Qualora i fatti addebitati all’amministratore nell’azione sociale di responsabilità integrino anche un reato, al diritto al risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c., il più lungo termine di prescrizione del reato, determinato in base alla pena prevista per l’imputazione formulata e decorrente dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ai sensi dell’art. 2393, comma 4, c.c.; gli istituti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione propri del reato si applicano tuttavia soltanto quando l’azione civile sia esercitata e conclusa in sede penale, e non quando l’azione risarcitoria sia svolta in sede civile, anche se preceduta dalla costituzione di parte civile, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale. Ne consegue che il decreto di citazione a giudizio emesso nel processo penale contro l’amministratore non interrompe la prescrizione dell’azione civile di responsabilità, in mancanza della prova della costituzione di parte civile della società, e che in ogni caso l’interruzione della prescrizione del reato non potrebbe comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Non ha efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione di responsabilità della società contro l’amministratore la conciliazione intervenuta in un diverso giudizio nel quale era stato l’amministratore a chiamare in manleva la società.
Il cessionario di quote di s.r.l. che chieda il risarcimento del danno per la violazione delle garanzie rilasciate dal cedente sulla regolarità urbanistica e sulle condizioni degli immobili aziendali deve provare la minore redditività della partecipazione acquistata, ossia la diminuzione degli utili distribuiti o da distribuire in conseguenza dell’inadempimento; tale onere non è assolto con la produzione delle scritture contabili sulle quali è stato stimato il prezzo provvisorio, in mancanza dei bilanci che attestino gli utili distribuiti, le spese sostenute e la mancata distribuzione di maggiori utili [nella specie, le opere abusive erano state regolarizzate mediante una convenzione con il comune che imponeva di riservargli gratuitamente un posto letto].
Nella cessione di partecipazioni sociali, le clausole di garanzia sulla condizione economica e patrimoniale della società ceduta, comprese quelle relative alle condizioni degli immobili aziendali, non sono riconducibili alle ordinarie garanzie del venditore per i vizi della cosa venduta, perché la compravendita ha a oggetto le quote, alle quali i vizi non possono riferirsi; tali garanzie si consolidano nelle clausole di aggiustamento del prezzo, quando con esse le parti abbiano inteso correlare il prezzo a eventi futuri legati all’andamento economico e finanziario della società.
La semplice disposizione di bonifico impartita dal debitore e annotata nell’estratto conto non dimostra l’esecuzione e il buon fine del pagamento, trattandosi di un mandato alla banca revocabile in ogni momento; né provano le spese sostenute gli avvisi di parcella non quietanzati o la corrispondenza con l’amministrazione priva di quietanze.
L’obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non riguarda le questioni di mero diritto, come l’interpretazione del contenuto di una clausola contrattuale, ma soltanto quelle di fatto o miste che richiedano prove o allegazioni diverse da quelle delle parti.
All’esito del giudizio di merito il giudice può rivalutare la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità tra tutela cautelare e merito, e regolare definitivamente anche quelle della fase di reclamo.
È inammissibile per difetto di interesse l’appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado volto soltanto a ottenere una modifica della motivazione.
La mancata impugnazione dei bilanci degli esercizi precedenti non preclude l’impugnazione del bilancio successivo che reiteri i medesimi criteri di valutazione, perché il principio di continuità opera soltanto rispetto ai bilanci successivi a quello impugnato e da esso dipendenti. Non rileva neppure l’accordo con cui il socio, al momento dell’ingresso nella società, abbia accettato nei rapporti con l’altro socio i bilanci e i criteri contabili precedenti.
Il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono parti essenziali del bilancio, che viola il principio di chiarezza dell’art. 2423 c.c. quando non consenta ai destinatari di comprendere la natura e il contenuto delle poste [operazioni con parti correlate a condizioni non di mercato descritte in nota integrativa con il solo rinvio a un accertamento giudiziale in corso]. Chi impugna la delibera di approvazione per violazione del principio di chiarezza può limitarsi a produrre il bilancio e la documentazione allegata, mentre chi ne contesta la veridicità deve provare la falsità o l’erroneità delle poste.
