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Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti nell’interpretazione del contratto, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole
Se dal preliminare di cessione di una quota societaria si evince inequivocabilmente la comune intenzione dei contraenti di stipulare un...

Se dal preliminare di cessione di una quota societaria si evince inequivocabilmente la comune intenzione dei contraenti di stipulare un contratto di compravendita (con tanto di determinazione del prezzo) e non di donazione, si deve far riferimento al criterio del senso letterale delle parole. Infatti, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.

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Adempimento del contratto preliminare e rideterminazione del prezzo di acquisto di partecipazioni sociali in presenza di sopravvenienze passive
Non è annullabile per errore il contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali che, al verificarsi di determinate circostanze quali...

Non è annullabile per errore il contratto preliminare di acquisto di partecipazioni sociali che, al verificarsi di determinate circostanze quali la presenza di sopravvenienze passive e/o di passività non contabilizzate, abbia previsto a favore dell'acquirente solo la rimodulazione del prezzo al ribasso e non abbia invece fatto ricorso ad un'espressa clausola di garanzia che consenta alle parti di rafforzare, diminuire o escludere la garanzia, in modo da ricollegare esplicitamente il valore dell'azione al valore del patrimonio sociale dichiarato.

Qualora, poi, si proceda alla rideterminazione del prezzo della quota compravenduta in presenza di sopravvenienze passive, per esse devono intendersi non tutti gli elementi negativi del reddito, ma solo le componenti straordinarie negative, ovvero le passività che derivino da operazioni straordinarie o da eventi eccezionali dovendo quindi sempre tenere presenti nella loro individuazione gli elementi di: (i) straordinarietà; (ii) imprevedibilità; (iii) occasionalità; e (iv) accidentalità.

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L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona
Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo,...

Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo, in maniera esplicita ed univoca che il contratto è stipulato non solo nell’interesse ma anche in nome del rappresentato.

L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.

Da tale principio, che conferma la natura di interposizione reale di persona dell’intestazione fiduciaria delle quote di partecipazioni sociali, con efficacia obbligatoria del c.d. pactum fiduciae, discende altresì che lo stesso non può che vincolare i soggetti che tale patto hanno stipulato.

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La lettera d’intenti avente ad oggetto la cessione di partecipazioni societarie, che non definisca tutti gli elementi del futuro accordo, non è un contratto preliminare e non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica
La lettera di intenti che si risolva in mere dichiarazioni con funzione di scandire le varie fasi di una trattativa...

La lettera di intenti che si risolva in mere dichiarazioni con funzione di scandire le varie fasi di una trattativa e di predisporre le clausole da recepire in un futuro contratto nell’eventualità della positiva conclusione della trattativa stessa, non può essere considerata quale contratto preliminare, ma, tutt’al più, come mera “puntuazione” o “minuta”.

Per “contratto preliminare” deve intendersi quel contratto con il quale le parti si obbligano a concludere, in futuro, un ulteriore contratto, già delineato nei suoi elementi essenziali. L’effetto principale del contratto preliminare è quello di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (cosiddetta ‘minuta’ o ‘puntuazione’), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori; peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell’attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Laddove le parti, in un accordo, manifestino l'intenzione di differire la conclusione del contratto ad una manifestazione successiva di volontà, deve ritenersi che esse non intendano porre in essere il rapporto contrattuale sin dal momento dell'accordo.

La responsabilità precontrattuale, configurabile per violazione del precetto posto dall’art. 1337 cod. civ. -a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede-, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell’illecito in questione.

 

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Sulla qualità di socio di s.r.l.
Condizione per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in una s.r.l. (nel caso di specie il diritto a ricevere il...

Condizione per la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in una s.r.l. (nel caso di specie il diritto a ricevere il pagamento di dividendi) è l'iscrizione dell'acquisto della quota di partecipazione nel registro delle imprese o, quantomeno, il deposito a registro imprese, per l'iscrizione, dell'atto recante il trasferimento della quota.

Al riguardo, l'art. 2470 cod. civ. - secondo cui il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito del relativo atto - è una norma volta alla certezza nell'individuazione dei soci di S.r.l. all'evidente fine di assicurare certezza e stabilità ai processi interni alla società di capitali - deliberativi ed esecutivi di deliberazioni - e pertanto s'appoggia a un indice segnaletico di tipo formale, i.e. l'iscrizione a registro delle imprese, per l'individuazione del titolare dei diritti nei confronti della società, "senza che tale qualità possa essere contestata dagli organi sociali relativamente a vicende di invalidità riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni (i.e. rapporti tra i soci quali privati e non in quanto soci)".

