Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”); c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La nozione di segretezza di cui alla lettera a) dell’art. 98 c.p.i. è stata intesa da dottrina e giurisprudenza quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell’informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all’attività produttiva e commerciale dell’impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore.
Il requisito del valore economico di cui alla lett. b) dell’art. 98 c.p.i. deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l’impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.
Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell’art. 98 c.p.i., ovvero della sottoposizione delle informazioni riservate a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali, la norma pone a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di adottare misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni segrete. L’avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. In particolare la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione – data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni – in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.
Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma ed inoltre di indicando dettagliatamente le informazioni segrete per le quali si chiede tutela. Ai fini della tutela di cui all’art. 98 c.p.i. non è sufficiente per chi invoca tale tutela allegare la similarità dei prodotti frutto della presunta sottrazione di know-how né tanto meno un’eventuale anteriorità dei medesimi rispetto a quelli di controparte.
Nell’ambito di un rapporto di concorrenzialità tra due imprese, il “terzo c.d. interposto”, ossia quel soggetto che agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato, risponderà in via solidale a titolo di concorrenza sleale con l’imprenditore concorrente che tra vantaggio dall’illecito.
Ai fini del risarcimento del danno, la perdita di fatturato meramente enunciata dall’attrice a nulla rivela, in sé, delle cause che l’hanno determinata: in particolare, essa non dimostra che i minori ricavi registrati rispetto al risultato economico dell’esercizio precedente siano dovuti alla divulgazione di informazioni riservate attribuita alla convenuta.
Non è possibile ovviare ad una lacuna probatoria relativa alla quantificazione del danno con una valutazione di tipo equitativo che, come noto, è ammissibile solo una volta assolto dalle parti l’onere (quantomeno) di allegazione sulle stesse gravante.
Affinché si configuri la fattispecie di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c. è necessaria una effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone che non è configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori. È inoltre possibile affermare che la concorrenza denigratoria o screditante di cui al n. 2 dell’art. 2598 c.c. è configurabile allorquando la comunicazione possa raggiungere più soggetti ed abbia contenuto diffamatorio.
Affinché si configuri la responsabilità di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. deve essere data la prova della consapevolezza da parte del diffidante della assoluta infondatezza dell’atto di diffida che si palesi come idoneo a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale esso viene mosso, in forza di una presunta pretesa brevettuale relativa al prodotto oggetto della contestata produzione e commercializzazione. Inoltre, la condotta deve essere affetta da dolo o colpa, avere carattere obiettivamente denigratorio ed essere idonea ad arrecare pregiudizio all’azienda concorrente. Non sussiste, invece, la responsabilità qualora il comportamento del diffidante sia mantenuto nei limiti necessari alla tutela del diritto di privativa e sia legittimato dall’esistenza di tale diritto e dalla validità dello stesso.
La legittimazione passiva, intesa quale titolarità astratta dal lato passivo del rapporto giuridico, sussiste nel momento in cui il soggetto convenuto in giudizio coincide con quello che l’attore prospetta come la controparte titolare del rapporto sostanziale, mentre difetta nel caso in cui l’attore conviene in giudizio un soggetto diverso da quello che egli stesso indica come titolare dal lato passivo del rapporto giuridico, con conseguente inammissibilità, in rito, dell’azione. Laddove, invece, sia accertato che non vi sia coincidenza tra soggetto convenuto in giudizio e titolarità concreta della pretesa dal lato passivo, la domanda sarà rigettata nel merito, non trattandosi di questioni inerenti l’ammissibilità della domanda ma la sua fondatezza.
In caso di marchio figurativo complesso che reca un patronimico, costituisce atto di concorrenza sleale per indebito agganciamento l’utilizzo della sola componente patronimica, anche come nome di dominio e indirizzo e-mail, per identificare la stessa tipologia di attività economica del concorrente che, da anni, è conosciuto sul mercato proprio con il medesimo patronimico.
È ammissibile il deposito di note contenenti delle critiche sotto il profilo tecnico all’elaborato peritale del CTU, alle quali può attribuirsi natura di allegazioni difensive, poiché la parte può muovere in ogni tempo critiche rispetto all’elaborato peritale, anche con il supporto di professionisti che non siano stati nominati C.T.P.
Ai sensi dell'art. 66 comma 2-bis c.p.i., vi è contraffazione indiretta quando un terzo, senza autorizzazione del titolare dell’invenzione brevettata, fornisce (o offre di fornire), a soggetti non autorizzati, “i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione”.
Le rivendicazioni [brevettuali] vanno interpretate a mezzo della descrizione (articolo 52, comma secondo, c.p.i.).
L'applicazione dei canoni della descrizione, a specificazione della rivendicazione, ha un limite, che risponde al parametro astratto, di politica del diritto: cioè che la “interpretazione della rivendicazione a mezzo descrizione” (comma 2 dell’articolo 52) non deve creare incertezze, cioè occorre che tale disposizione sia intesa “in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi” (comma terzo dell’articolo 52 cit.).
Il comma terzo vuole evitare che, attraverso inaspettati allargamenti delle rivendicazioni (a mezzo di descrizioni semioticamente non chiare) si creino aloni di incertezza sull’ambito della protezione.
In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
Nella categoria delle opere d’ingegno elencate in via non tassativa dall’art.1 cit. rientrano anche i software, per i quali la tutela autoriale mira ad assicurare protezione con riguardo all’espressione dell’idea, a condizione che sia presente un carattere creativo (art. 2575 c.c. e art. 1 della l.d.a), inteso come elemento di originalità rispetto ad altri software preesistenti in qualsiasi modo e forma espressi. Il programma per elaboratore beneficia della tutela accordata dal diritto d’autore in relazione alla sua componente espressiva, quindi all’insieme di istruzioni tramite le quali l’elaboratore consegue un determinato risultato.
L’art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con un’attività non inventiva, giacché è la combinazione ad attribuire loro valore ed a renderle appetibili ai terzi.
Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
A ciò va aggiunto che il know – how tutelato dal D.lgs. n. 30/2005 consiste in quelle informazioni idonee a conferire al detentore uno specifico vantaggio competitivo rispetto a chi non ne dispone, presupponendo l’onere in capo all’attrice di provare il contenuto delle informazioni riservate, nonché il loro valore economico ed i mezzi utilizzati al fine di garantirne la concreta protezione.
Gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale possono anche ricomprendere l’acquisizione illecita di informazioni, non classificabili come segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 CPI, atteso che l’illecita asportazione di dati riservati risulta sanzionabile ai sensi dell’art. 2598, comma 3, c.c. anche quando si tratta di complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi seppur non segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo che configurino una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Ai fini della tutela prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c., i cui presupposti sono meno rigorosi della tutela ai sensi dell’art. 99 CPI, l’attrice ha l’onere di provare la condotta contraria alla correttezza professionale e la sua idoneità a danneggiare il concorrente leale mediante l’utilizzazione delle conoscenze tecniche usate da altra impresa.
In ordine all’applicazione della tutela prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c., invocata dall’attrice per storno di dipendenti, va poi osservato che costituisce concorrenza sleale l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi, ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l’esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.
A tal fine, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.
In tema di esaurimento del marchio, il consenso del titolare alla prima immissione in commercio nel territorio UE/SEE costituisce presupposto indefettibile per l’operatività del principio, che invece non opera nel caso delle c.d. importazioni parallele di prodotti provenienti da paesi extra-UE. L’onere di provare l’operatività dell’esaurimento grava, in linea di principio, sull’importatore parallelo che lo invochi.
La sussistenza di una rete di distribuzione selettiva, funzionale alla tutela dell’immagine di lusso o prestigio del marchio, integra “motivo legittimo” ostativo all’esaurimento ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i., quando la vendita fuori rete sia idonea a pregiudicare, anche solo potenzialmente, l’immagine del prodotto [tale lesione, nel caso di specie, si è verificata in ragione di elementi quali la compresenza sul sito web del resistente di prodotti di lusso e prodotti comuni, dall’assenza di un controllo qualitativo sull’ambiente di vendita e dal fatto che i prodotti fossero stati manomessi e privati degli ingredienti obbligatori].
L’alterazione di un prodotto attraverso attività quali la manomissione, riconfezionamento o privazione delle indicazioni obbligatorie costituisce un motivo legittimo di opposizione della rivendita ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i.. Lo stesso dicasi anche laddove vengano commercializzati sul mercato dell'UE destinati a mercati extra-UE contenenti sostanze vietate all'interno dell'UE.
La messa in commercio, senza il consenso del titolare del marchio, di tester o campioni gratuiti costituisce una violazione dei diritti di marchio.
In materia di concorrenza sleale per storno di dipendenti e conseguente sviamento di clientela, qualora sia accertato con statuizione passata in giudicato che la perdita dei clienti sia stata causata dalla condotta illecita della concorrente – la quale si è avvalsa di personale stornato che ha sfruttato il preesistente rapporto fiduciario e le informazioni riservate sui contratti – è erronea la liquidazione del danno che operi una riduzione del fatturato perso sull'ipotetico presupposto che una quota di clienti avrebbe comunque abbandonato l'impresa per il solo fatto dell'ingresso di un nuovo concorrente sul mercato. In tale scenario, il pregiudizio economico derivante dalla perdita di fatturato deve essere causalmente ricondotto all'illecito concorrenziale e, pertanto, integralmente risarcito.
L'art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. E' quindi contraffazione di brevetto italiano o di frazione italiana di brevetto UE sia la produzione in Italia di beni destinati all'esportazione, sia l'importazione per la vendita in Italia di beni prodotti all'estero. Non sono invece incluse nell'operatività della norma le condotte non poste in essere nel territorio dello Stato.
Chi lamenta la sottrazione di informazioni riservate, nella sua qualità di titolare della privativa non titolata di cui lamenta la violazione, è tenuto a dare la prova dell'esistenza di dette informazioni, oltre che dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi delineati dall'art. 98 cpi ossia dell'esistenza di informazioni che a) nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, dalle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela non solo gli elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, ma anche le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nel corso delle trattative.
Tutti i diritti di sfruttamento economico dei disegni realizzati da dipendenti dell’azienda nell’ambito delle relative mansioni debbono considerarsi in capo al datore di lavoro, ex art. 12 ter l.d.a.
Ai fini del riconoscimento della tutela autoriale dei disegni industriali, risulta necessario un quid pluris, costituito dalla creatività e dal valore artistico, il quale deve essere provato da chi ne invoca la protezione, sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.
Costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi l’affermazione di un’impresa che sia di sua proprietà una tecnologia mostrata sul proprio sito internet, appartenente invece ad un concorrente.
Ai sensi dell’art. 89 c.p.c. il giudice può disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, laddove le espressioni non appaiano conformi ai canoni di correttezza che devono sussistere nella redazione degli atti e nel contraddittorio processuale. Incidono anche la rilevanza delle affermazioni e la prova delle medesime in giudizio.
Ai fini della contraffazione, deve valutarsi in primo luogo la distintività del marchio azionato: la tutela sarà infatti tanto più ampia quanto maggiore sarà la capacità distintiva del marchio contraffatto. Deve poi esaminarsi la confondibilità tra segni, tramite una valutazione complessiva dell’insieme dei segni che compongono il marchio, che non può prescindere dall’individuazione degli elementi svolgenti una funzione specificamente individualizzante e differenziatrice. Nell’individuare tali elementi occorre aver riguardo alle somiglianze grafiche, fonetiche, concettuali.
In ogni caso, occorre tener conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio di riferimento, ovvero il consumatore parte del mercato dei prodotti contraddistinti dai segni a confronto, consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie; rileva, in particolare, l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati, cosicché, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e viceversa.
Circa la prima valutazione, la distinzione fra marchio “debole” e marchio “forte”, propria solo del diritto interno, è frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale. Si considera marchio “debole” quel segno dotato di attenuata capacità distintiva, solitamente composto da parole del linguaggio comune, che aderisce semanticamente o anche concettualmente al prodotto/servizio contraddistinto; si considera, invece, marchio “forte” quel segno caratterizzato dalla non-aderenza semantica o concettuale al prodotto/servizio contraddistinto al quale è solitamente riconosciuta un’elevata capacità distintiva. La differenza tra i due tipi di marchi si riverbera sulla relativa ampiezza e intensità della tutela: al marchio forte si riconosce una tutela intensa, tanto che saranno considerate illegittime tutte le modificazioni, anche rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale.
Nel caso del marchio debole, invece, anche una piccola modifica del segno può essere considerata tale da fugare il rischio di confusione, con i limiti che saranno infra precisati. Il carattere distintivo del marchio va valutato non solo con riferimento al momento della registrazione e alle caratteristiche intrinseche dello stesso, ma anche attraverso l’uso che ne è stato fatto. Al fine di valutare l’acquisto di carattere distintivo occorre tenere conto di una serie di fattori pertinenti, quali la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità ed estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.
Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.