La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie insorte tra i soci in quanto tali e tra questi e la società non comprende la controversia avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione che il socio uscente ha assunto personalmente, con l’accordo di cessione della propria partecipazione, di sostenere a favore della società una quota dei debiti fiscali di quest’ultima, perché tale pretesa si fonda sul contratto di cessione e non sul rapporto sociale, che rileva soltanto come antecedente storico [cessione relativamente simulata della partecipazione del socio accomandatario di s.a.s., con controdichiarazione che pone a carico del cedente la metà degli oneri fiscali sociali di competenza fino a una certa data; pagamento richiesto dalla società, dal cessionario e dalla nuova socia accomandataria].
La pattuizione con cui il socio cedente di una società di persone si obbliga verso il cessionario a sostenere una quota dei debiti fiscali gravanti sulla società integra un contratto a favore di terzo, sicché la società, estranea alla cessione, è legittimata ad agire per l’adempimento e, chiedendo la condanna del cedente al pagamento, dichiara implicitamente di voler profittare della stipulazione, subentrando nella posizione dello stipulante quanto ai presupposti e ai requisiti del proprio diritto alla prestazione; il socio accomandatario, illimitatamente responsabile per i debiti sociali, ha a sua volta interesse a partecipare al giudizio, quantomeno a sostegno della società.
Il diritto all’adempimento dell’obbligazione con cui il socio cedente, nell’accordo di cessione della partecipazione, si fa personalmente carico di una quota dei debiti fiscali della società è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c., e non a quella quinquennale dell’art. 2949 c.c., perché deriva dall’accordo di cessione e non dal rapporto sociale; in mancanza di un termine per l’adempimento opera la regola dell’immediata esigibilità dell’art. 1183 c.c., sicché la prescrizione decorre dalla stipulazione dell’accordo anche per i debiti portati da cartelle notificate alla società in epoca anteriore, perché prima di tale momento il diritto verso il cedente non esisteva.
Il prezzo della cessione di una partecipazione in società di persone convenuto mediante la ripartizione tra cedente e cessionario degli oneri fiscali della società aventi competenza fino a una data determinata, specificati per tipologia, è determinato per relationem, perché il riferimento individua con chiarezza tributi già maturati alla data dell’accordo, che il cedente, fino ad allora socio accomandatario, era in grado di individuare in base alla normativa fiscale vigente e avrebbe dovuto già avere assolto, tanto più quando parte delle relative cartelle era già stata notificata alla società; è irrilevante che all’accordo non siano allegati bilanci o situazioni contabili.
Quando la controdichiarazione relativa a una cessione di quote relativamente simulata individua il prezzo reale nell’accollo, da parte del cessionario, della metà degli oneri fiscali sociali maturati fino a una certa data e pone l’altra metà a carico esclusivo del cedente, l’obbligazione del cedente ha ad oggetto la metà dell’intero ammontare di tali oneri, comprensivi di sanzioni e interessi, e non è contenuta entro la metà del prezzo indicato nell’atto simulato, che la controdichiarazione neppure richiama.
L’obbligazione del socio cedente di sostenere una quota dei debiti fiscali sociali già sorti, assunta nell’accordo di cessione a favore della società, non è subordinata al previo pagamento dei tributi da parte della società o degli altri soci e consiste nel mettere a disposizione della società, subito dopo la stipulazione, la provvista necessaria al pagamento della quota a suo carico, sicché la mancata prova del pagamento all’Erario non lo esonera e il cedente risponde pro quota anche delle sanzioni, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati per il mancato tempestivo pagamento.
Il socio cedente obbligato a sostenere una quota dei debiti fiscali sociali che contesti la scelta della società di pagare, anziché opporsi all’intimazione di pagamento, deve specificare le ragioni per le quali l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta, perché altrimenti la contestazione è generica e priva di rilievo.
L’assegnazione della causa, in corso di giudizio, alla sezione del tribunale competente per il contenzioso societario, disposta con ordinanza del giudice istruttore e decreto del presidente, costituisce una mera ripartizione degli affari interni all’ufficio che, quand’anche inesatta, non incide sulla competenza del giudice adito ed è priva di rilievo ai fini dell’eccezione fondata sulla clausola compromissoria.
Nel giudizio d’appello sono ammissibili i documenti formatisi dopo l’udienza nella quale la sentenza di primo grado è stata pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., mentre quelli formatisi in precedenza costituiscono produzioni nuove inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; questi ultimi possono tuttavia essere presi in esame quando attestano una riduzione del credito ammessa dalla stessa parte che li produce e sono quindi favorevoli alla controparte.
Nel giudizio d’appello non possono essere riconosciuti gli interessi legali sul debito di valuta non attribuiti dalla sentenza di primo grado quando il creditore non ha proposto appello incidentale, neppure implicito, e si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata.
In caso di riforma parziale della sentenza di primo grado il giudice d’appello deve provvedere a una nuova regolazione delle spese di entrambi i gradi, valutando l’esito complessivo della lite, sicché il motivo di gravame relativo alle spese resta assorbito; la riduzione della condanna giustifica una compensazione soltanto parziale delle spese quando il creditore avrebbe potuto ridimensionare la propria pretesa già prima dell’introduzione del giudizio o nel corso del primo grado.
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi consortili il giudice deve limitarsi a verificare l’esistenza e la perdurante efficacia della delibera assembleare di approvazione del riparto delle spese, che costituisce la fonte dell’obbligo del consorziato, e non può entrare nel merito delle singole fatture con cui le spese ripartite sono state addebitate, perché il quantum dei singoli addebiti e la loro qualificazione restano cristallizzati dalla delibera non impugnata [consorzio di operatori portuali con rilevanza esterna che agisce in via monitoria contro una società consorziata per spese legali, di gestione ordinaria, di concessione demaniale e di cancello ripartite con delibera assembleare].
Il consorziato che intende contestare la delibera assembleare di riparto delle spese deve impugnarla in via diretta nel termine previsto dall’art. 2606, comma 2, c.c., e non può dedurne l’invalidità in via incidentale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dopo la scadenza di quel termine, perché diversamente eluderebbe il termine di impugnazione con lesione della certezza dei rapporti giuridici, in particolare nel consorzio con rilevanza esterna, quando i vizi dedotti integrano cause di mera annullabilità.
I principi sul valore probatorio della fattura nel rapporto di compravendita non si applicano al decreto ingiuntivo per contributi consortili, perché in tal caso il titolo dell’obbligazione è la delibera dell’assemblea consortile che ha approvato il riparto delle spese e non la fattura.
È regolarmente convocata l’assemblea del consorzio indetta dal presidente che, pur avendo rassegnato le dimissioni, resta in carica perché l’assemblea non le accetta e gli rinnova la fiducia, e i vizi dedotti al riguardo integrano al più cause di annullabilità della delibera.
Ai fini della prova della messa a disposizione del consorziato dei documenti relativi all’assemblea, trasmessi mediante collegamento ipertestuale incorporato in un messaggio di posta elettronica certificata, il collegio può verificare direttamente in udienza, nel contraddittorio delle parti, che il collegamento sia attivo e che i documenti scaricati siano visibili.
L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del decreto, che non rivive per effetto della riforma in appello della sentenza di primo grado, sicché il giudice d’appello che ritiene infondata l’opposizione deve pronunciare condanna al pagamento della somma chiesta con il ricorso monitorio, oltre accessori.
Quando un contratto unitario di natura mista comprende sia prestazioni tecniche riservate agli iscritti in albi professionali sia un’attività di mediazione atipica relativa a immobili, il prestatore che non è iscritto né agli albi richiesti né al ruolo dei mediatori non ha diritto ad alcun compenso ai sensi dell’art. 2231, comma 1, c.c. e dell’art. 6 l. 39/1989, e il contratto è nullo nella sua interezza [accordo tra un’impresa di costruzioni e un tirocinante geometra non iscritto all’albo per la progettazione, la direzione dei lavori e la vendita in esclusiva di unità immobiliari, con compenso pari a una quota dell’utile dell’operazione elevata dal 45% al 50%].
L’accordo con cui un soggetto si obbliga, nell’ambito di un’operazione immobiliare considerata nel suo complesso, a svolgere l’attività di tecnico e direttore dei lavori e a collocare in esclusiva sul mercato le unità costruite stipulando i contratti preliminari di vendita è un contratto unitario di natura mista, che unisce una prestazione professionale e un’attività di mediazione atipica rientrante nell’art. 2, comma 4, l. 39/1989, perché l’esclusiva comporta l’obbligo di reperire gli acquirenti e non soltanto quello di sottoscrivere i contratti.
La pattuizione che attribuisce al prestatore una quota dell’utile di un’operazione immobiliare dell’impresa non integra un contratto di società, neppure di fatto, quando mancano conferimenti in denaro o beni, l’individuazione di organi di amministrazione e la costituzione di un patrimonio separato, perché la ripartizione dell’utile costituisce soltanto una modalità di calcolo del compenso e non una divisione dei ricavi tra soci.
L’incarico di tecnico e direttore dei lavori non può essere qualificato come incarico a reperire e impiegare professionisti abilitati quando il testo contrattuale indica che il prestatore agisce in prima persona e non contiene alcuna previsione di un incarico a contattare altri professionisti.
Il prestatore non abilitato, che non ha diritto al compenso, deve restituire le somme ricevute a titolo di compenso parziale, detratte quelle impiegate per retribuire i professionisti abilitati che hanno eseguito le prestazioni a lui precluse.
Chi riceve dai promissari acquirenti le somme destinate all’allacciamento delle unità immobiliari alla rete del gas e non richiede l’allacciamento, al quale deve provvedere direttamente l’impresa costruttrice, è tenuto a consegnare tali somme all’impresa.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza di cassazione con l’atto di riassunzione non determina l’improcedibilità del giudizio di rinvio, perché l’onere previsto dall’art. 394 c.p.c. non è stabilito a pena di decadenza, e impone soltanto al giudice di assegnare un termine, prescritto a pena di estinzione, per l’incombente, sicché la successiva produzione del provvedimento consente la prosecuzione del giudizio.
La preclusione all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio prevista dall’art. 2434 bis c.c. opera soltanto quando sia stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo, che dal bilancio impugnato dipende ed è con esso in continuità. L’avvenuta approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti non impedisce l’impugnazione, perché il principio di continuità dei bilanci rileva solo in relazione ai bilanci successivi approvati e dipendenti da quello impugnato.
L’accettazione, da parte del socio, dei documenti contabili e dei bilanci di esercizi precedenti, con i criteri contabili in essi adottati, non preclude l’impugnazione della delibera di approvazione di un bilancio successivo che impieghi i medesimi criteri, con il solo limite dell’intervenuta approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello impugnato.
Quando un contratto concluso con una parte correlata [locazione di immobili dalla controllante alla controllata] preveda un corrispettivo superiore ai correnti valori di mercato, la nota integrativa deve dare atto dello scostamento e indicarne le ragioni; è pertanto insufficiente la generica dichiarazione che i rapporti con le parti correlate sono regolati da normali condizioni di mercato.
In applicazione del principio di competenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 3, c.c., i contributi in conto esercizio erogati a copertura dei costi di esercizio di un servizio possono essere imputati al bilancio solo quando tali costi sono sostenuti e stanziati, perché solo allora sussiste la correlazione tra costi e ricavi; a tal fine è irrilevante che sia stata avviata una fase sperimentale del progetto finanziato.
Le immobilizzazioni materiali destinate a uscire dal ciclo produttivo [per rottamazione già disposta alla data di chiusura dell’esercizio] vanno riclassificate nell’attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, in conformità al principio contabile OIC 16, anche se restano temporaneamente in servizio nell’esercizio successivo.
Il bilancio di esercizio delle società di capitali, che ha la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore. Tali regole, pur tratte dai principi contabili e connotate da discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione determina l’illiceità del bilancio e la nullità della delibera che lo approva, perché le scelte operate dai redattori sono sempre sindacabili, salvo che rientrino tra le scelte insindacabili di gestione.
Il requisito della chiarezza attiene al contenuto informativo del bilancio, anche mediante le spiegazioni fornite nella relazione degli amministratori, mentre i requisiti di correttezza e veridicità attengono al risultato economico e impongono l’iscrizione di componenti positivi di reddito non meramente ipotetici. L’art. 2423, comma 2, c.c. mira così a garantire, oltre alla veridicità e correttezza dei risultati contabili, la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.
Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio. Il rendiconto non può essere sostituito né dalle dichiarazioni fiscali della società né dai soli estratti dei conti correnti sui quali i soci regolano i loro rapporti.
Nel giudizio di rendiconto il potere del giudice istruttore di ordinare, con provvedimento non impugnabile, il pagamento di somme ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, c.p.c. presuppone che il conto sia stato presentato e che la debenza di quelle somme sia incontestata. In mancanza di tali presupposti, come quando sia stata prodotta una documentazione priva dei caratteri del conto in senso tecnico e le parti discutano dell’avvenuta solutio dei debiti fatti valere in causa, l’ordine è emesso in radicale carenza di potere ed è giuridicamente inesistente; esso è perciò denunciabile da ogni interessato soltanto con l’actio nullitatis e resta sottratto, per difetto di decisorietà, al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Il giuramento, decisorio o suppletorio, è inammissibile se deferito sulla sussistenza di un rapporto [quale un finanziamento infruttifero], perché essa integra una situazione giuridica suscettibile di valutazione, che qualifica il contenuto del rapporto instauratosi tra le parti, estranea ai fatti che possono formare oggetto di confessione.
L’emanazione dell’ordine di esibizione è rimessa alla discrezionalità del giudice, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte non abbia finalità esplorativa. L’istanza generica difetta delle condizioni di ammissibilità e non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte istante.
L’interesse a impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame può derivare alla parte che lo propone; è quindi inammissibile l’impugnazione della parte integralmente vittoriosa volta soltanto a ottenere una diversa motivazione o una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi sulla decisione.
L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che, convenuto in giudizio per un debito ereditario [derivante da responsabilità del dante causa quale amministratore di società], abbia svolto eccezioni e difese di merito, se soccombente è tenuto alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio senza la limitazione di cui all’art. 490, comma 2, n. 2), c.c. Le spese di lite sono proprie della parte formale del giudizio e conseguono, secondo il principio generale della soccombenza, al comportamento processuale dell’erede, sicché non rientrano fra i debiti dell’eredità. Diversa è l’ipotesi dell’erede beneficiato che, evocato in giudizio, non formuli alcuna eccezione, difesa o domanda e si rimetta all’esito del giudizio.
La clausola statutaria [di un consorzio] secondo la quale i membri possono farsi rappresentare in assemblea da altro membro mediante delega scritta attribuisce una mera facoltà, senza restringere ai soli altri membri la scelta del rappresentante, quando lo statuto riconosce a ciascun consorziato il diritto a un proprio rappresentante in seno all’assemblea; una simile restrizione richiederebbe un’espressione come «solo» o «esclusivamente».
L’allontanamento del rappresentante del consorziato dall’assemblea a seguito dell’invito del presidente, che ne contesta la legittimazione a partecipare, è privo di spontaneità e non integra una rinuncia abdicativa al diritto di intervento.
È inammissibile per difetto di interesse il motivo di appello con il quale si censura la qualificazione del vizio della delibera assembleare come nullità anziché come annullabilità, quando l’appellante non indica quale concreto vantaggio gli deriverebbe dal diverso inquadramento.
Quando la sentenza di primo grado si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione [di invalidità della delibera], l’appellante ha l’onere di censurarle entrambe; l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile l’appello sul punto.
Quando il giudice di primo grado ha deciso in applicazione del criterio della ragione più liquida, le questioni rimaste assorbite possono essere esaminate in appello solo se è accolta l’impugnazione relativa al criterio decisorio applicato, la cui erroneità deve formare oggetto di specifico motivo. Il convenuto che si è limitato a chiedere il rigetto dell’impugnazione della delibera di esclusione e la conferma della sua validità, senza proporre domanda riconvenzionale di accertamento dei fatti integranti le ragioni dell’esclusione, non può dolersi della mancata pronuncia su quei fatti.
Il rigetto della domanda risarcitoria proposta insieme alla domanda, accolta, di invalidità della delibera di esclusione non dà luogo a reciproca soccombenza e non impone la compensazione delle spese di lite, che l’accoglimento parziale può giustificare soltanto in presenza dei presupposti dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il terzo estraneo alla società [creditore contrattuale della stessa] non può agire nei confronti del direttore generale ai sensi degli artt. 2395 e 2396 c.c., perché tali norme regolano un’ipotesi di responsabilità di natura contrattuale posta a tutela del rapporto tra la società e il direttore generale. La domanda risarcitoria del terzo va ricondotta all’art. 2043 c.c., con l’onere di provare la condotta dolosa o colposa del direttore generale, il danno ingiusto e il nesso causale.
Il terzo creditore che imputi al direttore generale della società debitrice di avergli taciuto l’incasso delle somme destinate al suo pagamento, ritardandone le iniziative di recupero, deve provare il nesso causale tra la condotta e il danno. Il nesso va escluso quando la pretesa si fonda su circostanze ipotetiche [la più rapida definizione del giudizio di condanna, il pagamento spontaneo prima della domanda di concordato preventivo e al riparo dalla revocatoria] e non è dimostrato che la società debitrice, già in grave crisi, avrebbe potuto adempiere in tempo utile.
La clausola [del contratto di nolo a caldo] che subordina il pagamento del corrispettivo al pagamento da parte del committente principale dell’appalto non si avvera con l’incasso delle anticipazioni versate dal cessionario del credito d’appalto, quando il contratto di cessione obbliga il cedente al rimborso immediato in caso di invalidazione o revoca della certificazione del credito; finché il committente non paga il cessionario, quelle anticipazioni non sono definitivamente acquisite e il debito verso il creditore resta inesigibile, sicché il direttore generale non ha l’obbligo di comunicargli l’avvenuto incasso.
Nell’associazione in partecipazione priva di limite di durata è ammissibile la previsione contrattuale della facoltà di recesso ad nutum dell’associante, salvo preavviso. Il recesso così esercitato è valido ed efficace anche in assenza di una condotta illecita dell’associato; all’associato spettano soltanto gli utili maturati fino al recesso e la restituzione dell’apporto e, se il preavviso non è stato dato, gli utili che avrebbe conseguito nel periodo di preavviso.
L’associato in partecipazione partecipa agli utili quale corrispettivo del suo apporto e alle perdite nei limiti dell’apporto (artt. 2549 e 2553 c.c.); cessata l’associazione, può pretendere soltanto la liquidazione di una somma di denaro corrispondente alla quota di utili spettante e all’entità dell’apporto, secondo l’esito positivo o negativo dei risultati. Quando l’apporto consiste esclusivamente nell’opera lavorativa [senza vincolo di subordinazione], l’associato non può ottenere la restituzione delle spese sostenute per la conduzione dell’impresa, che non sono riconducibili all’apporto convenuto e senza le quali gli utili percepiti non si sarebbero prodotti.
L’art. 2289 c.c., che disciplina la liquidazione della quota del socio uscente da società di persone, riguarda il rapporto sociale e resta estraneo alle pretese restitutorie fondate sul contratto di associazione in partecipazione. L’esclusione del socio dalla società e il recesso dal contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le stesse parti sono vicende distinte, perché la prima attiene al rapporto sociale e il secondo al contratto di associazione.
L’interposizione fittizia di persona presuppone un’intesa trilaterale, con la partecipazione del terzo contraente all’accordo simulatorio. Il pactum fiduciae presuppone il trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, e va escluso quando il fiduciario abbia acquistato [l’azienda] direttamente dal terzo e non risulti assunto alcun obbligo di ritrasferimento o di destinazione degli utili.
Il motivo d’appello privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, che si limiti a riprodurre atti e documenti senza censurarne specificamente le ragioni, è infondato al limite dell’inammissibilità. La richiesta di revisione della statuizione sulle spese quale mera conseguenza dell’accoglimento del gravame non costituisce autonomo motivo di appello.
L’amministratore delegato non viola il dovere di informare il consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2381 c.c., né il generale dovere di trasparenza verso gli organi sociali, quando l’operazione da lui condotta sia nota al consiglio e all’assemblea, in quanto illustrata [quale scelta strategica di contenimento dei costi] nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, sottoscritta anche dal presidente del consiglio di amministrazione, e nella relazione al budget predisposta dal consiglio e portata all’approvazione dell’assemblea. Esclude l’addebito anche la circostanza che gli altri amministratori, informati delle diverse fasi dell’operazione, abbiano mostrato di ritenere sufficienti le informazioni ricevute, senza sollecitare indicazioni più dettagliate.
Non sussiste carenza di potere dell’amministratore delegato che abbia dato attuazione, compiendo gli atti necessari e stipulando i relativi contratti, a un’operazione di valore superiore alla soglia riservata al consiglio di amministrazione, quando la delibera di attribuzione dei poteri gli consenta di attuare le operazioni sopra soglia approvate dal consiglio e l’operazione sia stata approvata dal consiglio [in quanto inserita nei documenti di bilancio da esso portati all’approvazione dell’assemblea]. Depongono nello stesso senso l’assenza di contestazioni da parte degli organi sociali, al corrente dell’operazione, e la successiva esecuzione del contratto, con l’approvazione dei bilanci che ne recepivano i risultati economici e patrimoniali.
Un addebito di colpa per imprudente o negligente valutazione dell’impatto economico di un atto può essere superato dall’amministratore in un duplice modo. In primo luogo, egli può dimostrare di aver acquisito tutte le informazioni e le valutazioni del caso, in particolare avvalendosi di importanti società di consulenza, di professionisti esterni di comprovata attendibilità ovvero di una rete di collaboratori interni adeguatamente articolata; la prova di una lunga ed elaborata fase di studio condotta con un gruppo di lavoro interno esclude l’imprudenza, ma non è decisiva se non fornisce elementi sulla professionalità degli interlocutori e quindi sull’attendibilità degli accertamenti compiuti. In alternativa o a integrazione, l’adempimento dell’obbligo di diligenza può desumersi indirettamente dal risultato dell’attività svolta, perché l’atto che conduca certamente a conseguenze dannose prevedibili ex ante e non giustificate dai benefici ragionevolmente auspicabili fa presumere imperizia o negligenza, mentre l’atto efficiente rispetto alla sua funzione deve ritenersi il prodotto di un’oculata fase di studio e preparazione.
È censura nuova, proposta per la prima volta in appello, la contestazione della violazione dell’obbligo informativo dell’amministratore delegato verso il consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2381 c.c., quando in primo grado la società abbia lamentato soltanto un generico difetto di informazione e di trasparenza verso gli organi sociali.
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale: l’attore deve provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che spetta alle parti fornire a sostegno delle rispettive posizioni; essa è perciò rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che deve ammetterla solo per risolvere questioni di fatto che presuppongono cognizioni di ordine tecnico, e non può servire a supplire alla deficienza della prova o a compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi di fatto non provati. Le censure di parte che esprimono un mero dissenso dalle conclusioni del consulente, senza indicare violazioni di regole tecniche o scientifiche o vizi del processo logico della relazione, non giustificano la rinnovazione della consulenza né una decisione in contrasto con i suoi esiti.
In materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche il giudice può astenersi dall’effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto di un’appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni del consulente d’ufficio, assistite dalla presunzione d’imparzialità, si contrappongano a quelle dei consulenti di parte, meno attendibili in quanto influenzate dall’esigenza di sostenere le ragioni del preponente.
Le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda, prima dell’instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, quando all’esito del giudizio essa sia respinta, perché altrimenti si attribuirebbe rilevanza a una mera prognosi dell’esito del giudizio, in contrasto con la sua funzione di accertamento.
Quando il convenuto chiami in causa un terzo a fini di garanzia impropria e l’iniziativa non sia palesemente arbitraria, in caso di soccombenza dell’attore le spese sostenute dal terzo sono poste a carico dell’attore, anche se in appello la domanda di garanzia non sia stata riproposta, perché la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale e l’onere della rivalsa delle spese discende, in mancanza di un diretto rapporto sostanziale e processuale tra attore e terzo, dalla responsabilità dell’attore di aver dato luogo con una pretesa infondata al giudizio nel quale il terzo è rimasto legittimamente coinvolto.
Il procedimento ex art. 2409 c.c. è compatibile con lo stato di liquidazione della società. Integrano gravi irregolarità, idonee a giustificare la revoca dei liquidatori e la nomina di amministratori giudiziari con i poteri dell’organo liquidatorio, l’insanabile conflitto tra i liquidatori che impedisce la prosecuzione della liquidazione, l’assunzione di obbligazioni in contrasto con le finalità liquidatorie, gli ostacoli opposti alla vigilanza del collegio sindacale [anche tenendo riunioni dell’organo liquidatorio senza preventiva comunicazione ai sindaci], la mancata approvazione dei bilanci di liquidazione e le carenze gestionali attestate dalla società di revisione, trattandosi di una situazione potenzialmente dannosa per l’interesse sociale.
Agli amministratori giudiziari nominati in sostituzione dei liquidatori revocati possono essere conferiti, ai sensi dell’art. 92, comma 4, disp. att. c.c., anche i poteri dell’assemblea di approvazione dei bilanci di liquidazione, quando l’organo liquidatorio sia disfunzionale e l’assemblea, per il conflitto tra i soci, non riesca a pervenire all’approvazione.
La tardiva approvazione dei progetti di bilancio da parte del collegio dei liquidatori non elide la gravità del ritardo nella procedura di liquidazione, specie quando la società di revisione abbia dichiarato di non poter esprimere un giudizio e i bilanci non risultino approvati dall’assemblea.
Il liquidatore che, in situazione di conflitto di interessi, conferisca incarichi a società riferibili al proprio convivente more uxorio deve provare la funzionalità delle operazioni alla liquidazione e l’utilità per la società dei contratti conclusi; in difetto, tali condotte concorrono a integrare le gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c.
La delibera assembleare che autorizza l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. [di società cooperativa soggetta alle norme sulle società per azioni] deve individuare gli elementi costitutivi dell’azione sotto il profilo oggettivo e soggettivo; in mancanza, la delibera è generica e invalida, perché inidonea a esprimere la volontà compiutamente informata dei soci, e la domanda risarcitoria proposta dall’amministratore è inammissibile per difetto di legittimazione processuale.
È generica, e non autorizza validamente l’azione sociale di responsabilità contro un soggetto quale amministratore di fatto, la delibera assembleare che conferisca mandato per un’“eventuale” azione di responsabilità per maggiori costi ancora incerti nell’an e nel quantum, e dalla quale emerga soltanto la volontà di contestare a quel soggetto inadempimenti dell’incarico professionale conferitogli dalla società.
Anche nelle società cooperative soggette, ai sensi dell’art. 2519, comma 1, c.c., alle disposizioni sulle società per azioni, il giudice deve verificare preliminarmente l’esistenza della deliberazione assembleare che approvi l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, perché essa costituisce un presupposto, suscettibile di regolarizzazione ex tunc, che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice. La sua assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato interno, che si forma soltanto quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti.