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Domanda di contraffazione di marchio: tutela inibitoria e apprezzamento del giudice
Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere...

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.

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I requisiti richiesti per la tutela del know-how: novità, valore economico e segretezza
Ciò che va valutato ai fini della tutela industrialistica delle privative non titolate non è tanto e solo il contenuto...

Ciò che va valutato ai fini della tutela industrialistica delle privative non titolate non è tanto e solo il contenuto intrinseco strettamente tecnico delle informazioni in questione, quanto piuttosto il fatto che si tratti di informazioni che, nella loro precisa configurazione, non siano, in primo luogo, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, abbiano, in secondo luogo, un valore economico ed, infine, siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.

Il requisito della “novità” associato ai segreti industriali non va inteso in senso assoluto, alla stregua di quanto prescritto per l’operatività della tutela brevettuale, ma nel senso che deve trattarsi di informazioni generalmente non facilmente accessibili o reperibili; ai fini di una siffatta valutazione non è, pertanto, necessario indagare la novità del singolo dato tecnico, contenuto nelle informazioni, rispetto al settore di riferimento, ma piuttosto la novità dell’insieme delle informazioni non facilmente accessibili, considerate nella loro unitarietà.

Il requisito del valore economico può dirsi, invece, sussistente qualora vi sia il possesso non di una singola informazione, frammentariamente considerata, ma di un insieme quantitativamente rilevante di informazioni, la cui formazione, proprio perché ha richiesto un notevole dispendio di tempo e risorse, ha conferito al competitor un indubbio vantaggio, in termini di tempo, di risorse umane ed economiche.

In relazione al requisito della segretezza, le informazioni segrete ex art. 98 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, in quanto anche un complesso di informazioni aziendali, non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale, perché privo dei requisiti prescritti ex lege, potrà comunque essere tutelato, attraverso la disciplina della concorrenza sleale, contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ove quest’ultime costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati, capace sia di arricchire la conoscenza del concorrente sia capace di fornirgli un vantaggio in termini competitivi.

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Concorrenza sleale per violazione di un accordo di esclusiva e abuso di posizione dominante: presupposti
Il patto di esclusiva non è direttamente opponibile ai terzi, i quali non ne sono vincolati, salvo che non attuino...

Il patto di esclusiva non è direttamente opponibile ai terzi, i quali non ne sono vincolati, salvo che non attuino condotte concretamente scorrette o fraudolente, idonee a integrare gli estremi della concorrenza sleale. La rilevanza extracontrattuale della violazione di un accordo di esclusiva sussiste solo allorché tale violazione si sia accompagnata a condotte connotate da slealtà e intenzionalità di danno, come lo “storno” sistematico di risorse o la sottrazione fraudolenta della clientela.

In tema di disciplina antitrust nazionale, l’abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 3 L. 287/1990, presuppone:

- l'accertamento dell’esistenza di un mercato rilevante, sotto il profilo sia geografico che merceologico;

- l’accertamento di una posizione dominante in capo al soggetto convenuto all’interno di tale mercato;

- l’allegazione e la prova di condotte abusive idonee ad alterare il confronto concorrenziale e/o ad escludere dal mercato concorrenti effettivi o potenziali.

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Distribuzione selettiva e principio dell’esaurimento. Il caso Kasanova
Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti...

Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.

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Abbandono ingiustificato delle trattative e concorrenza sleale per denigrazione
Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza...

Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza le contestazioni delle controparti o la diversa qualificazione dei fatti invocata, dovendosi tenere separata le questioni concernenti il merito da quelle relative alla competenza. Unico limite alla rilevanza dei fatti esposti dall’attore ai fini della determinazione della competenza è dato dalla loro evidente prospettazione artificiosa e strumentale, preordinata esclusivamente a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Una domanda non riproposta in precisazione delle conclusioni non può ritenersi per questo solo abbandonata, dovendosi valutare in modo complessivo la condotta processuale della parte.

La legittimazione attiva coincide con la titolarità del diritto ad agire in giudizio e la legittimazione passiva consiste nella titolarità del diritto a resistere nel processo: entrambe devono essere determinate con riguardo alla prospettazione dell’attore ed integrano concetti distinti dalla titolarità delle posizioni sostanziali oggetto del giudizio.

Si ha denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. laddove l’imprenditore diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività del concorrente in modo idoneo a determinarne il discredito e ad incidere negativamente sulla sua reputazione. Anche la divulgazione di circostanze vere, accompagnata da invettive e offese nei confronti del concorrente, configura concorrenza sleale per denigrazione.

Nel rapporto tra imprese concorrenti, non è conforme alla buona pratica degli affari che i dipendenti e i collaboratori, una volta transitati in un’impresa concorrente, entrino in contatto con i clienti dell’ex datore di lavoro. Se ciò avviene in maniera sistematica e con modalità idonee a danneggiarlo, lo sviamento che eventualmente ne consegue deve considerarsi illecito.

L’animus nocendi consiste nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'altrui impresa e può essere provato guardando all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale.

La tutela dei dati dell’impresa non si esaurisce nella disciplina dell’art. 98 c.p.i., poiché anche laddove non vengano in rilievo informazioni connotate da requisiti di segretezza, l’acquisizione di dati riservati è pur sempre idonea ad integrare gli estremi dell’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., in presenza di un complesso di dati organizzato.

Non esiste un divieto di intrattenere relazioni con gli interlocutori di un’impresa concorrente, purché ciò non avvenga sfruttando in modo illecito l’altrui rete commerciale o informazioni riservate.

Ciascuna parte è libera di interrompere la contrattazione, manifestando la propria volontà di non concludere il contratto, con il limite costituito dalla necessità di bilanciare i propri interessi con quelli della controparte, in ossequio al principio di buona fede oggettiva

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Storno di dipendenti e sviamento di clientela nel settore della fornitura di bevande
L’art. 2598 n. 3 c.c. costituisce una fattispecie aperta, idonea a comprendere tutte le condotte contrarie alla correttezza nelle dinamiche...

L’art. 2598 n. 3 c.c. costituisce una fattispecie aperta, idonea a comprendere tutte le condotte contrarie alla correttezza nelle dinamiche commerciali. Tra queste è possibile ricondurre lo storno di dipendenti e lo sviamento di clientela, purché posti in essere con modalità oggettivamente sleali e caratterizzati dal c.d. animus nocendi.

L’animus nocendi è la finalità precisa di disarticolare e distruggere le strutture commerciali dell’impresa vittima del comportamento illecito.

Per la configurazione dell’illecito è necessario il compimento di atti oggettivamente contrari alla lealtà nelle dinamiche commerciali, compiuti con la manifesta volontà di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregandone in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale e procurandosi così un vantaggio competitivo indebito.

Deve ritenersi sussumibile nelle ordinarie regole di mercato la possibilità di avvicinare altrui dipendenti, offrendo migliori condizioni di lavoro o più elevate retribuzioni, non potendosi accedere a una visione dominicale dei lavoratori subordinati da parte del datore di lavoro, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole di correttezza e lealtà nei rapporti commerciali tra imprenditori.

Il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza sicché per apprezzare in concreto i requisiti della fattispecie ex art. 2598, n. 3, c.c., e ritenere illecito lo sviamento, occorre che sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

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I requisiti della concorrenza sleale confusoria
Condicio sine qua non di qualsiasi illecito concorrenziale ex articolo 2598, n. 1 c.c., è una concreta potenzialità confusoria, che...

Condicio sine qua non di qualsiasi illecito concorrenziale ex articolo 2598, n. 1 c.c., è una concreta potenzialità confusoria, che sussiste allorché siano riprodotte una o più delle connotazioni specifiche da cui dipende l’identificabilità nell’ambito delle entità dello stesso genere presenti sul mercato, pertanto, l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante.

Presupposto dell'illecito confusorio disciplinato in via generale dall’art. 2598 c.c., è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, che si concretizzi quindi in una comunanza di clientela, la cui sussistenza va verificata anche in via potenziale.

La richiesta di registrazione di un marchio privo dei requisiti di novità e originalità, successiva alle diffide stragiudiziali pervenute dal titolare del marchio anteriore confliggente e alla notifica del ricorso cautelare e del decreto di fissazione dell’udienza costituisce un ulteriore atto di imitazione servile e concorrenza sleale parassitaria.

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Atti di terzi imputabili al concorrente: fattispecie e requisiti della concorrenza sleale per interposta persona
È astrattamente configurabile l’illecito anticoncorrenziale ex art. 2598, n.3 c.c., anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto...

È astrattamente configurabile l’illecito anticoncorrenziale ex art. 2598, n.3 c.c., anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto che, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi, agisca in collegamento con un concorrente del danneggiato stesso, che si sia quindi giovato della condotta del terzo.

Affinché possano rinvenirsi nelle condotte di un terzo a vantaggio dell’imprenditore concorrente gli estremi della concorrenza sleale sanzionata è indispensabile che le condotte si inseriscano nell’ambito di una relazione di interessi tra i due soggetti.

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Marchio speciale non registrato: presupposti di protezione ed interferenza con marchio registrato anteriore
Perché un certo segno designante una collezione assurga a marchio di fatto è innanzitutto necessario che sia stato usato come...

Perché un certo segno designante una collezione assurga a marchio di fatto è innanzitutto necessario che sia stato usato come tale e non sia adoperato come mera designazione di una linea di prodotti aventi particolari caratteristiche ed offerti sotto l’ombrello del marchio distintivo generale apposto sempre sugli stessi; parimenti non si deve escludere che, di fatto, un segno usato per una certa collezione di prodotti possa raggiungere presso il pubblico capacità distintiva di tale categoria o collezione assumendo così dignità di marchio, sempre a condizione che il marchio stesso sia utilizzato come tale [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che l’uso del segno “Sculpt”, sempre accostato al marchio “Yamamay”, non era stato adoperato in funzione distintiva ma come segno di mera designazione di una collezione e in funzione descrittiva di una sua caratteristica]

L’utilizzo da parte di un terzo, come marchio speciale non registrato, di una sola porzione della componente denominativa di un marchio registrato altrui non integra la contraffazione del segno azionato se la sillaba considerata è priva di un carattere distintivo autonomo, perché utilizzata con valenza descrittiva delle caratteristiche del prodotto [Nella controversia decisa il marchio figurativo registrato azionato era costituito, nel suo elemento denominativo, dal termine “YamamaySculpt”, mentre il marchio di fatto contestato era costituito dalla solla sillaba “Sculpt”, apposto da entrambe le parti sulle proprie linee di collant]

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Requisiti per l’accoglimento del ricorso per descrizione
Il fumus boni iuris richiesto dalla legge per l’accoglimento del ricorso per descrizione si esprime in termini di una verosimiglianza...

Il fumus boni iuris richiesto dalla legge per l'accoglimento del ricorso per descrizione si esprime in termini di una verosimiglianza di grado inferiore rispetto a quella necessaria per il diverso strumento del sequestro.

Affinché un'informazione possa dirsi segreta non è necessario che sia inaccessibile, ma è sufficiente che la sua acquisizione sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori a quelli che occorrono per effettuare un'accurata ricerca.

Il trasferimento delle informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imperenditore concorrente può configurare atto di concorrenza sleale quando si tratti di un complesso strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, i quali superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di forgnirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze acquisite dal lavoratore.
Si ritiene sussistente il periculum in mora bel caso in cui venga accertato il rischio che la prova venga dispersa nel tempo occorrente per giungere all'accertamento della violazione del giudizio ordinario.

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L’approvazione di bilanci irregolari non integra la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c.
La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non...

La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non ogni violazione di tali norme integra automaticamente concorrenza sleale. Affinché la trasgressione rilevi ai fini della concorrenza sleale, è necessario che essa si concretizzi in un comportamento concorrenziale e affinché si qualifichi come professionalmente scorretto è necessario che sia usata come mezzo al fine e incida direttamente sull’assetto del mercato. L’approvazione di bilanci irregolari, di per sé, non rappresenta un atto di concorrenza e, in mancanza di una finalizzazione diretta e funzionale al conseguimento di un vantaggio competitivo a danno dei concorrenti, non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c. Eventuali benefici sul piano concorrenziale risultano pertanto irrilevanti, trattandosi di effetti meramente indiretti derivanti da scelte contabili perseguenti finalità diverse e più ampie.

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