Ricerca Sentenze
Risarcimento del danno: onere probatorio e criterio della giusta royalty
Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe...

Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, previsto dall'art. 125 co. 2, c.p.i. costituisce un  limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione da utilizzare per liquidare il lucro cessante nel caso in cui il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio".

L'art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" introduce una tecnica di semplificazione probatoria ma non elide del tutto l'onere probatorio in capo all'attore che deve quantomeno fornire le grandezze economiche da porre a fondamento della quantificazione richiesta, potendone ragionevolmente disporre.

Il danno cagionato dagli atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.

Leggi tutto
L’attualità del valore economico delle informazioni riservate
Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica...

Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica non ne escludono il valore, qualora essi continuino a essere utilizzati per la realizzazione dei prodotti.
Parimenti, il fallimento della società non costituisce un indizio di dispersione delle informazioni laddove vi sia stata una cessione onerosa di tutto il know how. Le domande relative alla concorrenza sleale, se fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.

Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale se la vicenda non ha una rilevanza tale da giustificarne la pubblicazione.

Leggi tutto
Imitazione servile e concorrenza parassitaria
La mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l’inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso...

La mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l’inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo. Non può infatti ritenersi precluso al giudicante l’accertamento - sulla base del tenore complessivo degli atti - del contenuto delle domande che il ricorrente intende proporre nel giudizio di merito. Con specifico riferimento al ricorso di urgenza, va del resto rilevato come il carattere atipico della misura, potenzialmente idonea a soddisfare l’interesse dell’istante negli stessi termini del successivo giudizio di merito (sia pure con effetti provvisori e senza attitudine al giudicato), implichi che il contenuto di quest’ultimo possa anche evincersi dalle stesse ragioni in fatto ed in diritto poste a base della richiesta cautelare, nel caso in cui il ricorrente abbia richiesto, con essa, di anticipare gli stessi effetti conseguibili con l’analoga azione proponibile in sede di cognizione.

L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1 non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Il divieto dell’imitazione servile è infatti inserito in un contesto, quello dell’art. 2598 c.c., n. 1, che tratta della concorrenza confusoria e nel quale, quindi, è tutelato soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, facendo sì che il consumatore possa equivocare sulla fonte di produzione.

Poiché l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l’onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe – in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. – su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l’onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.

La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, bensì di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, che riguardando comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 delle medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell’elemento dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

L’imitazione, dunque, può considerarsi illecita solo se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l’originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l’imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Leggi tutto
Marchio patronimico, rischio di confusione e rinomanza: il caso Ferrari
Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi,...

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

Leggi tutto
Vendita di prodotti sottratti abusivamente come atto contrario alla correttezza professionale
Costituisce violazione di marchio la immissione in commercio di prodotti a marchio non fatta dal titolare o da terzi con...

Costituisce violazione di marchio la immissione in commercio di prodotti a marchio non fatta dal titolare o da terzi con il suo consenso: regola che si ricava a contrario dal disposto dell’art. 5 co. 1, c.p.i. e dell’art. 15 del reg. UE 1001/2017.

La vendita di prodotti sottratti abusivamente al soggetto che li detiene e collocati alla spicciolata fuori dei canali di vendita normali (negozi) non costituisce tanto un atto confusorio – i prodotti sono originali e i marchi sono veri - né una appropriazione di pregi – non vi è vanto indebito di alcunché – né diffusione di notizie screditanti sull’attività del concorrente - costituendo semplicemente una attività di vendita dei medesimi prodotti, autonoma e diversa. Certamente però essa costituisce atto contrario alla correttezza professionale, risolvendosi nella messa in  commercio di beni ottenuti senza costi, sfruttando abusivamente la disponibilità gratuita dei beni permessa dal rapporto di lavoro, e collocati peraltro con forme tali da fare ritenere al pubblico che il concorrente leso non sia in grado di controllare l’immissione dei propri prodotti sul mercato.

Leggi tutto
La tutela della forma del prodotto industriale: imitazione servile e protezione autorale
Costituisce imitazione servile non già la riproduzione di qualsiasi parte del prodotto altrui, ma soltanto l’imitazione degli elementi esteriori del...

