quindi, sufficiente a fondare la pretesa del fallimento di pagamento della somma corrispondente alla differenza tra l’attivo e il passivo fallimentare , come se si trattasse di una misura sanzionatoria della violazione. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]
È legittimato il terzo, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione contrattuale di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall.
Risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 2395, benché dettata con riferimento agli amministratori di Spa, anche nel caso di analoghe azioni promosse dal socio o dal terzo nei confronti di amministratori (ancorché cessati) di altri tipi di società, ivi comprese quelle di persone.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2393 c.c. non è richiesto un comportamento degli amministratori volontariamente diretto contro i singoli soci o i terzi, ma l’esistenza di un danno patrimoniale subito direttamente da parte di costoro in conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, assumendo rilievo il profilo psicologico come espressione della mera volontarietà dell’atto illecito ovvero come mancata attenzione e diligente cura nel compiere -o nel non astenersi dal compiere- un atto contrario alla legge o all'atto costitutivo.
In tema di azione individuale spettante al terzo (o al socio) di cui all'art. 2395 c.c. è richiesta la prova in base a conferente allegazione che costui abbia sofferto un danno diretto al proprio patrimonio o più in generale alla propria sfera giuridico-patrimoniale, in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli amministratori. Ove viceversa il danno incida sul patrimonio sociale il pregiudizio per il singolo socio o per il singolo terzo è solo un effetto indiretto e riflesso del danno alla società e si è pertanto al di fuori della previsione in oggetto. Nello specifico, costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto p.es. quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili ovvero abbiano danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali.
È irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni e nello svolgimento dei loro incarichi ovvero al di fuori delle loro incombenze ed è altresì irrilevante la circostanza che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto nell'interesse della società o a vantaggio della stessa; infatti la formulazione dell’art. 2476, 6° comma, c.c. dimostra che, ai fini della sua applicazione, rileva esclusivamente l’incidenza diretta del danno, ascrivibile agli amministratori, sul patrimonio o sulla sfera personale dei singoli soci o dei terzi.
La riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.