Il socio accomandatario risponde dei debiti sociali sorti anteriormente all'assunzione della qualità di socio, nè può essere eccepito di non aver avuto conoscenza dei debiti pregressi.
Il beneficio di preventiva escussione della società (altro…)
La mera sproporzione tra il patrimonio dell’amministratore preteso responsabile ex art. 2392 c.c. ed il danno asseritamente cagionato, qualora preesistente al sorgere della ragione di credito vantata ed a cautela della quale è stato domandato il sequestro, non consente di ritenere (altro…)
Il fondato timore di perdita della garanzia patrimoniale generica, necessario ai fini della concessione di un sequestro conservativo, implica necessariamente la sussistenza di un pericolo attuale di diminuzione della medesima garanzia, presuntivamente dimostrato sulla base di elementi specifici inerenti alla sfera del debitore, (altro…)
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, (altro…)
A differenza che per le srl (per le quali, mancando a volte il Collegio sindacale e comunque il rimedio ex art. 2409 c.c., l’art. 2476, co. 2, c.c. prevede il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione della società di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione), per le spa l’art. 2422, co. 1, c.c. prevede solo che i soci abbiano il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e deliberazioni della società.
Le scelte gestionali dell'amministratore di società sono insindacabili nei limiti della ragionevolezza, nel senso che possono essere sottoposte a sindacato di merito laddove non siano sorrette dai coefficienti di diligenza e ragionevolezza che devono connotare la figura dell'imprenditore.
E' nullo per mancanza di causa in concreto il contratto che preveda la fornitura di generici servizi di management da parte di società interamente partecipata dagli amministratori della società ex contractu beneficiaria dei servizi. Pertanto, quest'ultimi sono responsabili nei confronti della società amministrata (altro…)
La solo prospettata ipotesi di mala gestio del socio amministratore di s.r.l. non può giustificare l'emissione di un provvedimento cautelare nei suoi confronti (nella specie, un sequestro conservativo sui suoi beni), ove non sia adeguatamente dimostrato l'an e il quantum del danno subito dalla società. (altro…)
La condotta distrattiva dei beni di un'azienda assoggettata a fallimento posta in essere dagli amministratori della stessa non è sufficiente a fondare il pericolo di sottrazione dei beni degli amministratori, specialmente se nemmeno ventilata dal ricorrente in sede di richiesta cautelare di sequestro.
Né la loro situazione di -almeno apparente- impossidenza può esser utilizzata, con artificio retorico che mal interpreta alcune massime giurisprudenziali d'uso, nel senso di ritenere giustificato il sequestro ogniqualvolta il patrimonio del danneggiante possa ritenersi sproporzionato rispetto al verosimile credito risarcitorio: posto che tale principio porterebbe all'aberrante conclusione che illeciti anche gravissimi ed in atto, in presenza di un patrimonio comunque capiente, non necessiterebbero di cautela alcuna mentre il danneggiante 'non abbiente' sarebbe comunque e sempre astringibile dal vincolo sequestratario.
Deve ritenersi ammissibile la tutela cautelare in relazione a diritti che possono scaturire da una pronuncia costitutiva (nella specie una pronuncia che disponga il trasferimento di un bene dal promittente venditore al promissario acquirente). Nell'eventualità in cui sia esercitata un'opzione put, da cui consegue la conclusione di un contratto preliminare di vendita delle partecipazioni sociali, il cedente, al fine di conservare la garanzia patrimoniale generica dell'acquirente, può quindi chiedere nei sui confronti il sequestro conservativo relativamente alle statuizioni di condanna che derivano da una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., purché ricorrano il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
L'accordo con cui è stata concessa l'opzione non può essere risolto né per "presupposizione", considerato che il risultato dell'attività di impresa è frutto e conseguenza della sinergia di svariati fattori, né per eccessiva onerosità sopravvenuta, tenuto conto che il rischio connaturato all'esercizio dell'attività imprenditoriale vale di per sé a rendere il patto di fissazione del prezzo minimo implicitamente aleatorio.
L'opzione put risponde ad una finalità diversa da quella vietata dall'art. 2265 c.c. (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la predeterminazione del prezzo minimo di uscita non escludesse la partecipazione alle perdite e fosse piuttosto riconducibile ad un interesse del compratore che al momento della concessione dell'opzione non disponeva di risorse adeguate per l'acquisizione dell'intero capitale sociale).