Costituisce imitazione servile non già la riproduzione di qualsiasi parte del prodotto altrui, ma soltanto l’imitazione degli elementi esteriori del prodotto che abbiano capacità distintiva in quanto percepiti dai consumatori come indicativi di una determinata origine; deve, quindi, trattarsi di elementi del prodotto dotati di efficacia individualizzante nella duplice accezione di elementi che rendano il prodotto riconoscibile e riconducibile ad un determinato imprenditore, senza che la riproduzione sia limitata a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto

Al fine di accertare la concorrenza sleale sotto il profilo della confondibilità per imitazione servile è necessario che la comparazione tra prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante la loro valutazione sintetica e complessiva, secondo un giudizio di impressione e non di riflessione, tenuto conto che, normalmente, al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva

Con riferimento alle opere del disegno industriale il riferimento al valore artistico dell’opera va letto alla luce della ratio legis di assicurare la tutela d’autore ad una fascia alta di opere del design industriale e il riscontro della sussistenza di tale requisito non si basa, tuttavia, su valutazioni di tipo meramente soggettivo, ma si fonda su una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione a mostre o a musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla sua funzionalità

L’eventuale sussistenza dei presupposti per accedere alla tutela industrialistica dei disegni e modelli non costituisce, da sola, indice dell’esistenza dei caratteri dell’opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore

Leggi tutto
La concorrenza sleale all’interno dell’ecosistema degli account social
La prolungata commercializzazione di un determinato prodotto, gli investimenti ingenti sostenuti per la sua promozione e la sua ampia diffusione...

La prolungata commercializzazione di un determinato prodotto, gli investimenti ingenti sostenuti per la sua promozione e la sua ampia diffusione possono integrare un fatto notorio se non per il quisque de populo quantomeno per gli operatori del settore, rendendo il prodotto e i marchi di fatto utilizzati per contraddistinguerlo meritevoli di tutela a fronte di violazioni della privativa di fatto e di condotte di concorrenza sleale confusoria.

Il fatto che l’immagine di un prodotto con forma e caratteristiche intrinseche analoghe a quello per il quale si invoca la tutela sia presente sulla piattaforma social di un concorrente sulla quale viene altresì fatto uso – in altri contenuti – di un marchio confondibile con il marchio azionato, integra ugualmente un’ipotesi di concorrenza sleale [Nel caso di specie, la resistente aveva caricato sul proprio profilo social l’immagine di un salume identico a quello della ricorrente per forma e caratteristiche intrinseche (ossia bassa percentuale di grassi ed alto contenuto proteico), senza tuttavia utilizzare un marchio verbale assimilabile, che, tuttavia, compariva su altri contenuti presenti all’interno del medesimo profilo].

La lesione della posizione di mercato non può essere ristorata in forma generica, in quanto il risarcimento del danno non è di agevole quantificazione essendo complicato separare la perdita dovuta alla fattispecie illecita dal calo di fatturato ascrivibile ad altre cause. Pertanto, laddove si configuri il rischio di tale lesione, sussistono il periculum in mora e la conseguente esigenza di una tutela urgente.

Leggi tutto
Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di concorrenza sleale
Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale – per imitazione servile, per copia “a...

Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.

Leggi tutto
Confondibilità tra segni distintivi similari: il rischio di confusione deve essere valutato globalmente
Ai fini del giudizio di comparazione tra i contrapposti segni, deve tenersi in debito conto il principio secondo il quale...

Ai fini del giudizio di comparazione tra i contrapposti segni, deve tenersi in debito conto il principio secondo il quale il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. L’interdipendenza tra questi fattori deriva dal fatto che la nozione di somiglianza deve essere valutata in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Peraltro, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, onde deve ritenersi che i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato; e ciò anche nel caso di marchi complessi, salvo che la capacità distintiva sia, in siffatti casi, affidata ad uno solo (o a più di uno) degli elementi che lo compongono (c.d. cuore del marchio), nel qual caso l’esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante.

La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, ai sensi dell’art. 2598 n. 2) c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi – quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù – da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l’illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od  attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto o un’impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente. Il divieto di appropriazione di pregi posto dall’art. 2598 n. 2 c.c. intende impedire non propriamente l’inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un’impresa, ma, ancor prima, la decettività del riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un’esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto od altra impresa, un risultato positivo, che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa. L’imprenditore concorrente “si appropria di pregi” di un’altra impresa, secondo la fattispecie dell’art. 2598 c.c., comma 1, n. 2, in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. autoattribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all’altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell’impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d’impresa, così appropriandosi dell’attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all’effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento.

Sussiste la nullità del marchio per decettività (originaria) del segno, qualora il messaggio espresso da quest’ultimo vada oltre la sua funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, ed assegni invece al prodotto che pretende di identificare un contenuto merceologico inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore. La decettività del segno, in sé considerato, rilevante già in fase di registrazione, è ravvisabile allorché ricorra una contraddizione fra il contenuto significativo proprio del segno e le caratteristiche dei beni di cui sia programmato l’uso secondo le risultanze della domanda di registrazione; tuttavia, poiché il marchio è segno, la valutazione della decettività non può essere completamente decontestualizzata, poiché la valutazione inerisce al rapporto fra il contenuto informativo del segno e la natura, qualità o provenienza geografica dei beni con esso contraddistinti. In questa prospettiva, perché l’impedimento scaturente dalla decettività operi non è sufficiente che il marchio possieda un qualunque contenuto significativo non corrispondente alla realtà; per una effettiva decettività, infatti, occorre anche che il significato evocato, non corrispondente al reale, richiami caratteristiche e qualità rilevanti nell’apprezzamento del pubblico, sì da concretizzare almeno un serio rischio di inganno, se non un inganno effettivo, del pubblico dei consumatori. Il marchio, in siffatte ipotesi, è invalido per l’effetto distorsivo del mercato ingenerato dall’inganno subito dai consumatori, indotti a credere che il prodotto che viene loro proposto possieda qualità e pregi determinanti ai fini della determinazione all’acquisto.

Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all’onere della prova posto a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in caso di violazione di diritti di proprietà industriale, ove l’art. 125 c.p.i. consente di liquidare il danno in via equitativa o attraverso il ricorso a presunzioni ricavabili dagli atti della causa, la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione. Le norme inserite nell’art. 125 c.p.i., nel loro complesso, attenuano indubbiamente l’onere probatorio gravante sull’attore, ma tale agevolazione non si traduce in un’assoluta esenzione dal rispetto di esso, come si evince dal richiamo ai principii generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c. operato dal primo comma della disposizione in esame.

Leggi tutto
Contraffazione di marchio e concorrenza sleale: presupposti
La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto...

La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto ed è determinante nella scelta di acquisto. Il divieto di registrazione si riferisce alle forme che conferiscono al prodotto un particolare valore di mercato o ne aumentano la forza attrattiva, cioè conferiscono un appeal che contribuisce a determinare le decisioni di acquisto del pubblico. Il carattere decorativo di un segno non esclude di per sé il carattere distintivo del marchio, con cui può coesistere.

In un giudizio di contraffazione, una volta riconosciuta la validità del marchio, è necessario preliminarmente qualificare il marchio come forte o debole, in quanto da tale qualificazione dipende il margine di tollerabilità delle variazioni attuate dal concorrente rispetto al marchio registrato. Il discrimine tra marchio forte e marchio debole risiede nella distanza concettuale del marchio dalla tipologia di prodotto contrassegnata. In caso di marchio forte, la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.

La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5 n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/Cee allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

In un giudizio sull’illecito di imitazione confusoria, l'accertamento del rischio di confusione tra prodotti deve tenere conto solo delle caratteristiche visibili esteriormente e non quelle intrinseche, come la qualità dei materiali o il metodo di fabbricazione.

L’accertamento dell’appropriazione di pregi, nella sua declinazione dell’agganciamento parassitario, presuppone non tanto l’appropriazione di un pregio in particolare, quanto, più in generale, lo sfruttamento della fama e notorietà di cui gode il segno oggetto del marchio registrato. Tale fattispecie prescinde quindi da profili confusori ed è rivolta ad impedire l’indebito vantaggio economico che il terzo otterrebbe dallo sfruttamento dell’attrattività di un segno altrui, consentendogli di risparmiare i costi connessi agli investimenti che il titolare del marchio registrato ha sopportato per affermarsi nel mercato.

Leggi tutto
Concorrenza sleale interferente: adeguatezza delle misure di protezione e requisiti dell’illecito sviamento di clientela
Il fumus della descrizione va apprezzato in relazione al diritto processuale alla prova ed è sicuramente affievolito rispetto al fumus...

Il fumus della descrizione va apprezzato in relazione al diritto processuale alla prova ed è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella sussistenza di un ragionevole sospetto di violazione.

Le misure di protezione richieste dall'art. 98, lett. c), c.p.i, devono assolvere al duplice scopo di impedire che coloro che le detengono (ad esempio dipendenti e collaboratori) le portino a conoscenza di terzi e che i terzi possano accedervi direttamente. A tal fine, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa. Le misure di protezione devono essere oggettivamente idonee a prevenire il compimento di atti illeciti non solo da parte di soggetti terzi, ma anche da parte di coloro che, per la funzione svolta, abbiano acceso ai dati di cui si lamenta la sottrazione. È inoltre fondamentale provare che il dipendente sia stato adeguatamente informato sulla segretezza dei dati ed abbia assunto l’obbligo di non divulgarli a terzi, e l’accettazione di tale obbligo deve essere tanto più specifica e consapevole quanto più alto è il livello di accesso, da parte del dipendente interessato, delle informazioni di cui si lamenta la sottrazione.

L'uso di dati personali non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa. Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario non è soggetto all'obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne é avvenuta l'acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio.

Per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 n.3 c.c. e ritenere illecito lo sviamento di clientela occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.

Leggi tutto
logo