L’art. 337 comma 2 c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all'autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante; in caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa pregiudicata, nell’ipotesi in cui ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata.
L’art. 337 comma 2 c.p.c. si applica anche alla materia brevettuale e vale anche ove i soggetti del giudizio pregiudicante e del giudizio pregiudicato non coincidono completamente (è il caso dei giudizi definiti con sentenze aventi efficacia ultra partes, quali quelle che dichiarano la nullità di un titolo brevettuale).
Ai fini della cessazione di efficacia del brevetto nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 c.p.i. non è necessariamente richiesto che esso abbia la stessa identica estensione di un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario tutelanti la medesima invenzione e concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, ben potendo uno dei due essere compreso nell'altro, costituendone un "sottoinsieme".
Ai sensi dell’art. 48 c.p.i, “un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Il requisito dello stato della tecnica richiede che il soggetto utilizzi tutti gli insegnamenti tratti da una presunta anteriorità. Infatti, una selezione dei dati rilevanti, ossia, una selezione dei soli dati che appaiono utili per risolvere il problema di cui si tratta non è idonea di per sé a dimostrare la sussistenza del requisito di cui all’art. 48 cp.i.
Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non comprende la combinazione tra una soluzione descritta come arte nota in un brevetto precedente e l’invenzione oggetto del medesimo, se i due trovati anteriori si riferiscono a macchine di tipo diverso (nella specie: non è stata considerata tecnica nota la combinazione tra un’invenzione applicata a una macchina per maglieria circolare e una macchina per maglieria rettilinea già nota).
La revoca definitiva di un brevetto europeo da parte del Board of Appeal dell’Ufficio europeo brevetti comporta la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana del medesimo brevetto proposta dinanzi al giudice nazionale.
Non implica attività inventiva ex art. 48 c.p.i. l’invenzione di un regime di dosaggio di un farmaco se la medesima modalità di somministrazione è indicata nella descrizione di un brevetto anteriore, anche se alla data di priorità non esisteva un supporto sperimentale diretto dei suoi effetti terapeutici vantaggiosi ma il quadro dello stato dell’arte consentiva all’esperto del ramo di confidare in una ragionevole aspettativa di successo.
Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.
Gli atti e le determinazioni amministrative scambiati tra due agenzie regionali ed aventi ad oggetto un’invenzione tecnica non necessariamente invalidano un brevetto, asseritamente analogo, registrato da un terzo in un momento successivo. Infatti, affinché sia riscontrata una nullità per difetto del requisito della novità estrinseca ex art. 46 c.p.i., deve accertarsi che tali documenti fossero destinati ad (altro…)
Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è (altro…)
Se i margini di scelta suggeriti nella manualistica di settore sono estremamente ridotti, l'esperto del settore si trova di fronte ad una strada già tracciata in modo preciso e che conduce in una direzione ben delineata, con la conseguenza che l’invenzione risulta quindi priva di originalità.
Non ha alcuna rilevanza giuridica il fatto che nel corso del dibattito tecnico di un giudizio di contraffazione di brevetto, il titolare di un brevetto abbia formulato un set di rivendicazioni emendate e le abbia sottoposte al Giudice, ma solo in via subordinata e senza alcuna rinuncia al testo delle rivendicazioni come concesse (altro…)
L’art. 33 c.p.c. non legittima uno spostamento della competenza quando sia proposta una domanda verso un convenuto fittizio, ma tale ipotesi si verifica solo quando la domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine (altro…)