Gli amministratori della cooperativa edilizia che, invocando la delibera assembleare che subordina il trasferimento degli alloggi al pagamento delle morosità, stipulano i rogiti con soci anch’essi non in regola e lo negano al solo socio la cui morosità discende dall’impugnazione della delibera di aumento del prezzo violano il principio di parità di trattamento dell’art. 2516 c.c., che vieta alla società e ai suoi organi di trattare diversamente, senza ragioni oggettivamente apprezzabili, soci in identica situazione, e rispondono verso il socio, ai sensi degli artt. 2395 e 2519 c.c., del danno diretto per la perdita dell’alloggio poi espropriato dal creditore della cooperativa [cooperativa edilizia a r.l. che nell’ottobre 2012 trasferisce gli alloggi a undici soci su tredici, esclusa la socia assegnataria che aveva impugnato la delibera di aumento del prezzo di 9.533 euro, con immobile pignorato dall’appaltatore e venduto all’asta nel febbraio 2017 e amministratori condannati in solido al risarcimento di 118.213,75 euro].
Il socio di cooperativa edilizia è parte sia del rapporto associativo sia del distinto rapporto di scambio finalizzato all’assegnazione dell’alloggio, sicché, quando il rapporto sociale si scioglie prima che egli abbia conseguito la proprietà dell’alloggio, ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di anticipazione per l’acquisto del terreno, la costruzione e il mutuo, che la cooperativa non può compensare con gli oneri della gestione sociale, rilevanti solo per la liquidazione della quota, e grava sulla cooperativa che contesti la natura dei versamenti, recanti causali riferite all’alloggio, l’onere di indicare e documentare le spese di gestione asseritamente comprese.
Il lucro cessante subito dal socio di cooperativa edilizia al quale gli amministratori abbiano ingiustificatamente negato il trasferimento dell’alloggio assegnato, poi venduto in sede esecutiva, può essere liquidato secondo i criteri propri dell’inadempimento del promittente venditore, nella differenza tra il valore dell’immobile stimato in epoca prossima alla vendita forzata, anche con perizia redatta su incarico della stessa cooperativa, e il corrispettivo pattuito per l’assegnazione, con interessi legali e rivalutazione dalla data della vendita forzata.
La liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado in misura superiore al valore medio dello scaglione applicabile, anche assumendo lo scaglione indicato dalla parte soccombente che la contesta, non è censurabile in appello quando il compenso resta comunque contenuto entro il limite massimo previsto dalle tabelle ministeriali per quello scaglione.
Per accertare l’esistenza di una società di fatto in mancanza di un contratto scritto occorre provare con rigore sia l’affectio societatis, intesa come comune intenzione di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività d’impresa, sia il conferimento di beni o servizi con formazione di un fondo comune, sicché sono irrilevanti le prove orali dirette soltanto a dimostrare la partecipazione del preteso socio ad alcune scelte operative o l’affidamento a terzi di lavori nell’azienda, perché tali circostanze sono compatibili con una mera collaborazione prestata al titolare a titolo professionale o di amicizia [domanda di accertamento di una s.n.c. irregolare per la gestione paritaria di uno stabilimento balneare dal 2006, fondata su una scrittura ricognitiva la cui sottoscrizione è risultata non autografa del titolare dell’azienda all’esito di consulenza grafologica, con domande consequenziali di comproprietà dei beni aziendali, divisione degli utili e nullità dell’affitto del ramo di somministrazione di alimenti e bevande].
Chi afferma l’esistenza di una società di fatto deve prima ancora allegare, e poi provare, l’ammontare e le modalità dei conferimenti in denaro, beni o prestazioni che ciascun partecipante si sarebbe impegnato a effettuare per l’esercizio dell’attività d’impresa, sicché la mancata prospettazione degli apporti impedisce l’accertamento della società e comporta il rigetto delle domande consequenziali di comproprietà dei beni aziendali, di partecipazione agli utili e di risarcimento per l’estromissione dalla gestione.
Non vi è luogo alla rinnovazione della consulenza grafologica né al richiamo del consulente quando chi ha chiesto la verificazione si limiti a riprodurre le osservazioni alla bozza peritale già analiticamente riscontrate dal consulente, formulate come quesiti esplorativi su temi non decisivi, perché la critica alla consulenza deve investire specificamente le argomentazioni tecniche e, quanto alle scritture di comparazione, deve dimostrare l’inidoneità allo scopo di quelle in concreto utilizzate o la decisività di quelle ulteriori indicate, senza risolversi nella generica contestazione dell’esito peritale.
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta il saggio grafico non è indispensabile, perché l’art. 216, comma 1, c.p.c. si limita a prevedere la produzione o l’indicazione di scritture di comparazione, e sono idonee allo scopo le scritture di certa riconducibilità al sottoscrittore, come le firme apposte in atti notarili, sulla carta d’identità o nel corso del giudizio, mentre non lo sono le sottoscrizioni in calce a delibere o interrogazioni di un consiglio comunale, prive di tale certezza di provenienza.
Nell’azione di responsabilità promossa dalla curatela contro l’amministratore che abbia proseguito l’attività dopo la perdita del capitale, il risarcimento, quando non sia possibile individuare il danno prodotto dalle singole condotte, non può superare l’intero deficit accertato nella procedura concorsuale, pari al passivo ammesso comprensivo delle insinuazioni tardive, perché l’azione mira a reintegrare il patrimonio sociale a garanzia di soci e creditori, sicché il limite vale anche per l’azione sociale se i soci coincidono con i soggetti chiamati a rispondere e un danno maggiore, anche per spese in prededuzione, deve essere specificamente provato [fallimento di una s.r.l. di gestione alberghiera, con condanna dell’amministratore ridotta in appello da 2.902.732 euro, calcolati sulla differenza tra i patrimoni netti, a 2.085.320,86 euro di passivo ammesso].
La prescrizione dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diviene oggettivamente conoscibile dai creditori, sicché non rileva l’approvazione del bilancio che espone un patrimonio netto negativo quando l’amministratore abbia poi simulato il ripianamento delle perdite da parte dei soci, omettendo di riportarle nei bilanci successivi fino a una tardiva scrittura di rettifica, né rilevano istanze di fallimento, decreti ingiuntivi o tentativi di esecuzione non soggetti a pubblicità, e il termine può allora decorrere dal deposito della domanda di concordato preventivo, mentre è inammissibile il motivo d’appello che ripropone l’eccezione senza censurare tale ratio.
L’amministratore della società fallita risponde verso la curatela del valore dei crediti sociali indicati in bilancio che non è stato possibile recuperare per la mancata consegna della relativa documentazione, perché l’art. 86, comma 1, lett. c), l.fall., in raccordo con gli artt. 14 e 16 l.fall., impone all’imprenditore di consegnare al curatore le scritture contabili e ogni altro documento utile alla ricostruzione dell’attività e alla verifica della recuperabilità dei crediti senza che sia onere del curatore richiederli, e la produzione in giudizio di un mero elenco dei debitori, privo di indicazione della natura e della causale dei crediti, è tardiva e priva di valore probatorio.
Il danno cagionato ai creditori sociali dall’amministratore che abbia eseguito un pagamento preferenziale è pari all’importo pagato al creditore, al netto di quanto la curatela abbia recuperato da quest’ultimo in via transattiva sulla pretesa revocatoria, presumendosi che a quel creditore nulla sarebbe spettato in sede di riparto, mentre la transazione conclusa con l’accipiens non libera l’amministratore, perché i due rapporti hanno presupposti diversi, fondati l’uno sulla revocabilità del pagamento e l’altro sulla responsabilità per mala gestio.
La curatela che agisca per la violazione dell’obbligo di gestione conservativa dopo la perdita del capitale deve allegare e provare le iniziative che, successivamente alla causa di scioglimento, abbiano comportato l’assunzione di nuovo rischio economico al di fuori di una logica conservativa e le conseguenze negative sul patrimonio sociale al netto dei ricavi, ma, una volta accertati dalla consulenza tecnica la prosecuzione ordinaria dell’attività e il progressivo aumento delle perdite, è generica la contestazione dell’amministratore che deduca una cessazione di fatto dell’attività smentita dai pagamenti eseguiti negli anni successivi.
È legittima la condanna in solido alle spese di lite di più amministratori chiamati a rispondere di condotte diverse nell’unico giudizio di responsabilità instaurato nei confronti di ciascuno, ma nei rapporti interni ciascuno risponde delle spese nei limiti della condanna di merito subita.
Nella s.r.l. tenuta alla nomina dell’organo di controllo o del revisore per il superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 2477, comma 3, lett. c), c.c., nel testo introdotto dal d.l. 5/2012, il revisore unico nominato in luogo del sindaco esercita, oltre al controllo contabile, anche il controllo di legalità sulla gestione, perché i presupposti dell’obbligo sono identici quale che sia l’organo prescelto e non è razionale far dipendere dalla scelta della società il tipo di controllo cui essa è soggetta, sicché il revisore risponde, al pari dei sindaci, dell’omessa vigilanza sugli atti distrattivi degli amministratori [s.r.l. fallita nel 2015 che nell’aprile 2013 aveva nominato un revisore unico in luogo del collegio sindacale, il quale, anziché vigilare sull’affitto dell’azienda a una società dei figli dell’amministratore, rimasta debitrice di canoni per 244.500 euro, aveva redatto la stima del magazzino allegata alla proposta di concordato].
La distribuzione ai soci di una riserva facoltativa disponibile, pur formalmente consentita dall’art. 2433 c.c. in assenza di perdita del capitale, integra bancarotta fraudolenta per distrazione quando sia deliberata ed eseguita in uno stato di evidente criticità finanziaria, desumibile dagli indici dei bilanci correttamente riclassificati, e privi la società senza contropartita di risorse liquide riducendone sensibilmente il patrimonio netto, sicché ne rispondono a titolo di concorso il socio che abbia votato la delibera e percepito la propria quota e i sindaci consapevoli della situazione rimasti silenti in assemblea, con applicazione della prescrizione del reato decorrente dalla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c.
