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Responsabilità dell’amministratore, finanziamenti soci solo annotati in contabilità e addebiti non allegati dal curatore
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. contro l’amministratore di s.r.l. per la prosecuzione dell’attività...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. contro l’amministratore di s.r.l. per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale, l’onere di provare l’effettiva esecuzione dei finanziamenti infruttiferi del socio con rinuncia alla restituzione, dedotti a copertura delle perdite per collocare in un esercizio successivo il verificarsi della causa di scioglimento, grava sull’amministratore, perché si tratta di fatto volto a paralizzare l’inadempimento allegato dal curatore, e la mera annotazione dei versamenti nel libro giornale, non accompagnata da contabili o estratti conto che ne attestino l’accredito sui conti sociali, non è sufficiente a dimostrarli [amministratore unico anche socio unico; finanziamenti annotati per complessivi euro 211.370,00, in parte versati per cassa; perdita del capitale collocata al 31 dicembre 2010 anziché al 2012, come indicato dal consulente tecnico sulla base delle sole risultanze contabili].

Il criterio della vicinanza della prova non pone a carico del curatore la dimostrazione del mancato versamento dei finanziamenti annotati in contabilità quando i versamenti risultano eseguiti dallo stesso amministratore nella qualità di socio unico, perché la relativa documentazione è nella disponibilità di quest’ultimo.

Collocata la perdita del capitale sociale in un determinato esercizio, l’amministratore che prosegue l’attività senza porre la società in liquidazione risponde del danno costituito dalle sanzioni, dagli interessi, dagli aggi e dai diritti maturati sui debiti tributari della società a partire da quell’esercizio e fino alla messa in liquidazione.

Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore gli specifici inadempimenti costituiscono fatti principali che il curatore ha l’onere di allegare, sicché l’addebito emerso soltanto dall’esame della documentazione contabile compiuto dal consulente tecnico d’ufficio e non dedotto dal curatore, quale la vendita di autovetture sociali al socio amministratore con imputazione del prezzo a deconto del suo credito per finanziamenti, non può formare oggetto di condanna al risarcimento, perché il consulente può accertare i fatti inerenti all’oggetto della lite solo quando non si tratta di fatti principali.

L’antieconomicità delle scelte gestorie non può fondare la responsabilità dell’amministratore, perché rientra nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, non sindacabili dal giudice.

È inammissibile per carenza di interesse la censura con cui il curatore intende valorizzare, nel giudizio di responsabilità, la richiesta di rinvio a giudizio dell’amministratore per bancarotta e false comunicazioni sociali, quando l’amministratore è stato poi assolto con sentenza irrevocabile e il curatore non ha chiesto di provare nel giudizio civile i fatti contestati in sede penale.

Il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare ha carattere residuale e non è utilizzabile quando il curatore contesta all’amministratore specifici atti di mala gestio, anche se l’incompletezza della documentazione contabile preclude la liquidazione del danno secondo il criterio della differenza dei patrimoni netti, dovendo in tal caso verificarsi la fondatezza dei singoli addebiti e quantificarsi il danno da ciascuno derivante.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. e ne modifica la legittimazione attiva ma non i presupposti, sicché chi agisce deve provare le violazioni e il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre spetta all’amministratore dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.

Quando si addebita all’amministratore di non aver posto in liquidazione la società dopo il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2486 c.c., il curatore deve allegare e provare la causa di scioglimento, il successivo compimento di atti di gestione, il danno e il nesso causale, mentre spetta all’amministratore dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

Il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento non può essere liquidato, in mancanza di uno specifico accertamento, in misura pari alla perdita incrementale, e se la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili rende difficile una prova precisa del danno il curatore può chiederne la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., purché siano indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi e il criterio adottato risulti logicamente plausibile.

Il giudice d’appello che riforma anche solo in parte la sentenza impugnata deve provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell’esito complessivo della lite.

