Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilità contrattuale può derivare tanto da un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di mandato di conferimento di incarico di agente, ove la clausola rispetti i requisiti di cui agli artt. 2596 c.c. e 1751 bis c.c., quanto da un accordo di collaborazione con altra società in cui sia previsto il divieto ai contraenti di indirizzare proposte alla clientela dell’altra parte. La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. per sviamento di clientela sussiste solo allorquando il tentativo del concorrente di sviare la clientela, che di per sé rientra nel normale gioco della concorrenza, avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, subdoli e ingiusti, sfruttando indebitamente le informazioni riservate di proprietà dell’altra parte. E ciò si può desumere che avvenga allorquando la perdita di clientela a favore dell’altra parte abbia caratteri di sistematicità e sia quantitativamente molto rilevante. In questi casi il danno va parametrato alla proiezione dei ricavi perduti negli esercizi successivi dalla parte che ha subito lo sviamento di clientela.
La concorrenza sleale confusoria per imitazione servile dei prodotti richiede, per costante giurisprudenza, che l'aspetto servilmente imitato abbia carattere individualizzante, sia cioè tale da ricollegare il prodotto agli occhi del pubblico, ad una determinata impresa; e la sussistenza di tale carattere va ricercata in capo al più generale pubblico dei consumatori nel senso che essa sussiste se il grande pubblico percepisce la caratteristica del prodotto in questione come veicolo di immediato collegamento con una certa impresa. La capacità individualizzante non deve essere valutata in ipotesi e in astratto, ma deve essere valutata in concreto, e l'apprezzamento, tranne i casi in cui può basarsi sul notorio (115 comma 2 c.p.c.), è oggetto di onere della prova di chi invoca la protezione giudiziale.
La appropriazione di pregi richiede un comportamento attivo dell'imprenditore concorrente che vanta pregi altrui (non basta che vanti pregi inesistenti) direttamente, o anche indirettamente (come accade per esempio quando l'imprenditore esponga immagini di realizzazioni altrui come proprie).
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato
L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione
In caso di atti che costituiscono un illecito ai sensi dell'art. 2598 c.c. è necessario che sussista un rapporto di concorrenza tra imprese. Tale rapporto sussiste quando due imprenditori esercitano in contemporanea la medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, con una comunanza di clientela, la quale non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a prodotti, uguali ovvero affini o succedanei, idonei a soddisfare quel bisogno.
Una condotta diffamatoria può costituire illecito ex art. 2043 c.c. allorché un soggetto, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione, per, poi, valutare effettivamente la sussistenza di un danno da risarcire.
L'esercizio del diritto di cronaca si concretizza nella narrazione di fatti, mentre quello di critica si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione e dall'art. 10 CEDU, e costituisce espressione di un giudizio o di un'opinione che si esprime attraverso un giudizio valutativo. Tale giudizio valutativo postula l'esistenza del fatto assunto a oggetto o spunto del discorso critico ed è caratterizzato da una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; dev'essere quindi esclusa la punibilità di coloriture e iperboli e/o toni aspri, purché tali modalità espressive siano proporzionali e funzioni all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. A tal fine, è necessario tenere conto del requisito della continenza, che postula una forma espositiva corretta della critica rivolta, ossia che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non travalichi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione.
Per accertare il carattere diffamatorio o meno di uno scritto è necessario, comunque, procedere a una lettura complessiva degli atti, non limitata alle singole espressioni in esso contenute.
L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art. 100 c.p.c., dovendo quindi l’interesse ad agire essere concreto e attuale, cosa che postula un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza.
L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.
Quando la domanda principale di decadenza per non uso non richiede alcuna istruttoria, essendo il non uso ammesso dalla stessa convenuta, la corrispondente domanda riconvenzionale di contraffazione (così come la conseguente domanda risarcitoria) formulata dalla convenuta è inammissibile, con esclusione del simultaneus processus, in quanto avrebbero richiesto l’assunzione delle prove dedotte dalla convenuta (esibizione delle scritture contabili e c.t.u. contabile), con un’ingiustificata dilatazione delle attività processuali, dei loro tempi e dei loro costi.
La contraffazione del marchio implica e richiede un qualche utilizzo del segno e, poiché analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., si deve escludere che la mera registrazione di un marchio, ancorché confondibile con quello anteriore altrui, costituisca contraffazione o concorrenza sleale, ciò anche in ragione del fatto che il mero ottenimento della privativa è già adeguatamente sanzionabile con la nullità della registrazione.
La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda, quali l’omissione o l’assoluta incertezza circa la cosa oggetto della domanda (petitum) ovvero qualora manchi l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda (causa petendi). Detti vizi devono essere di gravità tale da non consentire, tramite una valutazione globale dell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, di individuare in modo chiaro e determinato la cosa oggetto della domanda e i suoi fatti costitutivi, ostacolando in maniera evidente il diritto di difesa di controparte.
L’interesse ad agire dell’attrice che agisce per l’accertamento negativo della liceità di una condotta sussiste anche nel caso in cui tale condotta sia cessata, qualora la convenuta dovesse riconoscere la liceità di tali condotte, rifiutandosi tuttavia di effettuare un analogo riconoscimento per eventuali identiche condotte che l’attrice dovesse replicare in futuro. Infatti, l’attrice ha interesse non solo a salvaguardarsi da contestazioni per ciò che ha fatto, ma anche a mettersi al riparo da contestazioni per ciò che, in maniera identica, potrebbe fare in futuro.
L’utilizzo del marchio altrui come “parola chiave” per lo svolgimento di attività di posizionamento pubblicitario online è lecito, nei limiti in cui l’uso di un segno identico al marchio altrui non comprometta le funzioni essenziali del marchio, quale quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Questo principio trova la propria ratio nel consentire l’uso dei marchi attorei come parola chiave qualora questo sia finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti commercializzati da parte attrice, dovendosi privilegiare un approccio pro-concorrenziale [nel caso di specie l’utilizzo lecito del marchio altrui è consistito nell’impiego del marchio come parola chiave, per posizione annunci senza che il segno comparisse].
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio - che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare -, la propria pagina web o anche un annuncio all'interno della stessa. Il titolare del marchio può opporsi all'uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora l'uso stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio. Tale situazione di compromissione si verifica, in particolare, quando l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, oppure di una delle altri funzioni di quest'ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità.
Anche nel campo della comunicazione telematica, va tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.
In relazione alla violazione della fondamentale funzione di indicatore di origine, sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo.
In particolare, il servizio di posizionamento a pagamento Adwords, fornito dai più comuni motori di ricerca, consente che si collochi un link tra quelli sponsorizzati, con la sostanziale conseguenza di forzare detta ricerca; ne consegue che l'inserimento di una o più parole chiave nel link pubblicitario, costituenti un segno distintivo altrui, può assumere il carattere d'illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ., comportando non solo un'indubbia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del segno, con un conseguente concreto pericolo di confusione.
In ipotesi di attività concorrenziale interferente, il titolare di un diritto di proprietà industriale (quale il domain name) può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto.
Alla luce della natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. Ed infatti lo sviamento di clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente [...] gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.
In difetto di prova contraria, poiché gli ulteriori annunci correlati alla parola ricercata sono inseriti, a pagamento, da chi si avvale del servizio AdWords, il responsabile di tali annunci e delle parole chiave usate per la visualizzazione dei medesimi è l'inserzionista.
In tema di diritto d'autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'articolo 2 n. 4 l.d.a. e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, in quanto la caratteristica di queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, qual è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Quanto al valore artistico, quid pluris ulteriormente necessario affinchè l’opera del disegno industriale rientri nella tutela autorale, è principio consolidato in giurisprudenza di merito e di legittimità che esso deve essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista, di talchè il prodotto industriale acquisisca grazie al suo design un valore diverso ed aggiuntivo sul piano estetico rispetto alla sua funzionalità, suscitando interesse e apprezzamento negli ambienti culturali in senso lato.
Pur nell’ottica di una liquidazione unitaria e globale del danno in relazione a tutte le condotte illecite accertate ed in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano (artt. 1226/2056 c.c., 2600 c.c., 158 L.A. e 125 CPI), va osservato che, quanto all’an di danno, la fattispecie di concorrenza sleale soggiace, senz’altro, ai principi generali in tema di onere della prova propri della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente onere, di chi allega di avere subito danno in conseguenza dell’attività illecita, di dimostrare di avere patito uno specifico pregiudizio. Dunque il danno cagionato dalla concorrenza sleale non è in re ipsa essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza e richiede di essere provato e solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Anche in tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l’art. 125, comma 2, c.p.i. nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni.
Nondimeno è dato affermare che il danno da lucro cessante derivante dalla violazione autorale è in re ipsa restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrare l'entità del danno medesimo.
In tema di diritto di autore la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili), e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfetaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso, di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633/1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.
In tema di evocazione illecita di una Indicazione Geografica Protetta (IGP), il concetto di evocazione comporta un giudizio sulla fattispecie concreta, diretto a valutare l’idoneità del segno contestato a evocare o, quantomeno, a connettersi con la denominazione protetta (nello specifico, con l’origine geografica della stessa, con la reputazione o con le caratteristiche del prodotto ad esso associato).
E dunque, per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un collegamento tra le denominazioni utilizzate per designare il prodotto in questione e l’IGP, e, tale valutazione può essere compiuta unicamente facendo riferimento alla percezione del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Ne discende che tale giudizio spetta al giudice nazionale, essendo il solo idoneo a poter compiere una valutazione globale che tenga conto dell’insieme dei diversi elementi della denominazione registrata, comprese anche le similarità fonetiche e visive.
La tutela della IGP rileva unicamente con riguardo alla parte geografica della denominazione. Sicché l’evocazione illecita può sussistere ove essa investa gli elementi protetti. [nel caso di specie l'indicazione di "aceto balsamico" è stato considerata lecita e non evocativa della IGP dell'aceto balsamico di Modena].
Non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti a ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.
In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sull eorme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola inizativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.
Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, previsto dall'art. 125 co. 2, c.p.i. costituisce un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione da utilizzare per liquidare il lucro cessante nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio".
L'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" introduce una tecnica di semplificazione probatoria ma non elide del tutto l'onere probatorio in capo all'attore che deve quantomeno fornire le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta, potendone ragionevolmente disporre.
Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.
Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica non ne escludono il valore, qualora essi continuino a essere utilizzati per la realizzazione dei prodotti.
Parimenti, il fallimento della società non costituisce un indizio di dispersione delle informazioni laddove vi sia stata una cessione onerosa di tutto il know how. Le domande relative alla concorrenza sleale, se fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.
Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale se la vicenda non ha una rilevanza tale da giustificarne la pubblicazione.