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La somiglianza tra due marchi va valutata tenendo conto della normale avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento dell’acquisto e quello che “ricordano” dell’altro
La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non...

La somiglianza tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere analitico bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Per cui, ad esempio, differenze fonetiche possono essere neutralizzate dalle somiglianze visive o viceversa; e ciò tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori che eseguiranno il “confronto” tra il marchio che “vedono” al momento di effettuare un acquisto e quello che “ricordano” dell’altro.

Sono marchi deboli quelli concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Detto ciò, la parola ICON (proveniente dalla lingua inglese) non può considerarsi di comune diffusione in Italia, né al pari di un sostantivo comunemente utilizzato e generalmente percepito nel pubblico dei consumatori in chiave aggettivante per attribuire o rinforzare il valore del prodotto (com’è per parole come “super” “extra” o anche “oro” ecc.). Deve dunque ritenersi forte il marchio I.C.O.N. per distinguere prodotti per la cura ed il trattamento dei capelli, in quanto avente un elevato carattere distintivo.

Nel giudizio di contraffazione di un marchio è irrilevante la presenza dei punti di separazione tra le singole lettere ai fini del rischio di confusione, nel caso in cui l'elemento denominativo di uno dei due segni ricomprenda interamente l'acronimo presente nell'altro.

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Segni distintivi del settore farmaceutico: contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno
Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di...

Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei (altro…)

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Decisione in materia di concorrenza sleale per imitazione servile
L’utilizzo di immagini dei prodotti della impresa concorrente integra la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, salvo che non...

L’utilizzo di immagini dei prodotti della impresa concorrente integra la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, salvo che non venga provato che si tratti di forme del tutto standardizzate nel settore. Sulla presunta danneggiata incombe, invece, l’onere di provare la novità e notorieta’ della forma, indicando in particolare quali elementi confermerebbero la capacita’ distintiva, al fine di consentire al giudice, sulla scorta anche di nozioni di comune esperienza, di procedere alla valutazione del requisito. Tale utilizzo integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 2598, n.2 c.c. e costituisce, comunque, condotta gravemente contraria al canone di correttezza imposto dall’art. 2598, n.3 c.c.

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Contraffazione a mezzo internet e competenza territoriale
La competenza territoriale del tribunale quale Sezione Specializzata dell’Impresa va riconosciuta secondo il criterio del forum delicti commissi, alternativamente, sia...

La competenza territoriale del tribunale quale Sezione Specializzata dell’Impresa va riconosciuta secondo il criterio del forum delicti commissi, alternativamente, sia nel luogo ove siano poste in essere le condotte censurate – produzione, commercializzazione, utilizzo ed offerta in vendita dei beni in contraffazione- sia nel luogo di verificazione dell’evento dannoso. La competenza territoriale sussiste anche nel luogo in cui ha sede la danneggiata, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della danneggiata il luogo di divulgazione e percezione dell’illecito, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 7.2. reg. UE 1215/2012 ( già art 5 reg CE 44/2001). Infatti, il luogo in cui l’ “evento dannoso è avvenuto o può avvenire” va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. Nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima è stato cagionato nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa interpretazione, del disposto dell’art 7 reg. CE 1215/2012, che individui la competenza ora nel luogo dell’inserzionista, ora del server, renderebbe eccessivamente onerosa -se non addirittura impossibile- per la vittima dell’illecito l’individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli illeciti, che fanno ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all’estero, applicandosi in base al regolamento il medesimo criterio dell’ "evento dannoso”. In altre parole, si creerebbe un grave vulnus che pregiudicherebbe l’efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l’uso (illecito), mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo.

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Esperto del ramo, anteriorità risalente nel tempo e vanto di certificazioni inesistenti
Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato...

Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è (altro…)

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Rischio di confusione e “post sale confusion” nella contraffazione di marchio
Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete...

Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno, dato che l’azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare
del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere, poiché (altro…)

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Valutazione equitativa del danno e concorrenza sleale
Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all’onere della prova posto...

Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico, limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in ipotesi concorrenziali, ove si suole dire che il danno sarebbe “in re ipsa” e da valutare equitativamente ex art. 1226 c.c., la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione.

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Pubblicazione di fotografie senza autorizzazione e criteri di quantificazione del danno
La mera produzione del proprio archivio fotografico non è di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle foto...

La mera produzione del proprio archivio fotografico non è di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle foto in questione, ove tale produzione non sia accompagnata da ulteriori documenti che provino l’esistenza di un (altro…)

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Concorrenza sleale tra avvocati: appropriazione di know how, sviamento di clientela e storno di dipendenti
La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela...

La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare (altro…)

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Contraffazione di design comunitario registrato e criteri di risarcimento del danno
Nella tutela del design, il requisito del carattere individuale è rinvenibile nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti,...

Nella tutela del design, il requisito del carattere individuale è rinvenibile nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti, ma incidente sull’impressione generale suscitata dal modello, con la conseguenza che l’ambito delle forme tutelabili risulta ampliato, rispetto alla (altro…)

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Nessun riconoscimento della titolarità implicito nella richiesta in licenza
Non può qualificarsi come riconoscimento formale della legittima titolarità di un marchio la richiesta reiterata della titolare del precedente marchio...

Non può qualificarsi come riconoscimento formale della legittima titolarità di un marchio la richiesta reiterata della titolare del precedente marchio di fatto, rivolta alla registrante in malafede, di concedere in licenza il titolo registrato.

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