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Violazione del diritto d’autore di opere scultore e configurabilità dell’illecito anticoncorrenziale
Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le...

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione, pertanto, l’effetto confusorio sui consumatori finali è escluso qualora l’opera realizzata costituisce un esemplare unico, commissionato e realizzato una tantum, non essendo quindi ravvisabile alcuna platea di clienti che potrebbe essere tratta in errore.

L’utilizzo non autorizzato del disegno per la realizzazione di un’opera scultorea e la mancata indicazione di qualsiasi riferimento al vero autore dell’opera integra i requisiti dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598, n.3 c.c.

Il risarcimento del lucro cessante consiste nel mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto in assenza dell'illecito; tuttavia, tale voce di danno deve essere esclusa quando, considerata l’unicità dell’opera contraffatta, l’autore non avrebbe in ogni caso effettuato ulteriori riproduzioni, rimanendo quindi privo di qualsiasi possibilità di guadagno.

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Concorrenza sleale e agganciamento alla notorietà e alla tradizione storica altrui
Integra un’ipotesi di concorrenza sleale confusoria, sanzionabile con provvedimento inibitorio cautelare, la condotta di un’impresa che commercializzi un prodotto identico...

Integra un'ipotesi di concorrenza sleale confusoria, sanzionabile con provvedimento inibitorio cautelare, la condotta di un'impresa che commercializzi un prodotto identico a quello di un concorrente, utilizzando un marchio simile e una comunicazione pubblicitaria che evoca la notorietà e la tradizione storica del prodotto altrui. Tale condotta è idonea a generare confusione nel consumatore e a determinare uno sviamento di clientela, giustificando l'adozione di misure urgenti.

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Tutela del modello, imitazione servile e valore artistico
Nel caso della contraffazione del modello e dell’imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce...

Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.

Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.

La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.

Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).

La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.

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Tutela inibitoria e atti di concorrenza sleale: presupposti
In tema di tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il...

In tema di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è incompatibile con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della pretesa violazione e quello della reazione giudiziaria, poiché tale inerzia lascia presumere, se non la tolleranza verso l'illecito, quantomeno la tollerabilità delle sue conseguenze, evidentemente non ritenute bisognose di immediata riparazione. Tale presunzione è rafforzata ove il ricorrente, dopo il rigetto – confermato in sede di reclamo – di un precedente ricorso cautelare avente ad oggetto condotte analoghe, non abbia neppure instaurato il giudizio di merito.

Con riguardo alla sottrazione e all'utilizzo illecito di dati aziendali riservati da parte di un ex dipendente, la domanda cautelare non può trovare accoglimento ove presenti ampie lacune probatorie in ordine: a) al contenuto delle informazioni asseritamente sottratte; b) all'effettivo utilizzo di tali informazioni da parte del concorrente; c) al vantaggio illecito che ne sarebbe derivato, trattandosi di accertamenti riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.

In tema di contraffazione di marchio di fatto e condotte confusorie, difetta il fumus boni iuris ove manchi qualsivoglia prova della notorietà del marchio di fatto e risulti dubbia la confondibilità tra i segni in conflitto, diversi per forma e caratteri grafici e aventi in comune unicamente un termine descrittivo privo di autonoma capacità distintiva.

La produzione documentale nuova in sede di reclamo cautelare, riguardante temi già oggetto dell'originaria domanda e non fatti sopravvenuti, è inammissibile ove effettuata successivamente alla pronuncia dell'ordinanza reclamata, in assenza di allegazione e prova dei presupposti per la rimessione in termini.

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La protezione autorale dei fogli di calcolo
I fogli di calcolo contenenti informazioni e formule possono essere tutali dalla normativa in materia di diritto d’autore, in quanto...

I fogli di calcolo contenenti informazioni e formule possono essere tutali dalla normativa in materia di diritto d'autore, in quanto la scelta delle informazioni, il loro posizionamento all'interno del foglio di calcolo nonché la selezione delle formule da utilizzare possono costituire un'espressione di creatività.

Se l'opera "seconda" riproduce l'opera antecedente in tutto ovvero in una sua parte rilevante - intendendosi per tale una parte caratterizzata da originalità e creatività - si ha una violazione dei diritti autorali su tale opera "prima". Tuttavia, ciò non si verifica qualora la somiglianza riguardi soltanto fonti terze di pubblico dominio o comunque anteriori ad entrambe le opere.

La concorrenza sleale parassitaria sussiste laddove ad essere imitate siano rilevanti iniziative imprenditoriali del concorrente e non i soli prodotti.

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Rilevanza della debolezza del marchio nel giudizio di contraffazione e imitazione servile di prodotti che lo riproducono tridimensionalmente
La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della...

La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, purché non si traducano in varianti meramente formali.

Le medesime argomentazioni che sorreggono l’insussistenza della contraffazione del marchio debole impediscono di attribuire ai segni utilizzati [riprodotti tridimensionalmente quali prodotti] la caratteristica dell’imitazione servile per confondibilità ai cui fini l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù delle loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

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La disciplina della concorrenza sleale si applica solo agli imprenditori stricto sensu intesi
La disciplina in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si applica quando sia il soggetto attivo sia il...

La disciplina in materia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. si applica quando sia il soggetto attivo sia il soggetto passivo dell’atto di concorrenza siano imprenditori e per imprenditore deve intendersi, quanto meno, un soggetto che di fatto svolga un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L’art. 1 della legge 740/1912 in materia di protezione dell’emblema della Croce Rossa vieta genericamente l’uso non autorizzato dei segni di Croce Rossa e prevede una sanzione aggravata per il caso in cui i segni siano usati come marchi di fabbrica o di commercio o come insegna o come contrassegno in qualsiasi modo applicato a scopo di lucro. Se ne deve desumere che non sia vietato solo l’uso dei segni quali simboli di neutralità, ma anche ogni uso dei segni quali elementi distintivi di attività e prodotti commerciali.

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Precisazioni in tema di concorrenza sleale, sottrazione di clientela, informazioni commerciali ex art. 98-99 c.p.i. e storno del dipendente
La sottrazione della clientela è illecita ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. quando avviene con mezzi contrari alla correttezza...

La sottrazione della clientela è illecita ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo del concorrente di sviare l’altrui clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel normale gioco della concorrenza, ma lo diventa se avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, cioè mezzi subdoli e ingiusti, adottati al fine di accaparrarsi l’altrui clientela, con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.

Ai fini della configurazione di un comportamento illecito di storno del dipendente ex art. 2598, n.3, c.c., è necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che, arricchendo la conoscenza del concorrente, siano capaci di fornirgli un vantaggio competitivo, che trascenda la capacità e le esperienze dal lavoratore acquisito.

Ai fini della qualificazione delle informazioni quali segrete o riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i., l’attrice deve indicare analiticamente, a titolo esemplificativo, la tipologia e la natura delle informazioni, i soggetti ai quali era consentito l’accesso, la loro mansione, le modalità di conservazione della password, il numero di altri soggetti a conoscenza della password. Al contrario, le modalità di accesso a sistemi informativi con user id e password sono del tutto ordinarie e non denotano quel quid pluris di segretezza proprio dei segreti industriali ex 98-99 c.p.i.

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Imitazione servile di modelli: necessaria la riproduzione di caratteristiche individualizzanti
In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige...

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il modello in questione non è caratterizzato da una forma nuova e da un carattere individualizzante e dunque che l'uso di segni distintivi simili, o addirittura identici, al modello “Face” in questione non costituisce una evidente forma di contraffazione e pregiudizio a tale segno.]

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