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Responsabilità degli amministratori di cooperativa per rinuncia al credito e cessazione non iscritta
La cessazione dalla carica dell’amministratore di società cooperativa, per qualsiasi causa intervenuta, è opponibile ai creditori sociali soltanto dalla sua...

La cessazione dalla carica dell’amministratore di società cooperativa, per qualsiasi causa intervenuta, è opponibile ai creditori sociali soltanto dalla sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2385 c.c. La regola vale anche nei confronti del curatore che esercita ai sensi dell’art. 146 l. fall. l’azione cumulativa prevista dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Ne segue che il consigliere la cui cessazione è stata iscritta dopo il compimento dell’atto di mala gestio risponde di quest’ultimo. L’esclusione dalla compagine sociale non determina di per sé la cessazione dalla carica, perché l’incarico di consigliere di amministrazione della cooperativa può essere svolto anche da non soci [rinuncia deliberata dal consiglio di amministrazione di una cooperativa, poco prima della messa in liquidazione, a parte del credito per il prezzo dei macchinari aziendali ceduti a una società collegata, contestata a un consigliere che deduceva di essere stato escluso da socio mesi prima].

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore per singoli atti di gestione che hanno determinato la dispersione del patrimonio sociale, e non per il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività dopo l’emersione dell’insufficienza patrimoniale, la prescrizione non decorre dalla data in cui tale insufficienza è divenuta conoscibile ai creditori con il deposito del bilancio che la evidenzia. Essa decorre dal momento in cui i singoli atti dannosi sono resi conoscibili ai terzi mediante la pubblicazione dei bilanci che ne danno conto.

La rinuncia a parte del credito per il prezzo di cessione dei beni aziendali a una società collegata, e la successiva definizione a saldo e stralcio del credito residuo, integrano atti di mala gestio, fonte di responsabilità degli amministratori e del liquidatore, quando non trovano alcuna giustificazione nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione, nelle scritture contabili e nei documenti a corredo del bilancio. Il minor valore dei beni ceduti non può essere invocato a giustificazione delle rinunce quando il prezzo pattuito è risultato congruo e manca la prova di una diversa stima o di un’operazione unitaria con altri soggetti.

Il consigliere di amministrazione cessato dalla carica e non sostituito resta in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2385 c.c. sino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione o sino alla messa in liquidazione della società. Ciò vale quando lo statuto prevede quale organo gestorio il consiglio di amministrazione e non risulta deliberata né iscritta nel registro delle imprese alcuna modifica statutaria che introduca l’amministratore unico.

Il vantaggio che il liquidatore assume di aver procurato alla società azzerando un debito verso un terzo, peraltro non riscontrabile, non esclude la sua responsabilità per l’ingiustificata definizione a saldo e stralcio di un credito sociale, perché in assenza di tale operazione il beneficio per la società sarebbe risultato ancora maggiore.

La perizia stragiudiziale non giurata e priva di data certa, redatta per conto della società cessionaria dei beni, non ha valore probatorio del minor valore dei beni ceduti. Essa non dimostra neppure che il liquidatore, nel valutarli, si sia affidato alla competenza di un esperto.

La sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti degli amministratori non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di responsabilità promosso dal curatore che non si è costituito parte civile. Essa resta comunque irrilevante quando il reato contestato riguarda fatti diversi dagli atti di mala gestio oggetto della domanda risarcitoria.

L’amministratore che non si è costituito nel giudizio di primo grado non può eccepire per la prima volta in appello la prescrizione del diritto al risarcimento, perché si tratta di eccezione nuova non rilevabile d’ufficio, preclusa dall’art. 345 c.p.c.

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Responsabilità degli amministratori di cooperativa edilizia verso i soci per l’incremento del costo degli alloggi
In tema di azione risarcitoria promossa dai soci di una cooperativa edilizia nei confronti degli amministratori per l’incremento del costo...

In tema di azione risarcitoria promossa dai soci di una cooperativa edilizia nei confronti degli amministratori per l’incremento del costo degli alloggi, gli incrementi di costo fisiologici, ossia giustificati, non possono in alcun caso essere imputati a responsabilità degli amministratori. Ne consegue che l’incremento asseritamente indebito, e come tale risarcibile, non può essere determinato secondo la mera differenza tra il costo iniziale previsto nel piano finanziario e l’importo richiesto ai soci dalla cooperativa, ove il costo iniziale risulti incrementato con il consenso dei soci [per effetto di una variante di progetto approvata con delibera assembleare non impugnata] e non sia possibile accertare la corrispondenza delle somme richieste con il costo effettivamente dovuto.

Il socio di cooperativa edilizia non ha alcun titolo, neppure risarcitorio, al recupero nei confronti degli amministratori di «costi aggiuntivi» mai effettivamente sostenuti, ove le somme versate alla cooperativa non siano comunque idonee a coprire il costo effettivo dell’alloggio, oltre il quale si collocherebbe l’importo indebitamente richiesto.

Non può essere esaminata in appello, in quanto nuova, l’allegazione del danno consistente nell’impossibilità per il socio di versare, per mancanza di idonea capacità economica, l’incremento di costo richiesto dalla cooperativa e di stipulare conseguentemente l’atto di trasferimento dell’alloggio, ove tale pregiudizio non sia stato prospettato, né provato, in primo grado.

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Cessione di quote di s.r.l.: competenza della sezione specializzata e gravità dell’inadempimento del promittente venditore
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 168/2003,...

Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 168/2003, la domanda di esatto adempimento di un negozio di cessione di quote di partecipazione sociale avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo, ancorché la controversia non incida sulla composizione della compagine sociale.

La connessione di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003 opera in favore della sezione specializzata in materia di impresa, sicché non consente la trattazione in simultaneus processus, dinanzi al giudice ordinario competente per la domanda principale, della domanda connessa rientrante nella competenza della sezione specializzata [proposta da terzi intervenuti]. L’attrazione dell’intera controversia alla sezione specializzata per ragioni di connessione è tuttavia preclusa, quanto alla domanda principale, ove in primo grado non sia stata tempestivamente sollevata l’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c., né il giudice l’abbia rilevata d’ufficio. In difetto di specifico motivo di appello, non può porsi la questione della composizione, monocratica anziché collegiale, del giudice che ha deciso la controversia.

Il promittente venditore di quota di s.r.l. che rifiuti di stipulare il contratto definitivo a fronte dell’offerta, da parte del promissario acquirente, della parte di prezzo correttamente determinata secondo le modalità di pagamento, anche rateali, pattuite [mediante rinvio del preliminare a una coeva scrittura transattiva] si rende inadempiente e non ha diritto ad ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Il rifiuto non è giustificato dall’inadempimento del promissario acquirente a un’obbligazione secondaria rispetto a quella principale di offerta del pagamento del prezzo [obbligo di depositare fiduciariamente presso il notaio gli assegni destinati al pagamento della quota].

La valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., nozione sostanzialmente sinonima di gravità, va condotta secondo il criterio relativistico, coordinando il profilo obiettivo della mancata esecuzione della prestazione con quello soggettivo dell’interesse della parte non inadempiente all’esatta esecuzione e, in caso di inadempimento parziale, tenendo conto della sua entità rispetto alla prestazione complessivamente dovuta. Non è grave, e non giustifica pertanto la risoluzione del contratto preliminare di cessione di quota di s.r.l., l’inadempimento del promittente venditore che, senza riguardare la prestazione principale del trasferimento della quota, consista nel rifiuto di accettare il pagamento del prezzo con le modalità rateali offerte dal promissario acquirente, ove esso non alteri in maniera intollerabile l’equilibrio contrattuale e non faccia venir meno l’interesse del promissario acquirente all’acquisto [dell’intero capitale sociale]. A tal fine, alla stregua del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede, non può valorizzarsi l’interesse del promissario acquirente derivante dal vantaggio di aver già conseguito il controllo della società senza aver corrisposto l’intero prezzo convenuto.

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