Nella s.r.l. obbligata alla nomina dell’organo di controllo, cui si applicano le norme sul collegio sindacale della s.p.a., i sindaci il cui mandato sia scaduto con l’approvazione del bilancio del terzo esercizio restano in carica, ai sensi dell’art. 2400, comma 1, c.c., fino alla nomina del nuovo organo anche quando l’assemblea abbia contestualmente deciso di adottare un organo monocratico rinviandone la designazione, perché la società non può restare priva di controllo e la scelta tra organo collegiale e monocratico è irrilevante, sicché essi rispondono dei fatti di gestione compiuti fino a tale nomina.
Lo stato di squilibrio o di criticità finanziaria desumibile dagli indici di bilancio, distinto dalla perdita del capitale, che è fenomeno patrimoniale, e meno grave dell’insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., non consente di qualificare come preferenziali, ai fini della responsabilità risarcitoria per bancarotta preferenziale, i pagamenti eseguiti dalla società in favore di una società partecipata quando il ceto bancario abbia mantenuto gli affidamenti e concesso nuovi finanziamenti, né di imputare ad amministratori e sindaci, in assenza di una causa di scioglimento e dell’insolvenza, un danno pari ai debiti tributari e previdenziali maturati nel medesimo periodo.
L’azione di responsabilità verso i creditori sociali esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. presuppone che l’atto di mala gestio abbia inciso sulla capienza del patrimonio sociale e si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile all’esterno, sicché sono irrilevanti a tal fine la pubblicità nel registro delle imprese di un atto dannoso di per sé inidoneo a determinare l’insufficienza, come un conferimento di ramo d’azienda, e la pubblicazione di un bilancio chiuso in perdita ma con patrimonio netto ampiamente positivo, mentre non può segnare la decorrenza un bilancio che esponga un patrimonio netto negativo ma non sia mai stato approvato né pubblicato.
In difetto di previsione statutaria, il compenso degli amministratori richiede ai sensi dell’art. 2389 c.c. un’esplicita delibera assembleare che ne determini la misura, sicché non è sufficiente la delibera che attribuisca un compenso annuo fisso senza quantificarlo, delegando al consiglio la sola ripartizione tra i suoi membri, né l’approvazione dei bilanci che espongano i compensi erogati, salvo che un’assemblea totalitaria abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione, mentre il prelievo di compensi non deliberati integra bancarotta fraudolenta per distrazione, della cui mancata rilevazione per anni rispondono anche i sindaci.
Integra violazione della clausola statutaria di prelazione, nonostante la formale trasmissione delle denuntiationes e l’effettività dei prezzi indicati, il frazionamento in due cessioni, a distanza di pochi mesi, dell’intera partecipazione di un socio la cui dismissione sia già stata concordata con gli acquirenti verso un prezzo complessivo prestabilito, quando con la prima denuntiatio si offre agli altri soci soltanto una piccola quota a un prezzo esorbitante, tacendo che seguirà la cessione del residuo pacchetto a un prezzo assai inferiore, perché la denuntiatio deve mettere il titolare della prelazione in condizione di comprendere concretamente il tenore dell’offerta e di valutarne la convenienza in tutti i suoi elementi, e il doloso difetto di tali informazioni essenziali impedisce l’effettivo esercizio del diritto [s.p.a. familiare con due gruppi di soci titolari ciascuno di circa il 42% del capitale; denuntiatio dello 0,95% del capitale a 750 euro per azione seguita da quella del restante 14,84% a 137 euro per azione, con cessione di entrambi i pacchetti alle socie di uno dei due gruppi, che conseguivano così la maggioranza assoluta].
Il quorum costitutivo dell’assemblea della società per azioni deve permanere per tutto il corso della seduta, sicché è annullabile la deliberazione adottata dopo che l’allontanamento di alcuni soci abbia fatto scendere il capitale rappresentato al di sotto della soglia richiesta dall’art. 2368 c.c., anche se il quorum sussisteva al momento della verifica iniziale, perché la previsione del quorum costitutivo mira a garantire che la volontà assembleare sia espressione di una partecipazione sociale sufficientemente ampia, ogni deliberazione è autonoma e separatamente impugnabile, il quorum deliberativo si calcola sui soci effettivamente presenti e l’abbandono della riunione è esercizio di una facoltà del socio, delle cui conseguenze legali occorre prendere atto, mentre l’esigenza di agevolare il processo deliberativo trova tutela nella riduzione del quorum per le convocazioni successive alla prima e non è trasponibile l’orientamento formatosi in materia di assemblea condominiale, fondato sul diverso testo dell’art. 1136 c.c.
Le azioni acquistate in violazione della clausola statutaria di prelazione, la cui cessione è inopponibile alla società, si computano nel capitale sociale ai fini del calcolo del quorum costitutivo, versandosi in un’ipotesi di difetto in concreto del diritto di voto, ma non possono essere considerate come rappresentate in assemblea, perché il voto ad esse relativo non può essere esercitato dal cessionario, e ciò anche se alla data della riunione la violazione non sia stata ancora accertata in giudizio.
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto il pignoramento delle azioni è equiparabile al sequestro, per il quale l’art. 2352 c.c., nel testo risultante dalla riforma del diritto societario, attribuisce il voto al custode, perché le due situazioni sono ampiamente sovrapponibili e sarebbe paradossale che il socio, in caso di conversione del sequestro in pignoramento, recuperasse il voto che prima non poteva esercitare, sicché il socio spossessato delle azioni per effetto del pignoramento presso terzi non può votare in assemblea e, se intende che il voto sia esercitato, ha l’onere di chiedere la nomina di un custode.
Nel giudizio volto alla declaratoria di inopponibilità alla società di una cessione di azioni compiuta in violazione della clausola statutaria di prelazione è litisconsorte necessario, oltre alla società, al cessionario e ai soci titolari della prelazione, anche il socio cedente, perché la pronuncia di inefficacia della cessione si ripercuote direttamente sulla sua sfera giuridica, restando in capo a lui l’esercizio dei diritti sociali, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di prelazione legale assistite dal retratto, nelle quali il titolare della prelazione si sostituisce all’acquirente e l’esito della lite è indifferente per l’alienante.
La violazione della clausola statutaria di prelazione, anche quando sia realizzata mediante accordi e condotte fraudolente volti a eluderla, non determina la nullità delle cessioni azionarie per illiceità della causa o dei motivi ai sensi dell’art. 1418 c.c., perché tali condotte costituiscono gli elementi dai quali emerge la violazione della prelazione, la cui conseguenza è l’inopponibilità del trasferimento alla società e agli altri soci.
Pronuncia ultra petita, in violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., l’arbitro che, investito della domanda di inopponibilità alla società di cessioni azionarie compiute in violazione della prelazione statutaria, ne dichiara la nullità rilevandola d’ufficio, in assenza di qualsiasi domanda in tal senso e senza aver previamente posto le parti in condizione di interloquire sulla questione, sicché il lodo è nullo nella parte relativa a tale declaratoria.
Accertata la violazione della clausola statutaria di prelazione, può essere ordinata la cancellazione dal libro dei soci dei trasferimenti compiuti in violazione, perché tale statuizione è necessaria a garantire l’inopponibilità della cessione alla società, ma non quella dei successivi trasferimenti delle medesime azioni, perché la cessione compiuta in violazione della prelazione è valida e attribuisce al cessionario la proprietà delle azioni, sicché occorre rispettare il regime di circolazione delle azioni incorporate nei titoli e i limiti derivanti dall’acquisto in buona fede ai sensi dell’art. 1993 c.c.
La declaratoria di inopponibilità alla società delle cessioni azionarie compiute in violazione della prelazione statutaria non esaurisce la tutela del socio pretermesso quando non sia idonea a ripristinare la situazione anteriore, come accade se le azioni siano state ulteriormente trasferite a terzi iscritti nel libro dei soci e legittimati all’esercizio dei diritti sociali, perché in tal caso il pregiudizio derivante dalla perdita della maggioranza relativa e dalla mancata acquisizione della maggioranza assoluta si consolida e non è eliminato dalla sola pronuncia di inopponibilità dei trasferimenti a monte, sicché al socio spetta anche il risarcimento del danno.
Il socio pretermesso nella prelazione statutaria può far valere, oltre al deprezzamento della propria partecipazione divenuta di minoranza, il danno da mancato conseguimento del maggior valore che la partecipazione avrebbe acquisito con il raggiungimento della maggioranza assoluta del capitale, perché non può escludersi in radice che la posizione di controllo della società esprima un valore ulteriore, la cui esistenza va accertata nell’an e nel quantum senza vincoli quanto al metodo tecnico di stima.
Va annullato il lodo che liquida il danno da deprezzamento di una partecipazione azionaria recependo una consulenza tecnica di parte la quale dichiari di non poter giungere a una valutazione oggettiva della società per l’indisponibilità dei dati patrimoniali e reddituali e individui in modo oscuro, entro un ampio intervallo, la percentuale di sconto da applicare al valore normalizzato del titolo, e nella fase rescissoria la stima va compiuta previa acquisizione, mediante ordine di esibizione, della documentazione societaria e contabile necessaria.
L’asserita impotenza finanziaria del socio pretermesso non esclude il nesso causale tra la violazione della prelazione statutaria e il danno da lui lamentato quando risulti che egli disponeva, all’epoca, delle risorse necessarie all’esercizio pro quota della prelazione, anche sotto forma di liquidità in conto corrente e di delibera bancaria favorevole alla concessione di un mutuo, mentre tale impotenza non è dimostrata da un’istanza di conversione del pignoramento con rateizzazione priva di espressa ammissione dell’incapacità di pagare.
La mancata pronuncia dell’arbitro sull’istanza di acquisizione di documenti prodotti dopo che la causa era stata trattenuta in decisione non integra violazione del principio del contraddittorio quando il lodo non faccia alcuna menzione di tali documenti, perché rileva il dato obiettivo dell’utilizzo della documentazione quale emerge dal testo del lodo e non l’ipotetica incidenza della sua lettura sul convincimento dell’arbitro.
Nel giudizio di impugnazione del lodo che, ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., prosegue con la decisione nel merito, sono utilizzabili i documenti prodotti nel procedimento arbitrale dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, quando la produzione sia tempestiva perché la parte ne ha avuto conoscenza solo successivamente, e quelli formati dopo il lodo, sui quali le parti hanno avuto piena facoltà di interloquire.
Non è leso il diritto di intervento in assemblea del socio che, ammesso alla riunione e intervenuto esponendo le proprie istanze sulla legittimazione al voto, se ne allontani per propria scelta a seguito delle determinazioni assunte dal presidente.
La pretermissione nel giudizio arbitrale di un litisconsorte necessario integra violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. e comporta la nullità del lodo nella parte relativa, alla quale segue, ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., la decisione nel merito da parte della corte d’appello previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.
L’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia va verificata d’ufficio e, quando la clausola compromissoria statutaria sia stata introdotta prima del d.lgs. 5/2003 e del d.lgs. 40/2006, l’impugnazione è consentita anche per le questioni compromettibili diverse dalla validità delle delibere assembleari, perché occorre avere riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, mentre non è di per sé sufficiente che l’arbitrato debba essere deciso secondo diritto in base alla clausola, al regolamento arbitrale o all’art. 838-bis c.p.c.
La clausola di prelazione inserita nello statuto ha efficacia reale, sicché dalla sua violazione discendono, ferma la validità del trasferimento della proprietà delle azioni, l’inopponibilità della cessione alla società e agli altri soci, con permanenza dell’esercizio dei diritti sociali in capo al cedente, e l’obbligo di risarcire il danno, ma non il retratto, che deve essere espressamente previsto dalla legge.
Il danno all’immagine e alla reputazione commerciale derivante da atti di concorrenza sleale non sussiste in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, eventualmente anche per presunzioni fondate su circostanze specificamente allegate. Non bastano quindi l’allegazione generica di un grave danno all’immagine e al marchio e la richiesta di liquidazione equitativa dei danni morali, né la mera idoneità della condotta a generare un potenziale discredito del concorrente [impresa rivenditrice che svolgeva senza autorizzazione assistenza e manutenzione sui macchinari del produttore, occultandone l’etichetta originale recante il numero di serie con una propria etichetta recante numero e sigla diversi, nel giudizio di rinvio seguito alla cassazione della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa].
Nel giudizio di rinvio sono tardive e inammissibili le allegazioni, formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale, con cui chi chiede il risarcimento individua il contenuto del danno non patrimoniale in circostanze mai tempestivamente allegate, quali la lesione della credibilità del marchio e della fiducia del mercato derivante dalla simulazione di un legame organico con il produttore.
Quando la cassazione della sentenza d’appello è limitata ai motivi relativi alla sussistenza del danno non patrimoniale, passa in giudicato l’accertamento dell’illecito concorrenziale contenuto nella sentenza cassata. Passa in giudicato anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale non investito da ricorso incidentale. Il giudice del rinvio decide soltanto sull’esistenza e sulla prova del danno non patrimoniale.
Il giudice del rinvio provvede sulle spese dei gradi di merito, del giudizio di legittimità e del giudizio rescissorio. In caso di parziale accoglimento delle domande può porle in parte a carico della parte soccombente e compensarle per la parte restante.
Lo scopo di una società, anche di fatto, consiste nello svolgimento in comune di un’attività economica e non può ridursi, una volta venduta la merce apportata da un socio, alla divisione degli utili e alla liquidazione dei beni mobili e immobili con ripartizione in parti uguali del ricavato, sicché in tal caso difetta un comune intento sociale conforme all’interesse dei soci idoneo a integrare l’affectio societatis [domanda di scioglimento e liquidazione di un’asserita società di fatto tra la titolare di un’azienda di vendita di arredamenti e i coniugi aggiudicatari all’asta delle botteghe in cui l’azienda era esercitata].
In una società di fatto il conferimento in proprietà di un bene immobile, o del suo godimento per un periodo superiore a nove anni o a tempo indeterminato, richiede la forma scritta ai sensi dell’art. 2251 c.c., sicché in mancanza di atto scritto l’immobile non può ritenersi conferito nel fondo comune e la prova per testimoni o per interrogatorio formale diretta a dimostrarne il conferimento è inammissibile.
La fattura, per la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova del trasferimento dei beni in essa indicati quando il rapporto sia contestato, tanto più se è sottoscritta soltanto dall’emittente e non dal soggetto al quale i beni sarebbero stati trasferiti, e non è quindi idonea a dimostrare il conferimento di beni mobili in una società di fatto.
Quando sono domandati l’accertamento della cessazione di una società di fatto e la liquidazione dei beni sociali, l’accertamento dell’esistenza della società costituisce presupposto imprescindibile della decisione, sicché, riproposta in appello la contestazione circa l’inesistenza del vincolo sociale, il rigetto della domanda pronunciato in primo grado per prescrizione può essere confermato sulla base del difetto di prova della società.
L’accordo con cui il debitore sottoposto a esecuzione forzata e un terzo convengono l’acquisto all’asta del bene pignorato da parte di quest’ultimo e la sua successiva rivendita è illecito, perché il debitore esecutato non può partecipare all’acquisto del bene posto in vendita.
Ai fini della configurabilità di una società, anche di fatto, occorre un accordo che presuppone un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi da parte dei soci in un fondo comune destinato allo svolgimento dell’attività economica, e un elemento soggettivo, rappresentato dall’affectio societatis, ossia dalla comune volontà dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale, con l’assunzione congiunta del rischio d’impresa.
La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, essendo tenuta soltanto a riproporle espressamente, così da manifestare la volontà di chiederne il riesame ed evitare la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c.
Il socio che agisce ai sensi dell’art. 2395 c.c. lamentando l’inerzia degli amministratori nel dare esecuzione alla delibera assembleare che li incaricava di nominare un legale per valutare iniziative nei confronti dell’impresa appaltatrice e dei terzi responsabili deve provare, quanto al nesso causale, che tale inerzia ha precluso non solo l’avvio di azioni a tutela della società ma anche, con specifico riferimento al proprio immobile, l’esito favorevole che l’azione eventualmente promossa avrebbe avuto secondo un criterio probabilistico ex ante [socia assegnataria di alloggio di cooperativa edilizia che chiede agli amministratori il risarcimento del danno per la mancata attuazione della delibera di incarico a un legale e per lo svincolo della fideiussione prestata dall’appaltatore].
La liberazione del fideiussore che ha garantito alla società cooperativa l’adempimento delle obbligazioni dell’appaltatore può essere fatta valere, ove pregiudizievole, soltanto dalla società con l’azione sociale di responsabilità e non dai singoli soci, perché essa non arreca un pregiudizio diretto alla sfera giuridica del socio, che costituisce elemento costitutivo dell’azione di cui all’art. 2395 c.c.
La messa in liquidazione della società è irrilevante ai fini della responsabilità degli amministratori verso il socio ai sensi dell’art. 2395 c.c., perché si tratta di una decisione dell’assemblea alla quale gli amministratori sono estranei.
Alla società evocata nel giudizio d’impugnazione soltanto quale litisconsorte processuale non spetta la liquidazione delle spese quando la pronuncia di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in primo grado non è stata impugnata.
L’azione del socio ai sensi dell’art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale, sicché il socio deve provare il fatto illecito dannoso, consistente in una condotta contra ius connotata da dolo o colpa, il danno subito e il nesso causale tra la condotta e il danno.
La statuizione della sentenza di primo grado che qualifica la domanda come azione individuale del socio verso gli amministratori ai sensi dell’art. 2395 c.c. ed esclude la responsabilità della società, se non è censurata con l’appello, passa in giudicato e circoscrive l’esame del gravame alla sola responsabilità degli amministratori.
Le circostanze di fatto non allegate in primo grado, neppure in replica all’eccezione di accettazione senza riserve della consegna dell’immobile, non possono entrare nel giudizio d’appello come ragione di critica della sentenza, e il motivo che su di esse si fonda è inammissibile.
Il danno da lucro cessante subito dalla società per la perdita di un contratto di agenzia imputabile alla condotta illecita dell’amministratore va commisurato all’utile effettivo che la società avrebbe conseguito dalla prosecuzione del rapporto, sicché, ai fini della sua quantificazione, non è sufficiente la prova, anche per ammissione dell’amministratore, dell’ammontare delle provvigioni percepite, in difetto di allegazione e di prova dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività [azione di responsabilità di una s.n.c. di rappresentanza commerciale contro l’ex socio amministratore che non aveva contestato il recesso del principale preponente, il quale aveva poi conferito il mandato a una società concorrente costituita dai familiari dell’amministratore e di cui egli era socio].
La prova del danno da lucro cessante per la perdita di rapporti di agenzia non può essere tratta da prospetti privi di sottoscrizione e tempestivamente contestati, né dalle dichiarazioni dei redditi della società dalle quali non siano ricavabili i ricavi riferibili ai singoli rapporti, e deve essere fornita mediante documentazione dotata di valenza probatoria, quali scritture contabili, fatture, registri IVA e bilanci, idonea a consentire il calcolo del margine operativo lordo sul fatturato relativo al rapporto cessato.
Quando il recesso del preponente dal contratto di agenzia trova causa in una pluralità di ragioni, alcune delle quali imputabili alla stessa società agente, la perdita del rapporto non è interamente riconducibile alla condotta illecita dell’amministratore, e la quantificazione del danno a lui imputabile, specie quando la società disponga di altre fonti di ricavo, richiede una prova puntuale del fatturato e del margine riferibili al rapporto cessato, in difetto della quale la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Il danno emergente da disgregazione della società, inteso come pregiudizio derivante dal dissesto conseguente alla perdita dei principali rapporti di agenzia per fatto dell’amministratore, deve essere provato mediante i bilanci sociali e la verifica dell’effettivo stato di dissesto, e in mancanza di tale prova non può farsi ricorso alla valutazione equitativa.
La liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. non è consentita quando il danneggiato avrebbe potuto agevolmente dimostrarne l’ammontare mediante documentazione contabile e fiscale, perché manca il presupposto dell’impossibilità o della particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare.
Il principio di non contestazione non opera in ordine all’ammontare del danno quando l’amministratore, nel costituirsi in giudizio, abbia contestato il nesso causale tra le condotte addebitategli e i danni dedotti e abbia eccepito la mancata prova dei danni medesimi.
Passa in giudicato, in mancanza di impugnazione, il capo della sentenza che accerta la responsabilità dell’amministratore per gli atti di mala gestio contestati, anche quando la domanda risarcitoria sia stata rigettata per difetto di prova del danno.
La notificazione a mezzo posta elettronica certificata dell’atto introduttivo del giudizio eseguita presso un indirizzo pec della società destinataria diverso da quello risultante dal registro delle imprese, nel quale la variazione dell’indirizzo era stata iscritta prima della notifica, è nulla, perché grava su chi procede alla notificazione l’onere di previa individuazione del domicilio del destinatario risultante dai pubblici registri [esclusione di socio di cooperativa sociale e notifica della citazione, con ricevuta di consegna, al precedente indirizzo pec della cooperativa otto giorni dopo l’iscrizione della variazione nel registro delle imprese].
Il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite presso il domicilio pec, ma richiede la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il cui onere grava su chi ha eseguito la notificazione, sicché non è sufficiente che l’atto sia stato consegnato a un indirizzo pec esistente del destinatario diverso da quello risultante dai pubblici registri.
La comunicazione della camera di commercio secondo cui le variazioni degli indirizzi pec sono riportate automaticamente nell’indice INI-PEC, che non consente di verificare nel tempo l’indirizzo associato a un’impresa, non prova che alla data della notifica il pubblico registro non fosse ancora aggiornato con il nuovo indirizzo, e resta mera ipotesi l’asserita necessità di dieci giorni per completare l’iscrizione del nuovo indirizzo a fronte del certificato camerale che attesta l’iscrizione della variazione in data anteriore alla notifica.
La nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado determina il difetto di rituale instaurazione del contraddittorio, con conseguente declaratoria di nullità della sentenza, rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c. e assorbimento degli altri motivi di impugnazione.
Quando la controversia è definita in rito, le spese di entrambi i gradi sono liquidate nei minimi tariffari sul valore dichiarato della controversia, senza tenere conto della fase istruttoria o di trattazione del grado di appello in assenza di attività difensiva ad essa pertinente.
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare, il credito risarcitorio e restitutorio fatto valere con l’azione di responsabilità nei confronti di chi si assume amministratore di fatto della società fallita costituisce una ragione di credito idonea, ancorché litigiosa e non accertata, quando la pretesa, documentata con la produzione dell’atto introduttivo del giudizio di responsabilità, presenta una non inverosimile fondatezza, senza che il giudice della revocatoria debba accertare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, quali la qualità di amministratore di fatto e il danno [revocatoria del fallimento di una s.r.l. contro la vendita di immobili e la cessione di una quota di s.r.l. compiute in favore di parenti e di una terza acquirente dal presunto amministratore di fatto, nei cui confronti pende separato giudizio di responsabilità ex art. 146 l. fall.].
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, il credito risarcitorio verso l’amministratore sorge con il compimento degli atti di mala gestio, sicché gli atti di disposizione da lui posti in essere successivamente a tali condotte sono assoggettati al regime degli atti successivi al sorgere del credito e, per la loro revoca, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, in capo al terzo.
L’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 2901, comma 3, c.c. per l’adempimento di un debito scaduto non si applica alla cessione di una quota di s.r.l. compiuta dal debitore in esecuzione dell’impegno, assunto in un precedente contratto di prestito, a trasferire beni e partecipazioni al creditore in caso di mancata restituzione della somma entro un termine finale, quando la cessione avviene prima della scadenza di tale termine, perché in quel momento il debito non è scaduto né il debitore è in mora.
La consapevolezza del pregiudizio in capo agli acquirenti può essere desunta in via presuntiva dallo stretto rapporto di parentela con il debitore alienante, dalla comune partecipazione alla medesima società e dalla conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, di un protesto pubblicato a carico del debitore anteriormente agli atti di disposizione, elementi che nel loro complesso costituiscono una base presuntiva solida e concordante.
La consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente di un immobile può essere desunta dalla sua conoscenza dell’ipoteca giudiziale e dei debiti condominiali e di mutuo gravanti sul venditore, dalla pattuizione di un pagamento del prezzo dilazionato e anomalo, mediante la fornitura al venditore della provvista per le rate del mutuo che resta a lui intestato senza accollo né comunicazione alla banca, accompagnata dalla rinuncia del venditore all’ipoteca legale, nonché dalla mancata prova dell’integrale pagamento del prezzo e dalla sua sensibile inferiorità rispetto al valore di mercato del bene, e a tal fine la quietanza di estinzione del mutuo indirizzata al venditore non prova che il saldo del prezzo sia stato pagato dall’acquirente.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni ricorre quando l’atto di disposizione, determinando una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio del debitore, rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, senza che occorra la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, e grava sul debitore e sui terzi acquirenti l’onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
L’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale e litigioso, di fonte contrattuale o risarcitoria da fatto illecito, legittima all’azione revocatoria ordinaria, purché non si riveli prima facie pretestuoso e possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertato.
Quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria ordinaria è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, conoscenza alla quale è equiparata l’agevole conoscibilità, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito tutelato e dall’intento fraudolento, e la relativa prova può essere fornita anche per presunzioni.
Quando la curatela fallimentare vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite poste a carico delle parti soccombenti sono liquidate in favore dell’Erario.
Quando la somma oggetto di finanziamento è contestualmente vincolata in deposito cauzionale presso lo stesso finanziatore, che si riserva di riesaminare la situazione della società finanziata prima dell’erogazione definitiva, la condotta di abusiva concessione del credito si realizza con la materiale disponibilità della somma in capo alla società e non con la stipula del contratto, sicché il finanziatore non risponde dei danni cagionati da atti di gestione compiuti dall’amministratore prima dello svincolo [prestito partecipativo di 350.000 euro concesso a s.r.l. che aveva già perso il capitale, con somma vincolata in deposito cauzionale presso il finanziatore e svincolata alcuni mesi dopo l’acquisto di licenze software da parte dell’amministratore].
L’art. 2486, comma 3, c.c., che impone al giudice di liquidare il danno secondo il criterio dei netti patrimoniali salvo che in causa siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimano un diverso criterio più aderente alla realtà del caso concreto, consente di liquidare il danno cagionato dall’amministratore che ha proseguito l’attività dopo la perdita del capitale sociale in base agli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alle singole condotte gestorie non conservative allegate dal curatore, senza ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, tanto più quando le scritture contabili sono mancanti solo in parte.
Il criterio della differenza dei netti patrimoniali non è utilizzabile per liquidare il danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale quando la mancanza delle scritture contabili per una parte del periodo che precede la messa in liquidazione della società renderebbe parziale e non corretta la ricostruzione del danno.
Risponde a titolo di colpa di abusiva concessione del credito, in solido con l’amministratore, per il danno cagionato ai creditori sociali dagli atti di mala gestio compiuti grazie alla prosecuzione dell’attività, il finanziatore che, dopo aver trattenuto la somma mutuata in deposito cauzionale riservandosi di riesaminare la situazione della società e di risolvere il contratto incamerando la somma, la svincola senza un aggiornato esame della situazione finanziaria del finanziato, neppure sulla base dell’ultimo bilancio depositato, quando lo stato di insolvenza è ormai conclamato.
L’ignoranza da parte del finanziatore dello stato di crisi della società finanziata non è incolpevole quando la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria allegata al contratto di finanziamento evidenzia indici di squilibrio finanziario e di sofferenza di liquidità e solvibilità e dalla Centrale dei Rischi risultano segnalazioni di debiti non pagati, a nulla rilevando che alla data della stipula non fosse ancora depositato il bilancio dell’ultimo esercizio né che il bilancio precedente non evidenziasse palesemente la perdita del capitale.
Il finanziatore che, in quanto non iscritto all’albo degli intermediari finanziari, non ha accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non può invocare tale circostanza per escludere la colpevole ignoranza della situazione economico-finanziaria del richiedente, perché la relativa certificazione, rilevante ai fini dell’accertamento della meritevolezza di accesso al credito, va richiesta al richiedente stesso in fase di istruttoria.
La qualificazione del finanziamento come prestito partecipativo finalizzato all’aumento di capitale non esclude la responsabilità del finanziatore per abusiva concessione del credito quando il soggetto finanziato e obbligato alla restituzione è la società, mentre i soci sono soltanto garanti dell’obbligo restitutorio.
L’art. 2486, comma 3, c.c., aggiunto dall’art. 378 d.lgs. 14/2019, si applica anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, perché non modifica la fattispecie di responsabilità né il contenuto del diritto al risarcimento e si limita a codificare, quale criterio di valutazione del danno rivolto al giudice e non quale criterio di riparto degli oneri probatori, il meccanismo di liquidazione equitativa già ammesso in precedenza.
Il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell’insinuazione al passivo non si applica all’obbligo della curatela di restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, che consegue di diritto alla riforma della sentenza in appello e al venir meno della giustificazione dei pagamenti, sicché il giudice d’appello condanna la curatela alla restituzione della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto.