Condizione per la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in una s.r.l. (nel caso di specie il diritto a ricevere il pagamento di dividendi) è l'iscrizione dell'acquisto della quota di partecipazione nel registro delle imprese o, quantomeno, il deposito a registro imprese, per l'iscrizione, dell'atto recante il trasferimento della quota.
Al riguardo, l'art. 2470 cod. civ. - secondo cui il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito del relativo atto - è una norma volta alla certezza nell'individuazione dei soci di S.r.l. all'evidente fine di assicurare certezza e stabilità ai processi interni alla società di capitali - deliberativi ed esecutivi di deliberazioni - e pertanto s'appoggia a un indice segnaletico di tipo formale, i.e. l'iscrizione a registro delle imprese, per l'individuazione del titolare dei diritti nei confronti della società, "senza che tale qualità possa essere contestata dagli organi sociali relativamente a vicende di invalidità riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni (i.e. rapporti tra i soci quali privati e non in quanto soci)".
Pertanto, l'eventuale iscrizione, di domande giudiziali aventi ad oggetto la rivendicazione della titolarità delle quote, la pronuncia, ex art. 2932 cod. civ., di una sentenza costitutiva di trasferimento delle quote de quibus o, ancora, la contestazione circa la validità e/o l'efficacia di atti iscritti, non è suscettibile di modificare la "situazione soggetta a iscrizione", poichè tale modificazione può conseguire soltanto dall'eventuale accoglimento della domanda, rectius dal suo passaggio in giudicato. Trattasi, infatti, di iscrizioni atipiche che assolverebbero a una mera funzione di pubblicità-notizia. Nè alcuna efficacia costitutiva potrebbe derivare dall'eventuale esercizio, da parte di altro socio, di un'opzione di acquisto delle quote, giacché l'opzione configura un contratto preparatorio finalizzato alla conclusione del trasferimento della quota tramite di atto autentico notarile o di sentenza costitutiva passata in giudicato. Fino ad allora, il socio iscritto conserva, a tutti gli effetti, la titolarità dei diritti sociali connessi alla sua posizione.
Al Conservatore del Registro delle Imprese (in prima istanza e poi al Tribunale in funzione di Giudice del Registro) oltre che ad un controllo formale in ordine alla competenza ed alla certezza della provenienza dell'atto spetta un controllo qualificatorio di tipicità, che implica il vaglio della rispondenza dell'atto al tipico modello legale per il quale la legge ne impone la pubblicità, ma non anche un controllo sulla validità o efficacia dell'atto, che è invece demandato all'autorità giurisdizionale. Tuttavia, ove l'atto sia viziato da una causa di invalidità tale da renderlo non conforme prima facie al modello tipico, allora rientra nei poteri del Conservatore (e del Giudice del Registro poi) di rilevare tale vizio, rifiutandone l'iscrizione.
Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva (altro…)
Il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia alla condizione contrattuale (nello specifico una condizione risolutiva espressa) comporta una modifica contrattuale "con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio" e in quanto tale (altro…)
Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali in cui capitale sia stato conferito soltanto da uno di essi, mentre i restanti siano soltanto intestatari di azioni o quote sociali, si deve ritenere di essere in presenza di un'intestazione fiduciaria di azioni o di quote, la quale fa sorgere, in capo all'intestatario, l'obbligo (altro…)
E' ammissibile l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata (altro…)
La rinuncia ad avvalersi della condizione risolutiva espressa, prevista dal contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali, comportando una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio, dev'essere adottata a mezzo di forma scritta. In difetto di una valida modifica contrattuale non si può ritenere che il convenuto abbia rinunciato alla condizione; pertanto, all'avverarsi della stessa, il contratto preliminare stipulato tra le parti dovrà essere dichiarato risolto (cfr. Cass. n. 22662/2015).
Il patrimonio sociale è un bene mediato rispetto alla partecipazione societaria: alla cessione di quest’ultima non si applicano, rispetto alle vicende patrimoniali della società, le garanzie di cui agli artt. 1495 e ss. c.c., mentre ogni tutela in proposito – salvo il dolo – è lasciata all’ autonoma regolamentazione delle parti.
La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società determina la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e "la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa (altro…)
Non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. l'obbligo di trasferire la proprietà di partecipazioni sociali, con la conseguenza che la parte che invoca l'adempimento di siffatto obbligo non può esperire il sequestro conservativo (altro…)
Nell’azione esercitata dalla curatela fallimentare per il risarcimento dei danni subiti dalla società e dal ceto creditorio incombe sulla parte attrice l’onere di provare i danni da risarcire, e, in particolare, l’esistenza di un passivo fallimentare maggiore dell’attivo fallimentare stesso. (altro…)