Pertanto, l'eventuale iscrizione, di domande giudiziali aventi ad oggetto la rivendicazione della titolarità delle quote, la pronuncia, ex art. 2932 cod. civ., di una sentenza costitutiva di trasferimento delle quote de quibus o, ancora, la contestazione circa la validità e/o l'efficacia di atti iscritti, non è suscettibile di modificare la "situazione soggetta a iscrizione", poichè tale modificazione può conseguire soltanto dall'eventuale accoglimento della domanda, rectius dal suo passaggio in giudicato. Trattasi, infatti, di iscrizioni atipiche che assolverebbero a una mera funzione di pubblicità-notizia. Nè alcuna efficacia costitutiva potrebbe derivare dall'eventuale esercizio, da parte di altro socio, di un'opzione di acquisto delle quote, giacché l'opzione configura un contratto preparatorio finalizzato alla conclusione del trasferimento della quota tramite di atto autentico notarile o di sentenza costitutiva passata in giudicato. Fino ad allora, il socio iscritto conserva, a tutti gli effetti, la titolarità dei diritti sociali connessi alla sua posizione.

 

 

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Controllo di tipicità del Conservatore del Registro delle Imprese. Natura della cessione di quote fra soci nell’ambito della procedura di recesso
Al Conservatore del Registro delle Imprese (in prima istanza e poi al Tribunale in funzione di Giudice del Registro) oltre...

Al Conservatore del Registro delle Imprese (in prima istanza e poi al Tribunale in funzione di Giudice del Registro) oltre che ad un controllo formale in ordine alla competenza ed alla certezza della provenienza dell'atto spetta un controllo qualificatorio di tipicità, che implica il vaglio della rispondenza dell'atto al tipico modello legale per il quale la legge ne impone la pubblicità, ma non anche un controllo sulla validità o efficacia dell'atto, che è invece demandato all'autorità giurisdizionale. Tuttavia, ove l'atto sia viziato da una causa di invalidità tale da renderlo non conforme prima facie al modello tipico, allora rientra nei poteri del Conservatore (e del Giudice del Registro poi) di rilevare tale vizio, rifiutandone l'iscrizione.

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Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata
Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra...

Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva (altro…)

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Sulla prova della rinuncia alla condizione risolutiva espressa
Il Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia alla condizione contrattuale (nello specifico una condizione risolutiva espressa) comporta...

Il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia alla condizione contrattuale (nello specifico una condizione risolutiva espressa) comporta una modifica contrattuale "con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio" e in quanto tale (altro…)

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Intestazione fiduciaria di quote
Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali in cui capitale sia stato conferito...

Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali in cui capitale sia stato conferito soltanto da uno di essi, mentre i restanti siano soltanto intestatari di azioni o quote sociali, si deve ritenere di essere in presenza di un'intestazione fiduciaria di azioni o di quote, la quale fa sorgere, in capo all'intestatario, l'obbligo (altro…)

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Temperamenti al principio di tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese
E’ ammissibile l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità...

E' ammissibile l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata (altro…)

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La legittimazione ad agire del titolare di impresa individuale. Il recesso unilaterale dal contratto preliminare
L’impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell’imprenditore sicché quest’ultimo è legittimato ad agire per conto dell’impresa anche...
L’impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell’imprenditore sicché quest’ultimo è legittimato ad agire per conto dell’impresa anche nell’ipotesi in cui non ne specifichi la qualità.
In assenza di una clausola di recesso tra le parti non trova applicazione l’art. 1373 c.c. bensì l’art. 1372 c.c. che pone il divieto di scioglimento del contratto in mancanza di mutuo consenso delle parti o di altre cause previste dalla legge.
La pretesa di recedere unilateralmente dall’impegno assunto con il contratto preliminare in ragione di fatti non dimostrati si presenta come inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare, considerato che l’impegno a contrarre derivante da tale contratto ha lo scopo di vincolare le parti a concludere l’affare alle condizioni concordate, anche nel caso di valutazioni soggettive di convenienza economica del singolo contraente.
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Risoluzione del contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali a seguito di avveramento della condizione risolutiva
La rinuncia ad avvalersi della condizione risolutiva espressa, prevista dal contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali, comportando una modifica...

La rinuncia ad avvalersi della condizione risolutiva espressa, prevista dal contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali, comportando una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio, dev'essere adottata a mezzo di forma scritta. In difetto di una valida modifica contrattuale non si può ritenere che il convenuto abbia rinunciato alla condizione; pertanto, all'avverarsi della stessa, il contratto preliminare stipulato tra le parti dovrà essere dichiarato risolto (cfr. Cass. n. 22662/2015).

 

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