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Ruolo e responsabilità del provider nei casi di vendita online di prodotti contraffatti
In tema di contraffazione di marchio, il gestore di una piattaforma di e-commerce non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità di...

In tema di contraffazione di marchio, il gestore di una piattaforma di e-commerce non può beneficiare dell’esenzione di responsabilità di cui all’art. 16 d.lgs. 70/2003 qualora il suo ruolo non sia meramente tecnico, automatico e passivo, ma si concreti in un’attività di selezione dei venditori, gestione dei pagamenti, coordinamento delle transazioni e controllo dell’offerta, assumendo così una posizione attiva idonea a incidere sul contenuto o sulla presentazione dei prodotti commercializzati.

Integra violazione dei diritti di privativa conferiti dal marchio dell’Unione europea l’offerta in vendita, anche tramite piattaforma telematica, di prodotti recanti un segno identico o confondibile con il marchio registrato, in assenza di autorizzazione del titolare, a prescindere dalla conclusione effettiva di plurime vendite, essendo sufficiente la messa in commercio o la promozione del prodotto contraffatto.

In materia di contraffazione, qualora l’attore alleghi di aver acquistato un prodotto tramite la piattaforma riferibile al convenuto e produca il campione oggetto di perizia, l’eccezione difensiva relativa alla mancata prova della coincidenza tra il bene acquistato e quello posto in commercio deve essere supportata da elementi concreti e non può risolversi in una mera contestazione formale.

La commercializzazione di prodotti contraffatti integra, oltre alla violazione dei diritti di marchio ex art. 20 c.p.i., anche atto di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3 c.c., qualora sia idonea a generare confusione nel pubblico e a sfruttare indebitamente la notorietà e gli investimenti promozionali del titolare del segno, con possibilità di cumulo tra tutela reale e risarcitoria.

L’eventuale violazione degli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 8 e 21 d.lgs. 70/2003 può concorrere a fondare la responsabilità del gestore della piattaforma ove tale omissione abbia contribuito causalmente alla realizzazione dell’illecito e alla lesione dei diritti di privativa.

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Lo storno di dipendenti e la sottrazione di segreti commerciali
La garanzia di mobilità dei lavoratori (e la correlativa capacità delle imprese di contendersi reciprocamente le risorse più appetibili sul...

La garanzia di mobilità dei lavoratori (e la correlativa capacità delle imprese di contendersi reciprocamente le risorse più appetibili sul mercato del lavoro offrendo condizioni migliori delle imprese rivali) integra, in particolare, una libertà fondamentale tutelata anche dal diritto dell’Unione europea che solo in presenza di condizioni eccezionali è suscettibile di compressione, assumendo connotati di illiceità. Tali condizioni possono ravvisarsi esclusivamente in presenza di una massiva campagna di reclutamento del personale addetto alle principali aree e funzioni aziendali dell’impresa rivale concentrata in un ristretto orizzonte temporale, priva di un vero razionale economico (in quanto diretta esclusivamente verso uno specifico rivale) e perciò sorretta univocamente da una strategia intenzionale di annientamento del concorrente finalizzata a rendere impossibile l’adempimento delle obbligazioni assunte con la clientela o addirittura a metterne a repentaglio la stessa continuità aziendale, attraverso lo svuotamento repentino dell’impresa dalla maggior parte dei suoi collaboratori.

Dalla nozione di segreto commerciale (e dal perimetro della relativa tutela) devono senz’altro escludersi le informazioni trascurabili, l'esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, ed altresì le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. La natura genericamente confidenziale o riservata di un certo dato o di una certa informazione è dunque irrilevante ai fini della tutela prevista dal 98 e 99 c.p.i., atteso che non tutte le informazioni e i dati confidenziali o riservati possono ambire alla tutela disposta dagli artt. 98 e 99 e 129 c.p.i. ma solo quei dati e quelle informazioni provviste delle speciali note tipologiche previste dalla legge.

La tutela apprestata alle informazioni genericamente confidenziali o riservate dell’imprenditore, diverse dai segreti commerciali protetti dagli artt. 98 e 99, è dunque esclusivamente quella prevista dagli artt. 2598-2600 c.c. (e più in generale dalla disciplina contrattuale o extracontrattuale che governa i rapporti tra le parti), senza che ad esse possa estendersi la speciale disciplina di favore, anche processuale, destinata ai diritti di proprietà industriale.

La disposizione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ., e ciò in quanto l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte. Quanto alla determinazione della somma dovuta a titolo di responsabilità aggravata va notato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari e che pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza.

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Distintività del segno: requisiti e onere probatorio
La contumacia non comporta la non contestazione. Nell’onere probatorio dell’attore che invoca la nullità della altrui privativa rientra anche la...

La contumacia non comporta la non contestazione.

Nell’onere probatorio dell’attore che invoca la nullità della altrui privativa rientra anche la prova del fatto che la privativa esista e sia nella titolarità del convenuto. Il fatto che la prova della titolarità sia agevolmente ottenibile da chiunque non trasforma tale conoscenza in notorio, del quale il giudice possa giovarsi ex art. 116 comma 2 c.p.c.

Il raffronto per la verifica della interferenza fra marchi va svolto fra i segni registrati e l’avversario uso concreto, e che ciò va fatto mediante una valutazione globale.

A fare assumere ai segni la natura di segni “forti” occorre la prova che, a seguito dell’uso, il segno abbia acquisito maggio distintività di quanta gliene garantisca il suo contenuto.

L’accrescimento di distintività del segno debole avviene quando il segno diviene da solo sempre maggiormente capace di distinguere il prodotto da quelli della concorrenza.

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Il requisito del fumus boni iuris in relazione alla concorrenza sleale per denigrazione
Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le...

Ai fini della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, in ordine alla configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere a oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.

Perchè si configuri il requisito del periculum in mora per concedere il sequestro giudiziario di un marchio, deve essere provata l'esistenza di un pericolo di pregiudizio sulla consistenza del bene non meramente potenziale e desumibile solo dalla esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, ma fondato su una situazione di fatto concreta e attuale, che lasci presumere nel futuro immediato il pregiudizio dell’attuazione del diritto controverso. Deve, quindi, sussistere una fondata ragione di perdere la facoltà di attuare il diritto controverso e/o di vedere alla fine della controversia il bene, oggetto del diritto, danneggiato nella sua consistenza materiale ed economica.

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La sussistenza del periculum in mora: la tempestiva presentazione del ricorso cautelare
Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora previsto per il procedimento cautelare il ricorso deve essere presentato entro...

Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora previsto per il procedimento cautelare il ricorso deve essere presentato entro un periodo di tempo compatibile con il carattere urgente di siffatta tutela volta ad evitare un pregiudizio attuale ed altrimenti irreparabile [Nel caso di specie la resistente aveva interrotto la condotta in asserita violazione nel luglio 2023, mentre la notificazione del ricorso da opera della ricorrente è avvenuta a fine maggio 2024]

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Responsabilità contrattuale o extracontrattuale degli amministratori
Per la tesi prevalente, la società è litisconsorte necessario nelle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci in sostituzione della...

Per la tesi prevalente, la società è litisconsorte necessario nelle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci in sostituzione della società, ai sensi del terzo comma dell’art. 2476 c.c. È pacifico che l’ipotesi di cui al settimo comma dell’articolo 2476 c.c. escluda invece la necessaria presenza della società in giudizio. La fattispecie di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. contempla un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) degli amministratori nei confronti dei soci.

Mentre nell’ipotesi di azione sociale di responsabilità (esercitata dalla società o dal socio in sostituzione della società) la parte che si dice lesa dall’operato degli amministratori (cioè la società) gode di un onere della prova “agevolato”, tipico degli illeciti contrattuali, potendo limitarsi a dimostrare l’inadempimento degli amministratori e il danno causalmente derivatone (questi ultimi, per andare esenti da responsabilità, dovranno fornire la cosiddetta prova liberatoria); al contrario, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui al settimo comma dell’art. 2476 c.c. incombe sul socio che si dice direttamente leso dall’operato dell’amministratore l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito in tutte le sue componenti, ossia: la condotta dolosa o colposa dell’amministratore, il danno e il nesso causale. Queste due “alternative” spettanti ai soci di s.r.l. non sono tra loro sovrapponibili e interscambiabili, bensì dipendono dalla natura del danno che i soci ritengono di aver subito (se indirettamente quale svalutazione della partecipazione sociale ovvero direttamente al proprio patrimonio).

Si è sostenuto che nel caso di distrazione pura e semplice degli utili societari di srl, non sia applicabile l’articolo 2395 cc; ciò poiché il danno è in realtà un danno sociale, di danari sottratti alla società; non può dunque operare l'azione diretta residuale e il socio, ai sensi del primo e terzo comma dell’articolo 2476 c.c., dovrà agire per la restituzione delle somme alla compagine sociale.
I danni che i soci lamentano di aver subito (svalutazione della partecipazione sociale e mancata distribuzione degli utili) quale conseguenza diretta ed immediata dell’operato degli amministratori costituiscono, in realtà, il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale e, come tali, non possono essere fatti valere dal singolo socio che si dica danneggiato direttamente. Per la giurisprudenza maggioritaria, la diminuzione del valore della quota di partecipazione e l’omessa distribuzione di utili nella società non costituiscono danno diretto al singolo socio, in quanto gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

Il diritto di domandare in sede giudiziale il risarcimento del danno subito da una società per effetto dell’illecito concorrenziale posto in essere da un’altra impresa (o, in generale, per effetto dell’illecito commesso da un terzo) compete esclusivamente alla società, unico soggetto destinatario di un danno patrimoniale diretto, e non anche a ciascuno dei soci che, al più, subiranno indirettamente gli effetti dell’illecito.

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Informazioni riservate: tutele e principio del contraddittorio
Le informazioni segrete previste dall’art. 98 c.p.i. non esauriscono il campo delle informazioni riservate in ambito industriale. Ne consegue che...

Le informazioni segrete previste dall’art. 98 c.p.i. non esauriscono il campo delle informazioni riservate in ambito industriale. Ne consegue che mentre per le prime operano gli strumenti processuali e sostanziali dettati dal Capo III, sezione I del c.p.i., per le informazioni riservate che non siano caratterizzate dai requisiti di segretezza, valore economico e segretazione, l’unica tutela è offerta dalla disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c. in relazione alla scorretta acquisizione di tali informazioni. La tutela di diritto comune può, in particolare, venire riconosciuta quando ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppure non segregati e protetti, che superino la memoria e l’esperienza del singolo individuo e che configurino una banca dati capace di fornire all’imprenditore un vantaggio competitivo sulla concorrenza. Si esige in ogni caso, l’indefettibile presupposto che l’acquisizione avvenga con modalità scorrette, specificamente individuate – diversamente da quanto avviene per la proprietà industriale tutelata dagli artt. 98 e 99 c.p.i., per cui è sufficiente la semplice violazione del segreto in quanto tale. Un’ipotesi di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., è senz’altro ravvisabile nel (i) fare uso di conoscenze di contenuto riservato (non rientranti nella nozione di proprietà industriale tutelata ex artt. 98 c.p.i.) che (ii) l’imprenditore sleale si sia procurato per il tramite di un ex dipendente dell’impresa concorrente, (iii) riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti di quest’ultima, e (iv) nell’impiegare le conoscenze così procacciate per acquisire nuova clientela in danno del titolare delle informazioni riservate.

La rilevazione officiosa della violazione del contraddittorio va ritenuta circoscritta ai casi in cui la parte pretermessa sia stata concretamente privata della facoltà di difendersi su fatti o su questioni di rilevanza decisoria, e dunque solo quando la violazione del contraddittorio non possa essere eccepita dal soggetto compromesso nei suoi diritti di difesa; fuori da questi casi, la deviazione dal modello legale di un atto (o di una serie procedimentali di atti) corrisponde pur sempre ad un atto legalmente conoscibile dal soggetto interessato, ed il vizio non è rilevabile d’ufficio, ma va ritenuto rimesso alla esclusiva disponibilità della parte lesa. In particolare, il procedimento di descrizione e sequestro declinato dagli artt. 129 e 130 c.p.i. costituisce una forma sui generis di procedimento di istruzione preventiva; al pari di quest’ultimo, esso è finalizzato ad acquisire elementi di valutazione per il giudicante nelle controversie in tema di proprietà industriale. Pertanto, analogamente a quanto accade per i procedimenti di istruzione preventiva ed anche per i sub-procedimenti riguardanti l’assunzione di singole prove all’interno del processo di cognizione, l’invalidità del procedimento descrittivo ex art. 129 c.p.i., per inosservanza della regola del contraddittorio, potrà essere denunciata solo dalla parte concretamente compromessa nei suoi diritti difensivi, ossia dalla sola parte che non ha avuto modo di interloquire sullo svolgimento e sulle risultanze di tal procedura istruttoria. Ne consegue che una rilevazione officiosa della nullità per omessa istaurazione del contraddittorio pare possibile solo ove non sia stato consentito al soggetto interessato (colui nei confronti del quale si intende utilizzare i risultati del procedimento ex art. 129 c.p.i.) di contestare l’efficacia nei suoi confronti della prova assunta in sua assenza, ovvero quando la valutazione delle risultanze probatorie del procedimento di istruzione preventiva non possa che avvenire in modo unitario, per essere unico il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e per essere, quindi, tutte le parti (compresa quella pretermessa) in una posizione di litisconsorzio necessario. Allo stesso modo, così come al di fuori di questi casi non può ammettersi una rilevazione d’ufficio, non può neppure ritenersi consentita ex art. 157 c.p.c. una deduzione della nullità ad iniziativa di altre parti, diverse dal soggetto leso. Pertanto, il procedimento di descrizione e sequestro, svoltosi nel contraddittorio con alcune parti soltanto tra quelle nei confronti delle quali le risultanze vogliono essere utilizzate, non risulta totalmente nullo e inutilizzabile: le sue risultanze non possono essere invocate contro chi non ha preso parte e non è stato posto in grado di esercitarvi il proprio diritto di difesa; viceversa, la nullità e inutilizzabilità degli stessi non potrà essere invocata da chi abbia fin dall’inizio partecipato al procedimento e vi abbia potuto contraddire.

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Recesso da contratto di franchising e successiva concorrenza sleale
Per aversi concorrenza sleale devono sussistere atti diretti ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato (o della clientela) del concorrente,...

Per aversi concorrenza sleale devono sussistere atti diretti ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato (o della clientela) del concorrente, fermo restando che la differenza tra condotta lecita e sleale non è data dallo scopo perseguito, di solito identico, ma dalla natura dei mezzi adoperati.

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Azione di contraffazione di modello, marchio e di accertamento di concorrenza sleale in sede cautelare. Presupposti della concorrenza sleale parassitaria
La concorrenza sleale c.d. parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, mediante l’imitazione non tanto...

La concorrenza sleale c.d. parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (c.d. concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (c.d. concorrenza parassitaria sincronica), laddove per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento – dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

La creatività, infatti, è tutelata dall’ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell’originalità può dirsi venuto meno nel momento  in cui quel determinato modo di produrre e/o commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell’imprenditore che ha primariamente ideato l’iniziativa si può dire, secondo l’id quom plerumque accidit, ammortizzato.

L’imitazione di una attività che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma poi si è generalizzata e spersonalizzata non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Le condotte parassitarie sono illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e – più in generale – degli sforzi per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.

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La tutela cautelare dalle importazioni parallele
Il fenomeno delle importazioni parallele nel territorio UE, di prodotti destinati dal titolare dei marchi al territorio extracomunitario, comporta la...

Il fenomeno delle importazioni parallele nel territorio UE, di prodotti destinati dal titolare dei marchi al territorio extracomunitario, comporta la violazione dei marchi, non producendosi l’effetto dell’esaurimento dei diritti su di essi, art. 5 CPI e 15 Reg. UE 2017/1001.

L'immissione in commercio, nella altrui zona di esclusiva, di prodotti non destinati al mercato comunitario e comunque oggetto di manipolazione costituisce violazione dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. poiché, oltre all'effetto confusorio, insito nella contraffazione, va considerato che il pubblico dei consumatori potrebbe essere indotto ad attribuire caratteristiche di minor pregio ai prodotti in tal modo commercializzati.

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Competenza territoriale e locus commissi delicti; legittimazione passiva nell’azione di contraffazione; concorrenza sleale per appropriazione di pregi
Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di “forum commissi delicti” va inteso –...

Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di "forum commissi delicti" va inteso - secondo un'interpretazione sistematica in considerazione di altre norme (art. 20 c.p.c. e art. 7 Reg. CE 1215/2012) - sino a comprendere il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, dovendosi in ogni caso "conservare una ragione d'essere al criterio di deroga della competenza in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l'incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali".

In una causa di contraffazione, la legittimazione passiva spetta a tutti i contraffattori tra cui il produttore dei beni contraffatti, ma anche a tutti i soggetti che hanno partecipato, nelle varie fasi, alla loro commercializzazione, importazione, pubblicizzazione.

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti altrui ricorre esclusivamente quanto un imprenditore, che in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori

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Concorrenza sleale per soggetto interposto; presupposti dello storno di dipendenti e di clientela
Se è vero che gli atti di concorrenza sleale presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva...

Se è vero che gli atti di concorrenza sleale presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore, ciò non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo.

In materia di concorrenza sleale, qualora risulti prospettata la ricorrenza di un illecito concorrenziale tra imprenditori posto in essere avvalendosi delle informazioni fornite da un lavoratore, prima dipendente dell'uno e poi dell'altro, è ammissibile la prosecuzione del giudizio nei confronti del lavoratore dipendente, uno dei corresponsabili solidali originariamente individuati, sebbene la controversia tra gli imprenditori sia cessata, avendo essi raggiunto un accordo transattivo.

Lo storno di dipendenti è considerato illecito quando il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:

  • in violazione della disciplina gius-lavorististica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali, ad esempio, la reputazione e i diritti di proprietà intellettuale);
  • con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente lesive per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva;
  • con modalità non prevedibili, in grado cioè di creare alterazioni non immediatamente riassorbibili, e aventi un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell'impresa che subisce lo storno.

Lo storno di clientela è illecito allorché sia dimostrato che esso è stato provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Tale non è, ad esempio, l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza.

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