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Sostituzione della delibera impugnata e sopravvenuta carenza di interesse ad agire
L’interesse ad agire in giudizio deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della...

L'interesse ad agire in giudizio deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della pronuncia del giudice; ove tale condizione venga meno nelle more del giudizio, la domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La delibera assembleare impugnata che, in pendenza del giudizio di annullamento, sia stata sostituita da una nuova delibera avente il medesimo oggetto e adottata in conformità alla legge e allo statuto determina la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire in capo all'impugnante, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda, senza che sia necessario procedere all'esame del merito delle censure originariamente dedotte.

La previsione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non può aver luogo qualora essa sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, configura una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, che attribuisce al giudice il potere di verificare se ricorrano le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento. Tale disposizione, sebbene dettata in materia di società per azioni, trova applicazione anche nelle società a responsabilità limitata, per effetto del richiamo espresso contenuto nell'art. 2479 ter, ultimo comma, c.c.

Nel caso in cui, per effetto della sostituzione della delibera assembleare impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto, sia dichiarata l'improcedibilità della domanda di annullamento, le spese di lite sono poste a carico della società convenuta ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., che espressamente prevede tale regola di riparto quale conseguenza dell'impossibilità di pronunciare l'annullamento.

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Obbligo di appostare fondi per rischi e sospensione cautelare della delibera di approvazione del bilancio
L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento...

L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento con scarsissime possibilità di verificazione (“remoto”), perché la sussistenza dell’obbligo può dirsi remota solo quando la contestazione dell’obbligo sia sorretta da ragioni di evidente fondatezza. Dunque, per far venir meno la necessità di appostare il fondo per rischi non è sufficiente l’incertezza, ma occorre la ragionevole certezza dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento. Inoltre, le solide condizioni patrimoniali della società e la sicura capacità di far fronte al pagamento, anche imprevisto, del contributo non hanno significativi riflessi sulle modalità di redazione del bilancio, che è nullo in tutti i casi in cui non sia possibile desumere da esso l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione cautelare dell’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che il bilancio impugnato sia viziato, per non avere appostato, in violazione dell’art. 2424 bis comma 3 c.c., un fondo per rischi in relazione al pagamento di un contributo “extraprofitti”, che costituisce evento la cui verificazione va prudenzialmente considerata più probabile del contrario. Con riferimento al periculum in mora, l’omessa appostazione del fondo per rischi determina un’inesatta (per eccesso) quantificazione dell’utile distribuibile, con la conseguenza che l’esecuzione della delibera pregiudica la società, che vede ingiustificatamente uscire risorse finanziarie dalle casse sociali, e il socio di minoranza ricorrente, che non può avvalersi della distribuzione senza accettare il bilancio che contesta. Non si può dire invece che la sospensione della delibera pregiudichi l’interesse della società, che dalla sospensione non risulta impedita in nessuna attività operativa.

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Annullabilità della delibera assembleare e prova dell’avvenuta convocazione del socio
Allorché la modalità di comunicazione con posta elettronica ordinaria sia stata pattuita come modalità di comunicazione ordinaria tra le parti,...

Allorché la modalità di comunicazione con posta elettronica ordinaria sia stata pattuita come modalità di comunicazione ordinaria tra le parti, qualora la parte onerata della comunicazione abbia fornito la prova di avere inviato la predetta comunicazione all’indirizzo fornitole dalla parte destinataria, in caso di contestazione in ordine all’avvenuta ricezione dell’avviso, la prova di tale ricezione può avvenire non solo in modo diretto, mediante l’acquisizione della eventuale risposta a tale avviso da parte del destinatario, ma anche in via presuntiva. Infatti, in caso di spedizione di un messaggio su di una pluralità di indirizzi di posta elettronica, il sistema segnala in automatico la eventuale mancata ricezione del messaggio da parte dei destinatari utilizzatori di taluno di tali indirizzi da cui può ricavarsi, secondo l’id quod plerumque accidit, la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

 

 

 

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Sul rapporto tra la liceità della condotta degli amministratori e verità dei dati del bilancio di esercizio
Eventuali condotte illecite degli amministratori di società di capitali non sono direttamente ed immediatamente rilevanti con riferimento alla correttezza dei...

Eventuali condotte illecite degli amministratori di società di capitali non sono direttamente ed immediatamente rilevanti con riferimento alla correttezza dei dati di bilancio dell'ente che essi amministrano. La liceità o l'illiceità delle condotte attribuite agli amministratori non costituiscono affatto l'antecedente logico della verità o della falsità dei dati esposti nel bilancio, trattandosi di atti gestionali che si collocano "a monte" del bilancio stesso e che, leciti o illeciti, vanno in esso recepiti. Sicché costituiscono due questioni diverse quella della corrispondenza dei dati del bilancio ai fatti gestionali compiuti e quella della liceità di questi ultimi.

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Compromettibilità in arbitri dell’impugnazione delle delibere
Le controversie aventi ad oggetto le delibere (i) assembleari di nomina e composizione dell’organo amministrativo e (ii) consiliari di esclusione...

Le controversie aventi ad oggetto le delibere (i) assembleari di nomina e composizione dell'organo amministrativo e (ii) consiliari di esclusione del socio hanno ad oggetto diritti disponibili e, in quanto tali, sono compomettibili in arbitri, anche nel caso in cui la controversia riguardi la nullità della delibera per omessa convocazione del socio.

Attengono invece a diritti indisponibili, e come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice. A tali delibere sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Ne consegue che la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.

In ogni caso, ogni eventuale dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.

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Sospensione cautelare della delibera di revoca del liquidatore
La delibera assembleare di revoca del liquidatore di una società a responsabilità limitata, trattandosi di incarico fondato sull’intuitus personae, può...

La delibera assembleare di revoca del liquidatore di una società a responsabilità limitata, trattandosi di incarico fondato sull’intuitus personae, può essere adottata anche in assenza di giusta causa, senza che ciò ne determini l’invalidità, rilevando l’eventuale difetto di giustificazione unicamente ai fini di una tutela risarcitoria o indennitaria.

La sospensione cautelare della delibera ex artt. 2479-ter e 2378 c.c. presuppone la dimostrazione, gravante sull’impugnante, di un uso distorto del potere di voto, idoneo a integrare abuso di maggioranza o conflitto di interessi del socio determinante.
In difetto di elementi oggettivi e circostanziati a supporto del fumus boni iuris e del periculum in mora, l’istanza di sospensione deve essere respinta.

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Difetto di legittimazione del socio non iscritto nel registro imprese
Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l’esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l’iscrizione...

Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l'esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l'iscrizione del Registro delle imprese, sicché, in mancanza di tale iscrizione, il soggetto che si assume socio non è legittimato a impugnare le delibere assembleari né a far valere l'invalidità degli atti societari per mancata partecipazione al procedimento decisionale.

L'eventuale accertamento postumo della qualità di socio di chi non abbia partecipato all'approvazione di determinate delibere assembleari non può operare con effetto retroattivo in ordine alla legittimazione a partecipare alla adozione delle delibere impugnate, né può comportare in alcun caso l'invalidità.

Le delibere assembleari eventualmente assunte con il voto determinante di soci in conflitto di interesse sono valide, salva la possibilità di impugnare dette delibere, entro un termine perentorio, nel caso siano idonee a recare un danno alla società.

L'iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di trasformazione societaria preclude in modo assoluto la declaratoria di invalidità della trasformazione stessa, anche in presenza di vizi procedimentali o sostanziali, restando salva esclusivamente l’azione risarcitoria o l’esercizio del diritto di recesso.

Il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto. Pertanto, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio a cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile.

Nella società a responsabilità limitata, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la documentazione sociale, ma non hanno diritto al rendiconto della gestione, la cui funzione è assolta dall’approvazione del bilancio.

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Impugnazione di delibere assembleari, sopravvenuto fallimento della società e carenza di interesse ad agire
Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la...

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.

Anche quanto alla domanda proposta ex art. 2476, comma 2 c.c. e, dunque, al diritto del socio di controllo della documentazione sociale, va rilevato che con il fallimento della società la verifica della documentazione contabile della società fallita, al pari dell’esercizio della azione di responsabilità, sono demandati al curatore e non residua tale esercizio in capo al socio, in difetto di una gestione della società da controllare e in difetto della legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.

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Pubblicità del trasferimento delle quote di s.r.l. e legittimazione all’esercizio dei diritti sociali
È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16,...

È dall’espletamento delle formalità pubblicitarie legate all’iscrizione nel registro Imprese (adempimento che sostituisce l’iscrizione a libro soci, soppresso dall’art 16, comma 12 quater, del DL 29.10.2008 n. 185, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 2/2009) che l’acquirente delle partecipazioni sociali può ritenersi legittimato ad esercitare i propri diritti di socio. La pubblicità dei trasferimenti delle quote di s.r.l. riveste carattere imperativo e, dunque, non ammette equipollenti. Il socio che non abbia iscritto nel registro il trasferimento delle quote non può esercitare i diritti sociali, ad esempio di voto o agli utili, e il deposito per l'iscrizione o l'iscrizione stessa non possono essere surrogati dalla conoscenza che la società abbia avuto dell'intervenuto acquisto della quota, come invece possibile in via generale per l’opponibilità ai terzi dei fatti non iscritti al RI, ai sensi dell’art. 2193 c.c. L’iscrizione al Registro delle Imprese non ha tuttavia efficacia sanante di eventuali vizi dell’atto di trasferimento tra vivi o a causa di morte.

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Sulla invalidità delle delibere assembleari
In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei...

In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. L'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.

La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex artt. 2447 o 2482 c.c. e ad agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell'illegittima deliberazione, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltreché in contrato con l'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Peraltro, fino all'annullamento della delibera assembleare di esclusione, non residuano in capo al socio escluso ulteriori e diversi poteri che presuppongano la qualità di socio, come quello di agire per l'ispezione dell'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2409 c.c.

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Operatività della clausola arbitrale dopo l’esclusione del socio agente
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia, che devolve ad arbitri rituali le controversie tra socio e...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia, che devolve ad arbitri rituali le controversie tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili, comporta l’incompetenza del giudice ordinario anche quando l’attore, già escluso dalla compagine sociale, agisca chiedendo la nullità o la risoluzione di convenzioni urbanistiche, ove tali domande siano strettamente connesse a pretese restitutorie e creditorie derivanti dal rapporto sociale. Infatti, la perdita della qualità di socio non esclude l’operatività della clausola arbitrale, quando la controversia riguarda crediti conseguenti all’esclusione.

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Errata classificazione in bilancio di immobilizzazione finanziaria in luogo di credito
Sebbene,  alla luce del principio di rilevanza, l’errata classificazione dell’importo come immobilizzazione finanziaria in luogo di credito possa non essere...

Sebbene,  alla luce del principio di rilevanza, l’errata classificazione dell’importo come immobilizzazione finanziaria in luogo di credito possa non essere determinante per la quantificazione complessiva dell’attivo patrimoniale, comunque la stessa è idonea ad inficiare l’esposizione generale dell’equilibrio finanziario della società, per la quale assume invece rilievo la corretta collocazione dei crediti nelle classi previste nello schema di bilancio; dall’altro canto, va considerato che l’iscrizione del maggior importo, non giustificato, fra le attività patrimoniali, è idonea ad incidere sul patrimonio netto della società.

Dunque, il bilancio dell’esercizio approvato dalla società con la delibera impugnata non contiene una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato di esercizio della società, per cui l’impugnazione risulta fondata.

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