L’autorizzazione resa dal Giudice Delegato del fallimento (e della procedura di liquidazione giudiziale) deve indicare la pretesa sostanziale da dedurre in giudizio, fare riferimento in modo determinato alle ragioni della Curatela ed a tutte le azioni idonee a tutelarle e deve avere una portata tale da consentire di dedurre il contenuto essenziale del giudizio da promuovere e delle azioni autorizzate e strumentalmente pertinenti al conseguimento dell’oggetto principale del giudizio. In effetti, l’art. 25 co 1 LF, nell’esplicitare le funzioni di controllo e vigilanza sulla procedura rimesse al Giudice Delegato, chiarisce, al n. 6, che lo stesso autorizza per iscritto il Curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, precisando che tale autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi.
L’eventuale indeterminatezza o genericità dell’istanza di autorizzazione rispetto all’oggetto del giudizio ed all’azione da intraprendere determina la nullità del decreto autorizzativo del Giudice Delegato, per violazione del combinato disposto degli artt. 25 e 31 della L.F. (oggi artt. 128 e 130 CCII), con la conseguente inefficacia del mandato alle liti conferito dal Curatore, poiché privo di qualsivoglia legittimazione a tal fine, con conseguente improcedibilità dell’azione intrapresa (o nullità del provvedimento monitorio ottenuto su istanza di soggetto privo di poteri processuali e rappresentativi).
L’autorizzazione del Giudice Delegato è sanabile con l’ottenimento da parte del Curatore di una autorizzazione successiva che consenta di far venire meno un qualsivoglia ipotetico difetto di legittimazione in capo al Curatore.
L’art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nell’ambito di un rapporto obbligatorio qualora le Parti stabiliscano contrattualmente una rateizzazione dell’obbligo di pagamento, non si determina la nascita di una pluralità di distinti rapporti aventi ad oggetto il pagamento della singola rata – con la conseguente previsione di un termine di prescrizione autonomo per ciascuno di essi – trattandosi di una modalità di esecuzione della prestazione, che tuttavia resta unitariamente dedotta in un unico rapporto obbligatorio; al contrario, trattandosi di termine stabilito nell’interesse del debitore, ciò implica che il debito, unitariamente inteso, non possa considerarsi scaduto e, dunque, esigibile, prima del decorso del termine finale dei pagamenti previsti.
La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la possibilità di imputare alla controllante o holding atti anticoncorrenziali; sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di quest'ultima con riferimento a contestazioni in materia di concorrenza sleale.
Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio a un’impresa concorrente di un numero di dipendenti irrisorio rispetto al numero complessivo di dipendenti dell’impresa di provenienza, se non è provato che tali dipendenti svolgessero ruoli apicali o risultassero titolari di competenze difficilmente rintracciabili sul mercato del lavoro, tali da determinare un pregiudizio per l’organizzazione e la struttura produttiva dell’impresa di provenienza.
Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli contrattuali, anche qualora replichino clausole utilizzate da un concorrente, che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.
Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli aziendali che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.
Non costituisce concorrenza sleale parassitaria la replica del modello societario, organizzativo e statutario di un’impresa, laddove tale replica sia avvenuta a distanza di tempo dall’adozione originaria di tale modello da parte del concorrente.
Non costituisce indizio di una condotta di concorrenza sleale parassitaria la manifesta intenzione di una società di quotarsi in borsa, al pari di quanto fatto da una società concorrente, posto che trattasi di operazione notoriamente diffusa presso il ceto imprenditoriale che intenda giovarsi di flussi finanziari provenienti da terzi investitori.
Non è sufficiente a integrare atto di concorrenza sleale per interposta persona l'accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali da parte di un ex dipendente transitato in una società concorrente, se non è provato quali siano i dati aziendali riservati della cui conoscenza si sarebbe giovata tale società concorrente e in mancanza di allegazione del danno subito.
In assenza di espressa eccezione riconvenzionale volta alla declaratoria della nullità del brevetto attoreo, detta nullità non può essere dichiarata d’ufficio, in quanto è noto che in materia di titoli di proprietà industriale, la nullità del titolo non può essere pronunciata d'ufficio, essendo ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità in capo al p.m. ex art. 122, comma 1, c.p.i.
La costituzione di parte civile nel processo penale avente ad oggetto la contestazione di una condotta distrattiva da parte di un amministratore della società concerne, sotto il profilo civilistico, sia gli inadempimenti ai doveri di amministratore della società considerata “uti singula” sia gli inadempimenti di quei medesimi doveri eventualmente commessi quale partecipe all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla holding, essendo la condotta inadempiente sempre la stessa, così come i doveri violati e i soggetti danneggiati. Conseguentemente, poiché la coincidenza di petitum, causa petendi e parti delle azioni promosse in sede civile e penale determina l’applicazione dell’effetto estintivo previsto implicitamente dall’art. 75, primo comma, c.p.p., l’azione di responsabilità ex art. 2497, secondo comma, c.c. proposta in sede civile nei confronti del medesimo amministratore in ragione della sua partecipazione all’attività di direzione e coordinamento abusivamente svolta dalla holding dovrà essere dichiarata estinta d’ufficio.
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori (altro…)
I principi di diligente e corretta gestione richiamati dagli artt. 2392 e 2476 c.c. impongono agli amministratori di società di capitali, tra l’altro, di astenersi dal compiere ovvero di contrastare la realizzazione di qualsiasi operazione che possa rivelarsi svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori. (altro…)
Non si configura la nullità della comparsa di riassunzione per omesso inserimento dell'invito a comparire di cui all'art. 125, co.1 n.5, disp. att. c.p.c., nonché dell'indicazione delle domande specificamente rivolte dai convenuti nei confronti (altro…)
E' inammissibile l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di s.r.l. proposta della socia al 20% per i danni morali subiti, conseguentemente alla “implosione traumatica della sua vita” derivante dalle vicende gestorie (altro…)
Non è ipotizzabile un conflitto di interessi tale da necessitare la nomina di un curatore speciale nel caso in cui l'amministratore non sia, in concreto, portatore di un interesse a contraddire contrario a quello della società. Il curatore speciale, infatti, non deve essere inteso quale arbitro imparziale degli interessi sociali ma soggetto che deve sostituire l’amministratore (altro…)