L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art. 100 c.p.c., dovendo quindi l’interesse ad agire essere concreto e attuale, cosa che postula un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza.
L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.
Quando la domanda principale di decadenza per non uso non richiede alcuna istruttoria, essendo il non uso ammesso dalla stessa convenuta, la corrispondente domanda riconvenzionale di contraffazione (così come la conseguente domanda risarcitoria) formulata dalla convenuta è inammissibile, con esclusione del simultaneus processus, in quanto avrebbero richiesto l’assunzione delle prove dedotte dalla convenuta (esibizione delle scritture contabili e c.t.u. contabile), con un’ingiustificata dilatazione delle attività processuali, dei loro tempi e dei loro costi.
La contraffazione del marchio implica e richiede un qualche utilizzo del segno e, poiché analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., si deve escludere che la mera registrazione di un marchio, ancorché confondibile con quello anteriore altrui, costituisca contraffazione o concorrenza sleale, ciò anche in ragione del fatto che il mero ottenimento della privativa è già adeguatamente sanzionabile con la nullità della registrazione.
La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda, quali l’omissione o l’assoluta incertezza circa la cosa oggetto della domanda (petitum) ovvero qualora manchi l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda (causa petendi). Detti vizi devono essere di gravità tale da non consentire, tramite una valutazione globale dell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, di individuare in modo chiaro e determinato la cosa oggetto della domanda e i suoi fatti costitutivi, ostacolando in maniera evidente il diritto di difesa di controparte.
L’interesse ad agire dell’attrice che agisce per l’accertamento negativo della liceità di una condotta sussiste anche nel caso in cui tale condotta sia cessata, qualora la convenuta dovesse riconoscere la liceità di tali condotte, rifiutandosi tuttavia di effettuare un analogo riconoscimento per eventuali identiche condotte che l’attrice dovesse replicare in futuro. Infatti, l’attrice ha interesse non solo a salvaguardarsi da contestazioni per ciò che ha fatto, ma anche a mettersi al riparo da contestazioni per ciò che, in maniera identica, potrebbe fare in futuro.
L’utilizzo del marchio altrui come “parola chiave” per lo svolgimento di attività di posizionamento pubblicitario online è lecito, nei limiti in cui l’uso di un segno identico al marchio altrui non comprometta le funzioni essenziali del marchio, quale quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Questo principio trova la propria ratio nel consentire l’uso dei marchi attorei come parola chiave qualora questo sia finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti commercializzati da parte attrice, dovendosi privilegiare un approccio pro-concorrenziale [nel caso di specie l’utilizzo lecito del marchio altrui è consistito nell’impiego del marchio come parola chiave, per posizione annunci senza che il segno comparisse].
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio - che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare -, la propria pagina web o anche un annuncio all'interno della stessa. Il titolare del marchio può opporsi all'uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora l'uso stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio. Tale situazione di compromissione si verifica, in particolare, quando l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, oppure di una delle altri funzioni di quest'ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità.
Anche nel campo della comunicazione telematica, va tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.
In relazione alla violazione della fondamentale funzione di indicatore di origine, sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo.
In particolare, il servizio di posizionamento a pagamento Adwords, fornito dai più comuni motori di ricerca, consente che si collochi un link tra quelli sponsorizzati, con la sostanziale conseguenza di forzare detta ricerca; ne consegue che l'inserimento di una o più parole chiave nel link pubblicitario, costituenti un segno distintivo altrui, può assumere il carattere d'illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ., comportando non solo un'indubbia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del segno, con un conseguente concreto pericolo di confusione.
In ipotesi di attività concorrenziale interferente, il titolare di un diritto di proprietà industriale (quale il domain name) può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto.
Alla luce della natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. Ed infatti lo sviamento di clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente [...] gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.
In difetto di prova contraria, poiché gli ulteriori annunci correlati alla parola ricercata sono inseriti, a pagamento, da chi si avvale del servizio AdWords, il responsabile di tali annunci e delle parole chiave usate per la visualizzazione dei medesimi è l'inserzionista.
In tema di diritto d'autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'articolo 2 n. 4 l.d.a. e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, in quanto la caratteristica di queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, qual è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Quanto al valore artistico, quid pluris ulteriormente necessario affinchè l’opera del disegno industriale rientri nella tutela autorale, è principio consolidato in giurisprudenza di merito e di legittimità che esso deve essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista, di talchè il prodotto industriale acquisisca grazie al suo design un valore diverso ed aggiuntivo sul piano estetico rispetto alla sua funzionalità, suscitando interesse e apprezzamento negli ambienti culturali in senso lato.
Pur nell’ottica di una liquidazione unitaria e globale del danno in relazione a tutte le condotte illecite accertate ed in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano (artt. 1226/2056 c.c., 2600 c.c., 158 L.A. e 125 CPI), va osservato che, quanto all’an di danno, la fattispecie di concorrenza sleale soggiace, senz’altro, ai principi generali in tema di onere della prova propri della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente onere, di chi allega di avere subito danno in conseguenza dell’attività illecita, di dimostrare di avere patito uno specifico pregiudizio. Dunque il danno cagionato dalla concorrenza sleale non è in re ipsa essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza e richiede di essere provato e solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Anche in tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l’art. 125, comma 2, c.p.i. nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni.
Nondimeno è dato affermare che il danno da lucro cessante derivante dalla violazione autorale è in re ipsa restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrare l'entità del danno medesimo.
In tema di diritto di autore la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili), e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfetaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso, di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633/1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.
In tema di evocazione illecita di una Indicazione Geografica Protetta (IGP), il concetto di evocazione comporta un giudizio sulla fattispecie concreta, diretto a valutare l’idoneità del segno contestato a evocare o, quantomeno, a connettersi con la denominazione protetta (nello specifico, con l’origine geografica della stessa, con la reputazione o con le caratteristiche del prodotto ad esso associato).
E dunque, per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un collegamento tra le denominazioni utilizzate per designare il prodotto in questione e l’IGP, e, tale valutazione può essere compiuta unicamente facendo riferimento alla percezione del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Ne discende che tale giudizio spetta al giudice nazionale, essendo il solo idoneo a poter compiere una valutazione globale che tenga conto dell’insieme dei diversi elementi della denominazione registrata, comprese anche le similarità fonetiche e visive.
La tutela della IGP rileva unicamente con riguardo alla parte geografica della denominazione. Sicché l’evocazione illecita può sussistere ove essa investa gli elementi protetti. [nel caso di specie l'indicazione di "aceto balsamico" è stato considerata lecita e non evocativa della IGP dell'aceto balsamico di Modena].
Non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti a ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.
In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sull eorme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola inizativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.
Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, previsto dall'art. 125 co. 2, c.p.i. costituisce un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione da utilizzare per liquidare il lucro cessante nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio".
L'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" introduce una tecnica di semplificazione probatoria ma non elide del tutto l'onere probatorio in capo all'attore che deve quantomeno fornire le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta, potendone ragionevolmente disporre.
Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.
Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica non ne escludono il valore, qualora essi continuino a essere utilizzati per la realizzazione dei prodotti.
Parimenti, il fallimento della società non costituisce un indizio di dispersione delle informazioni laddove vi sia stata una cessione onerosa di tutto il know how. Le domande relative alla concorrenza sleale, se fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.
Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale se la vicenda non ha una rilevanza tale da giustificarne la pubblicazione.
La mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l’inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo. Non può infatti ritenersi precluso al giudicante l’accertamento - sulla base del tenore complessivo degli atti - del contenuto delle domande che il ricorrente intende proporre nel giudizio di merito. Con specifico riferimento al ricorso di urgenza, va del resto rilevato come il carattere atipico della misura, potenzialmente idonea a soddisfare l’interesse dell’istante negli stessi termini del successivo giudizio di merito (sia pure con effetti provvisori e senza attitudine al giudicato), implichi che il contenuto di quest’ultimo possa anche evincersi dalle stesse ragioni in fatto ed in diritto poste a base della richiesta cautelare, nel caso in cui il ricorrente abbia richiesto, con essa, di anticipare gli stessi effetti conseguibili con l’analoga azione proponibile in sede di cognizione.
L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1 non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Il divieto dell’imitazione servile è infatti inserito in un contesto, quello dell’art. 2598 c.c., n. 1, che tratta della concorrenza confusoria e nel quale, quindi, è tutelato soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, facendo sì che il consumatore possa equivocare sulla fonte di produzione.
Poiché l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l’onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe – in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. – su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l’onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.
La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, bensì di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, che riguardando comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 delle medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell’elemento dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.
L’imitazione, dunque, può considerarsi illecita solo se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.
Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l’originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l’imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.
L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..
Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.
Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).
Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.
Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.
Costituisce violazione di marchio la immissione in commercio di prodotti a marchio non fatta dal titolare o da terzi con il suo consenso: regola che si ricava a contrario dal disposto dell’art. 5 co. 1, c.p.i. e dell’art. 15 del reg. UE 1001/2017.
La vendita di prodotti sottratti abusivamente al soggetto che li detiene e collocati alla spicciolata fuori dei canali di vendita normali (negozi) non costituisce tanto un atto confusorio – i prodotti sono originali e i marchi sono veri - né una appropriazione di pregi – non vi è vanto indebito di alcunché – né diffusione di notizie screditanti sull’attività del concorrente - costituendo semplicemente una attività di vendita dei medesimi prodotti, autonoma e diversa. Certamente però essa costituisce atto contrario alla correttezza professionale, risolvendosi nella messa in commercio di beni ottenuti senza costi, sfruttando abusivamente la disponibilità gratuita dei beni permessa dal rapporto di lavoro, e collocati peraltro con forme tali da fare ritenere al pubblico che il concorrente leso non sia in grado di controllare l’immissione dei propri prodotti sul mercato.
Costituisce imitazione servile non già la riproduzione di qualsiasi parte del prodotto altrui, ma soltanto l’imitazione degli elementi esteriori del prodotto che abbiano capacità distintiva in quanto percepiti dai consumatori come indicativi di una determinata origine; deve, quindi, trattarsi di elementi del prodotto dotati di efficacia individualizzante nella duplice accezione di elementi che rendano il prodotto riconoscibile e riconducibile ad un determinato imprenditore, senza che la riproduzione sia limitata a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto
Al fine di accertare la concorrenza sleale sotto il profilo della confondibilità per imitazione servile è necessario che la comparazione tra prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante la loro valutazione sintetica e complessiva, secondo un giudizio di impressione e non di riflessione, tenuto conto che, normalmente, al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva
Con riferimento alle opere del disegno industriale il riferimento al valore artistico dell’opera va letto alla luce della ratio legis di assicurare la tutela d’autore ad una fascia alta di opere del design industriale e il riscontro della sussistenza di tale requisito non si basa, tuttavia, su valutazioni di tipo meramente soggettivo, ma si fonda su una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione a mostre o a musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla sua funzionalità
L’eventuale sussistenza dei presupposti per accedere alla tutela industrialistica dei disegni e modelli non costituisce, da sola, indice dell’esistenza dei caratteri dell’opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore