La responsabilità risarcitoria per revoca dell'amministratore senza giusta causa grava esclusivamente sul soggetto revocante.
La nomina degli amministratori di società per azioni da parte degli enti pubblici, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 cod. civ. (v.t.), prescinde da ogni altro rapporto tra l'ente pubblico e la persona nominata, rapporto che, anche se sussistente, in ogni caso rimane distinto e separato, senza influire sul rapporto dell'amministratore (nominato dall'ente pubblico) con la società e pertanto la revoca dell’amministratore da parte dell’ente pubblico resta atto autonomo di esso e non diventa della società, ancorchè l’ente sia unico azionista della società per azioni (nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di una società pubblica chiamata in giudizio dagli amministratori della stessa revocati asseritamente senza giusta causa per effetto di una determina del sindaco del comune, unico azionista della società).
In tema di tutela del marchio, l'affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili, ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, e l'affinità tra settori merceologici, ai fini del giudizio di decadenza per non uso del marchio in un determinato settore, dipendono dall'attitudine dei beni a (altro…)
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio a prescindere dalla finalità perseguite e, quindi, anche se l’uso del segno è finalizzato ad evidenziare che si tratta di prodotto compreso fra quelli che (altro…)
L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che (altro…)
La clausola statutaria che preveda a favore dei soci "il diritto di prelazione rispetto ai terzi" nell’ipotesi di alienazione a qualunque titolo delle azioni, non può trovare applicazione nel caso in cui i soggetti destinatari dell’offerta di cessione (altro…)
Il trasferimento delle azioni si verifica si perfeziona per effetto del consenso e in presenza di un patto di opzione di vendita di azioni l’effetto traslativo si verifica alla data di manifestazione della volontà di avvalersi dell’ opzione, irrilevanti restando eventuali contestazioni in merito alla quantificazione del prezzo, sempre che le parti abbiano stabilito i criteri per la sua determinazione. Il patto di opzione (altro…)
La contraddittorietà delle disposizioni, di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c., è riferibile al contrasto tra le diverse parti del dispositivo, non invece alla contraddittorietà della motivazione o al contrasto tra la motivazione del lodo e il suo dispositivo. Inoltre, il requisito previsto dall'art. 823, comma 1, n. 5 c.p.c. deve ritenersi rispettato quando sia possibile risalire alla ratio decidendi che sottende il lodo, prescindendo da un controllo sulla congruità della motivazione stessa.
Al fine di valutare la violazione del divieto di cui all’art. 2390 c.c., contestata a un amministratore di s.r.l. per avere assunto la qualifica di socio a responsabilità illimitata in una s.a.s., l’arbitro deve indagare sull'identità dell'oggetto sociale delle due società. Qualora l'amministratore si limiti, nell'ambito della s.a.s, a esercitare la propria professione di odontoiatra, dunque, alcuna violazione del divieto di concorrenza deve ritenersi imputabile a tale amministratore rispetto all'oggetto sociale della s.r.l. individuato nella "’istituzione, l’organizzazione e la gestione dei luoghi idonei a praticare l’odontostomatologia, l’istituzione e conduzione di corsi relativi all’odontoiatria e la promozione della ricerca scientifica nel campo odontoiatrico”.
Secondo l'orientamento del Tribunale, il pagamento preferenziale non pare costituire un danno per la massa, ma solo per il singolo creditore pretermesso.
La soddisfazione di un creditore al posto di un altro, che a ciò sia legittimato secondo la corretta graduazione dei crediti, può tutt’al più generare una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori, ma non anche un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso, che mantiene comunque la medesima consistenza (altro…)