Non viola i principi di redazione del bilancio la mancata iscrizione del credito della società conferitaria verso il socio conferente per il conguaglio del conferimento quando tale credito sia stato estinto, nell’ambito di una più ampia regolazione dei rapporti infragruppo, per compensazione legale con debiti reciproci, rilevabile in bilancio ai sensi dell’art. 2423 ter, comma 6, c.c. e del principio contabile OIC 19, senza necessità di un accordo tra le parti; la successiva dichiarazione di nullità del bilancio dell’esercizio in cui la compensazione è stata contabilizzata non incide sui bilanci successivi, se fondata su vizi diversi.
Ai fini dell’accertamento della perdita del capitale, il credito verso un debitore ammesso a concordato preventivo va svalutato nel bilancio dell’esercizio in cui è intervenuta l’omologazione, sicché la svalutazione eseguita tardivamente dagli amministratori non sposta il momento in cui il capitale deve ritenersi perduto.
Gli amministratori che, perduto il capitale, eseguano pagamenti preferenziali in favore di alcuni creditori rispondono verso i creditori sociali del danno così arrecato, perché dopo la perdita del capitale devono gestire la società in funzione meramente liquidatoria e nel rispetto della par condicio creditorum; risponde in solido anche il consigliere che abbia partecipato alla cogestione [vendita dell’immobile sociale a una società costituita dagli stessi amministratori, con incasso del prezzo da parte di uno di essi in compensazione con un proprio credito da socio, e destinazione del corrispettivo della cessione di un ramo d’azienda al pagamento di creditori selezionati].
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti negli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. [nella specie, s.a.s. cancellata dal registro delle imprese prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con appello proposto dal socio accomandatario].
In merito alla valutazione di ammissibilità dell’appello, nella giurisprudenza della Suprema Corte è divenuto ius receptum il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all'articolo 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalla argomentazioni che la sorreggano.
L’appello deve necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Dunque, i motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deve individuare le parti di cui viene richiesta la riforma e gli errori da cui sono affette.
Pertanto, risulta inammissibile l’impugnazione della sentenza che si fondi solo sulla mancata ammissione delle prove, poiché non integra di per sé un motivo di appello. Occorre, invece, collegarle alla decisione e precisare come la loro ammissione avrebbe portato a una decisione diversa. In breve, si può ritenere che il motivo di appello sia specifico, quando, in base a un giudizio ex ante, l’eventuale fondatezza dell’argomentazione priverebbe di base logica la sentenza impugnata.
L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. Tale principio discende dalla natura delle società di capitali fornite di personalità giuridica, ed essendo a questa coessenziale una perfetta autonomia patrimoniale, ciò comporta la netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, così da essere i rispettivi patrimoni direttamente insensibili alle rispettive vicende. Coerentemente, alla normale limitazione del rischio economico per il socio all'ammontare del conferimento, corrisponde, nella normativa delle società di capitali, l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta dai propri organi rappresentativi, con le relative conseguenze patrimoniali passive. Ma la logica di tale sistema, altrettanto coerentemente, impone di ritenere, sul versante della titolarità dei diritti, che la società è l'unica titolare dei diritti, reali come di credito, ad essa spettanti, nascano questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173 cod. civ., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere comportanti qualsiasi tipo di danno, compiuti nei suoi confronti. Con la conseguente esclusiva legittimazione della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia prodotto effetti negativi sullo svolgimento dell'attività dell'ente e sul suo patrimonio. Una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche come possibile diminuzione del valore della sua quota e compromissione della redditività. Ma tale effetto costituisce un mero riflesso del danno subito dalla società, non configurandosi come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, bensì come conseguenza di fatto, non rilevante sul piano giuridico. Il risarcimento ottenuto dalla società, infatti, elimina automaticamente ogni danno per il socio. Il che pone in evidenza che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi di questa, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto. La partecipazione sociale - che attribuisce al socio tale complessa posizione contrattuale - nelle società di capitali si caratterizza, a sua volta, per un'autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale inesigibile, ma del tutto eventuale - che le consente di essere negoziata autonomamente da questo. Ma proprio tale autonoma negoziabilità, che acquista particolare evidenza e rilievo nel caso di società per azioni, nelle quali l'azione è l'unità base di misura della partecipazione ed è suscettibile di circolazione come titolo di credito, dimostra come essa sia un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto, inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende che riguardino quest'ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti e riflessi.
Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile soltanto quando contenga un effettivo e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; tale effetto è invece escluso quando l’assoluzione sia determinata dall’insufficienza degli elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all’imputato, e sia quindi pronunciata ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p. [nel giudizio promosso dalla società contro l’ex amministratore per la restituzione di somme mancanti dalla cassa sociale].
La sentenza penale prodotta tardivamente nel giudizio di primo grado [con la comparsa conclusionale, pur essendo stata depositata prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni] non può assumere rilievo nel giudizio di appello, perché l’art. 345, co. 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, vieta l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa a essa non imputabile, a prescindere dal loro carattere di indispensabilità. Grava inoltre sulla parte che invoca l’efficacia del giudicato penale l’onere di produrre la sentenza munita dell’attestazione del passaggio in giudicato.
La parte che, all’udienza fissata per la decisione sulle istanze istruttorie, chieda in via preliminare la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e insista solo in subordine nelle proprie istanze istruttorie rinuncia in via principale a queste ultime; il mancato richiamo delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni ne rivela comunque l’implicito abbandono, sicché esse non possono essere riproposte in appello.
L’art. 1967 c.c. impone che la transazione, nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 1350, n. 12, c.c., sia provata per iscritto. Quando la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem è esclusa la prova del contratto mediante testimoni o presunzioni, mentre restano ammissibili la confessione, l’interrogatorio e il giuramento. Se la stipula della transazione e il suo contenuto sono pacifici tra le parti, il giudice deve tenerne conto anche in mancanza di un atto sottoscritto dai contraenti, purché dal contesto sia possibile desumere le reciproche concessioni fatte per porre fine a una lite o prevenirla; a tal fine è inidonea una comunicazione [via e-mail] che richiami la transazione senza consentire di ricostruirne i termini.
L’asserzione contenuta in un capitolo di prova formulato dal difensore costituisce una mera ammissione del difensore e non una confessione della parte; in ogni caso, per il principio di inscindibilità delle dichiarazioni del confitente di cui all’art. 2734 c.c., essa va considerata unitamente alle ulteriori circostanze affermate nella medesima dichiarazione [quale la rinuncia della controparte al proprio credito].
La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione e, come tale, vincola il giudice circa la veridicità del fatto medesimo, sempre che sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza.
Al creditore che ha ricevuto il pagamento non è consentito eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza.
Il soggetto economico che provvede all’intrattenimento dei propri ospiti con proiezioni cinematografiche esercita un diritto di sfruttamento delle opere che ne integra una utilizzazione economica ed è quindi tenuto a versare un equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori.
La facoltà di stipulare accordi economici, generalmente riconosciuta alle associazioni sindacali, non comporta la facoltà di riscuotere i compensi e quindi l’art.84 Lda non attribuisce all’IMAIE una rappresentanza sostanziale, finalizzata alla riscossione, alla quale possa ricollegarsi, in forza dell’art.167, una rappresentanza processuale. Ne consegue che tale rappresentanza possa riconoscersi esistente solo in presenza di un espresso mandato, quale quelli conferiti all’IMAIE dai singoli interpreti o esecutori.
La legge sul diritto di autore contiene norme specifiche che, in un’ottica di tutela dei diritti che ne costituiscono l’oggetto, sono dirette, in deroga ai principi che regolano il processo, a facilitare l’attività di individuazione e di accertamento delle violazioni, anche nel corso del giudizio; in particolare l’art.156 bis. Il riconoscimento, nel caso concreto, alla parte che abbia agito a tutela del proprio diritto, della facoltà di avvalersi degli strumenti di indagine previsti dalla disposizione, è condizionato, prima ancora che dall’assolvimento dell’onere di individuare i documenti, gli elementi o le informazioni detenuti dalla controparte che è necessario acquisire, da un giudizio circa la ragionevole possibilità di desumere, dagli elementi di giudizio forniti, la fondatezza delle domande.
Il Reg. 510/2006 pone le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana; prevede in particolare la necessità della rispondenza del singolo prodotto ad un disciplinare, le modalità per la sua registrazione, i controlli di corrispondenza, ecc. L’art.13, 1° comma, assicura poi alle denominazioni registrate un’ampia tutela contro tutte le attività che possano trarre in inganno i consumatori circa l’origine di un prodotto e la sua appartenenza a quelli protetti. Si limita tuttavia ad individuare in modo più o meno generico alcune modalità attraverso le quali possono essere violati i diritti nascenti dalla registrazione e l’elenco non è esaustivo, come dimostra chiaramente la disposizione di chiusura posta dalla lettera d). La formulazione della norma, così come la mancata diretta previsione degli strumenti deputati a soddisfare le esigenze di protezione, sono chiari indici della volontà del legislatore comunitario di rimettere ai singoli stati la tutela degli interessi protetti, in conformità ai principi e ai criteri ivi esposti, ma nulla il regolamento dispone circa le modalità attraverso le quali tale tutela debba essere realizzata, che restano pertanto di competenza del singolo stato.
L’art.13 del regolamento 510/06 contiene una indicazione alquanto generica dei comportamenti vietati, caratterizzati unicamente dalla loro idoneità a consentire l’indebito sfruttamento della reputazione della denominazione protetta. La predisposizione di una disciplina sanzionatoria, che non può che essere specifica nella determinazione delle condotte sanzionate, non può prescindere dalla fissazione degli eventuali presupposti di offensività delle condotte e dalla individuazione delle condizioni in presenza delle quali le stesse non debbano essere soggette a sanzione. Poiché il riferimento, nell’etichettatura, ad una o più denominazioni protette può anche non integrare, a determinate condizioni, un indebito sfruttamento della loro reputazione, il limite posto all’applicazione della sanzione, mediante il riferimento ad un preventivo controllo della legittimità della condotta, costituisce una modalità di delimitazione dell’ambito dell’illecito - in conformità alla portata e alla ratio della disposizione regolamentare - che non esula dall’oggetto della delega legislativa.
L’indicazione, da parte della Commissione, delle condizioni che potrebbero rendere lecita la menzione della denominazione registrata “all'interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi” non implica alcuna posizione della Commissione medesima sulle modalità di verifica delle predette condizioni.
Il D.Lgs 19/11/2004, n.297 non impone l’inserimento di indicazioni ulteriori o diverse nel confezionamento delle etichette ma sanziona la commercializzazione di prodotti nelle cui etichette siano inseriti, su iniziativa del produttore, indicazioni – non previste dalla direttiva – idonee a violare le esigenze di tutela poste dal regolamento 510/06.
Il divieto, sanzionato dal Decreto legislativo, di fare riferimento, nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, ad una o più denominazioni protette, è compatibile con la Dir. 200/13/CE, la quale prevede espressamente, all’art.18, la possibilità che gli stati membri vietino il commercio dei prodotti alimentari, pur conformi alle norme ivi previste, quando le disposizioni nazionali non armonizzate siano giustificate da motivi “di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale”. Ne consegue altresì che anche l’autorizzazione consortile preventiva, la quale integra una mera possibilità di deroga al divieto di commercializzazione e quindi una sua limitazione, giustificata da una preventiva valutazione di legittimità del riferimento alla denominazione protetta, non contrasta né interferisce con la citata normativa comunitaria.