Il giudizio -pur elastico- commesso dall'art. 671 c.p.c. al giudice della cautela non può mai ridursi ad una valutazione di tipo soggettivo sulla 'qualità' del preteso debitore, perché l'assolutizzazione della valorizzazione (altro…)
In presenza di voto assembleare favorevole del custode giudiziario, deve escludersi la legittimazione attiva all'impugnazione della delibera assembleare in capo al titolare della quota, salvo il caso in cui egli intenda (altro…)
La delibera di riduzione di capitale di s.r.l. con correlativa autorizzazione ai soci di prelevare pro quota una ingente porzione, avvenuta in una situazione di incipiente dissesto e comunque di conclamata perdita e crisi economico-finanziaria, con contestuale operazione di rimborso del capitale sociale 'esuberante' ai soci non ha alcuna ragionevole giustificazione (altro…)
Sussiste il requisito del periculum in mora e, quindi, il fondato timore di dispersione del patrimonio, in relazione a soggetti che hanno dimostrato con le loro condotte una spiccata propensione ad acquisire (o a far acquisire ad altri) utilità personali in danno delle società di rilevanza nazionale e quotate in borsa da loro (altro…)
Il curatore non è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori per il danno consistente nella maturazione di interessi sui mutui che asseritamente sarebbero derivati dal ritardato accertamento di una situazione di scioglimento: trattasi infatti di danno riconducibile a danno diretto ex art. 2395 c.c. riferibile al singolo creditore, e dunque non azionabile dal curatore, posto che quest’ultimo è legittimato a tutelare i pregiudizi subiti dalla massa passiva in via globale e in senso indistinto.
Neppure può sostenersi la sussistenza del danno in relazione all’azione sociale di responsabilità, posto che la sospensione degli interessi opera solo in ambito concorsuale, e che gli interessi continuano tuttavia a correre nei rapporti debitore- creditore, come si desume dall’art. 120 l.f.
La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l'azione ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., dovendosi i due rimedi ritenere complementari: ciò in quanto il primo consiste in una tutela reale ex ante che comporta, salva l'ipotesi di autorizzazione alla scissione, l’improcedibilità della scissione la quale preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori della società originaria; il secondo, in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, nel limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione. (altro…)
Il requisito del fondato timore di perdere la garanza del credito, posto dall’art. 671 c.p.c., impone al creditore che agisce per il sequestro conservativo dei beni del proprio debitore l’onere di provare adeguatamente i concreti elementi oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, con riguardo a tutte le circostanze del caso, (altro…)
Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido (altro…)
A seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice, le domande del creditore nei confronti della società dirigente-socia e dei suoi amministratori ex artt. 2497, comma 1 e 2, c.c. e 2476, comma 7, divengono improcedibili in assenza (altro…)
Il sequestro conservativo previsto dall’ art. 671 c.p.c. è volto a tutelare il creditore che tema fondatamente di vedere dispersa la generica garanzia di cui gode sul patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., talchè i beni del debitore non vengono in considerazione nella loro individualità, ma in relazione al loro valore, e la disciplina normativa (altro…)
La misura cautelare del sequestro conservativo può essere concessa ove ricorrano due presupposti: da una parte, che la garanzia del credito tutelato si sia assottigliata oppure sia in procinto di assottigliarsi quali-quantitativamente rispetto al momento in cui il credito è sorto, a causa di condotte dispositive del debitore o dell'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; dall'altra, che il timore di perdere la garanzia del proprio credito si basi su elementi oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito - oppure soggettivi - rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio -, non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni. (altro…)