Va esclusa la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di concorrenza sleale nella quale l’ipotizzata lesione degli interessi riguardi il know-how aziendale in senso ampio e la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale.
La prova della condotta lesiva per concorrenza sleale in presenza di prezzi scontati deve tenere conto della somiglianza tra le entità commerciali prese in considerazione (nello specifico negozio e outlet) e deve dimostrare che l’abbassamento dei prezzi sia dipeso da una politica di sconti “fuori misura” e non da un'autonoma decisione di praticare prezzi più alti al fine di incrementare i ricavi.
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. (altro…)
La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.
Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato (altro…)
La tutela del diritto di autore non si estende alla semplice idea, ossia alle mere informazioni e ai concetti contenuti nell'asserita opera, essendo necessario che questa venga espressa (altro…)
Al socio già receduto da una società di persone non è vietato – salva diversa previsione statutaria – l'esercizio di nuova attività in concorrenza con essa. (altro…)
Ai fini di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela, occorre fornire la prova, fra l'altro, dell'avvenuto storno dei singoli e specifici clienti; a tanto non sono sufficienti deposizioni testimoniali relative a generici, benché massicci, travasi di clienti. (altro…)
Ricorre la violazione dell’art. 2598 n. 2 sotto forma dell’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio premi, medaglie, riconoscimenti, qualità appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Affermare che un prodotto sia omologato quando invece questa caratteristica non sussiste affatto o non sussiste nel modo in cui viene presentata, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi. (altro…)
La rimozione del numero identificativo del prodotto comporta alterazione delle caratteristiche originarie volute dal produttore e con cui il prodotto si presenta al pubblico, tenuto conto che detta alterazione comporta che l'utilizzatore (altro…)
In caso di accertamento della responsabilità per atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., ai fini del calcolo del danno risarcibile occorre far riferimento alla riduzione degli utili e non a quella dei ricavi poichè ex art. 1223 c.c. il lucro cessante è costituito dal mancato utile netto della società causalmente ricollegabile all'attività dei concorrenti.
Perché il comportamento del terzo sia vietato, non basta l’uso da parte del medesimo di un segno simile per prodotti affini, ma serve qualcosa in più: serve che (altro…)
E’ illecito l’uso di marchi altrui come parola chiave laddove non è finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti della titolare del marchio bensì solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio altrui per accreditare i propri prodotti, suggerendo altresì l’esistenza di una qualche relazione commerciale (licenza) con la legittima titolare.
Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.
La competenza territoriale va determinata sulla base della prospettazione della domanda, salvo che non appaia evidente la prospettazione artificiosa, diretta a sottrarre la controversia al giudice naturale; prospettazione artificiosa che è da escludere nel caso in cui sia allegato (e documentato) il ruolo di distributrice della convenuta avente sede nel distretto di competenza del giudice adito.
Il legislatore ha previsto, per agevolare la prova del danno, che il risarcimento del danno patrimoniale da contraffazione di marchio non possa essere mai inferiore all’ammontare del canone di licenza virtuale; è questo un criterio risarcitorio minimale, che presume l’esistenza di un consenso che nei fatti non sussiste.