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La fama dell’autore quale indice rilevante nel determinare il valore artistico di un’opera di design e incompatibilità della tutela autorale del design con la concorrenza sleale confusoria
L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico – requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design – si declina...

L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico - requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design - si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza; quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell’opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d’arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l’assegnazione di premi. In proposito, va valorizzata anche la circostanza che l’opera di design sia stata creata da un noto artista.

Il valore artistico conferisce all’opera del design valore sostanziale ed esclude la possibilità di ottenere tutela contro gli atti di concorrenza confusoria. Infatti, questa tutela non è cumulabile con quella autoriale ove quest’ultima investa le forme dell’intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest'ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo,ad orientare la scelta dell‟acquirente, divenendo il preminente “motivo dell’acquisto”, profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria. Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale -perché caratterizzanti l'intero design industriale - non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.

Il tema dell'opera derivata va affrontata caso per caso, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell'autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell'opera preesistente. A certe condizioni, è consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. appropriation art che dagli anni '60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell'arte contemporanea: l'ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.

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Titolarità dei diritti d’autore sul catalogo di una mostra quale opera collettiva
Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e...

Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è (altro…)

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Perimetro di legittimità della facoltà di limitazione delle rivendicazioni brevettuali in corso di causa e presupposti della concorrenza sleale per imitazione servile
Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di...

Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della buona fede e, correlativamente, dell’abuso del diritto, ed impregiudicata l’osservanza di modalità di esercizio del diritto compatibili con il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, di ragionevole durata del processo e del dovere di lealtà gravante sulle parti. Si tratta di un potere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessa quale dedotto in giudizio, da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, poichè esulante dallo ius postulandi. L’esercizio del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale, comporta la rinuncia ad avvalersi del brevetto come rilasciato e, di per sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la nullità (parziale) del brevetto.

Sebbene la riformulazione del brevetto possa non limitarsi a un mero accorpamento di rivendicazioni e possa consistere in aggiunte e specificazioni che attingano al contenuto del brevetto, esse non devono estendere l’ambito della privativa e della domanda originaria, giacché in tali ipotesi il brevetto è nullo ex art. 76, comma 1, lett. c) CPI. L’introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni “ex post” nel corso dei giudizi per l’accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell’affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Inoltre, l’estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il rischio di fornire informazioni non evincibili in modo oggettivo dal testo brevettuale. Per tale ragione, le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, senza che si attinga dalla descrizione, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori. Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo "materia" evidente nella domanda come depositata.

Integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile", sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Non è quindi sufficietne allegare la riproduzione pedissequa da parte del concorrente e il suo carattere confusorio, ma è necessario allegare e provare che il segno sia dotato di capacità distintiva: la tutela concorrenziale concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Non può attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, in mancanza di tutela brevettuale, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione.

Poiché, in tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano i fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della allegazione e della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce chiedendo l’accertamento della illiceità della condotta del concorrente, mentre incombe sul convenuto l'onere di allegare e provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.

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Contraffazione di un modello di poltrona: tutela come modello secondo il parametro dell’utilizzatore informato e tutela come opera di diritto d’autore
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non...

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’”utilizzatore informato” una impressione generale diversa. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano nell’utilizzatore informato.
Per costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleghi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un’impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una ‘impressione generale differente', considerato che “l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto”. In tal senso, il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Sebbene il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l’attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità. In altre parole, ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell’opera del design industriale, è necessario che l’opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per designer), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d’arte, le riviste d’arte, i musei e le esposizioni artistiche. L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la tutela autorale del disegno industriale e quindi, in particolare, del valore artistico incombe sulla parte che invoca la detta protezione del diritto d'autore.

Il discrimine tra atto lecito e illecito va individuato a seconda della finalità dell’uso, per ambito privato o per finalità commerciale, e tale confine è particolarmente sottile quando gli atti contraffattivi si riferiscano a una persona non fisica. Se da un lato non vi sono dubbi che sussista la responsabilità quando i beni contraffatti siano utilizzati per essere commercializzati, dall’altro va esaminato se possa ravvisarsi responsabilità quando essi siano finalizzati ad uso interno di un esercizio commerciale o di un ente che persegue finalità commerciali, come nel caso di arredamento interno di una persona giuridica. Sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche lato sensu “commerciali”, debba pur sempre sussistere un nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni. Ove non vi sia la prova che l’utilizzazione dei beni fosse strumentale al perseguimento dei fini imprenditoriali e che comportasse uno sfruttamento del valore attrattivo dei beni, ad esempio per finalità promozionali, in funzione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale è esclusa la responsabilità con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie e correttive.

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Tutela del disegno registrato di una calzatura e liquidazione del danno equitativa secondo il criterio del MOL
La valutazione dell’aspetto complessivo va effettuato secondo un giudizio d’insieme che tiene conto che il consumatore all’atto della scelta non...

La valutazione dell’aspetto complessivo va effettuato secondo un giudizio d’insieme che tiene conto che il consumatore all’atto della scelta non ha dinanzi a sé entrambi i modelli, ma solo il ricordo del modello originale. Occorre ritenere confondibile il (altro…)

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Novità ed altezza inventiva in una controversia in materia di brevetti alimentari
In tema di novità di un’invenzione, quando viene rivendicato un intervallo di valori più o meno ampio, e un documento...

In tema di novità di un'invenzione, quando viene rivendicato un intervallo di valori più o meno ampio, e un documento anteriore prevede un valore specifico compreso in esso, ciò priva di novità l’intero (altro…)

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Carattere creativo e valore artistico di un’opera di design ed irrilevanza della confondibilità ai fini della contraffazione del diritto d’autore
Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di...

Le opere di design industriale “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” sono tutelabili in materia di diritto d’autore, anche se non sono state oggetto di
registrazione. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata facendo riferimento a (altro…)

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Valutazioni di valore artistico, nullità, contraffazione e concorrenza sleale in un procedimento in materia di design industriale
Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per...

Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per sé le caratteristiche di cui all’art. 2, n. 10, della L.d.A., non essendo sufficiente la provenienza da un designer di indubbia fama internazionale. Il riconoscimento del valore artistico di un modello industriale può ritenersi provato dalla dichiarazione di un noto (altro…)

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La somiglianza tra due marchi va valutata tenendo conto della normale avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento dell’acquisto e quello che “ricordano” dell’altro
La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non...

La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere analitico bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Per cui, ad esempio, differenze fonetiche possono essere neutralizzate dalle somiglianze visive o viceversa; e ciò tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento di effettuare un acquisto e quello che “ricordano” dell’altro.

Sono marchi deboli quelli concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Detto ciò, la parola ICON (proveniente dalla lingua inglese) non può considerarsi di comune diffusione in Italia, né al pari di un sostantivo comunemente utilizzato e generalmente percepito nel pubblico dei consumatori in chiave aggettivante per attribuire o rinforzare il valore del prodotto (com’è per parole come “super” “extra” o anche “oro” ecc.). Deve dunque ritenersi forte il marchio I.C.O.N. per distinguere prodotti per la cura ed il trattamento dei capelli, in quanto avente un elevato carattere distintivo.

Nel giudizio di contraffazione di un marchio è irrilevante la presenza dei punti di separazione tra le singole lettere ai fini del rischio di confusione, nel caso in cui l'elemento denominativo di uno dei due segni ricomprenda interamente l'acronimo presente nell'altro.

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Segni distintivi del settore farmaceutico: contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno
Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di...

Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei (altro…)

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Decisione in materia di concorrenza sleale per imitazione servile
L’utilizzo di immagini dei prodotti della impresa concorrente integra la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, salvo che non...

L’utilizzo di immagini dei prodotti della impresa concorrente integra la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, salvo che non venga provato che si tratti di forme del tutto standardizzate nel settore. Sulla presunta danneggiata incombe, invece, l’onere di provare la novità e notorieta’ della forma, indicando in particolare quali elementi confermerebbero la capacita’ distintiva, al fine di consentire al giudice, sulla scorta anche di nozioni di comune esperienza, di procedere alla valutazione del requisito. Tale utilizzo integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 2598, n.2 c.c. e costituisce, comunque, condotta gravemente contraria al canone di correttezza imposto dall’art. 2598, n.3 c.c.

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