La notifica dell'atto di appello eseguita presso il procuratore revocato e sostituito in primo grado è nulla e non inesistente e, come tale, suscettibile di sanatoria, con conseguente necessario accoglimento della richiesta di rinnovazione della notifica.
La reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: 1) che la dichiarazione sia effettivamente inesatta o reticente; 2) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; 3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Deve, quindi, considerarsi inesatta e reticente la dichiarazione resa dagli assicurati “di non aver ricoperto cariche sociali presso società attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili procedure”, quando detta circostanza, pacificamente, non corrisponde al vero. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, va rilevato che sussiste il dolo, o comunque la colpa grave, quando il contraente “abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato”. In particolare è stata dalla giurisprudenza riconosciuta esistente tale condizione psicologica, anche in mancanza di un vero e proprio intento fraudolento, nei casi in cui la divergenza tra la realtà e la dichiarazione resa non potesse essere sfuggita al contraente a causa dell’inequivoca natura delle informazioni richiestegli.
L'onere imposto dall'art. 1892, c.c., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione
Come rilevato da Cass. 27/08/2013 n. 19583, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, che va considerata in relazione all'esito del giudizio, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio; tale esito non muta per il fatto che sia stata ritenuta infondata un'eccezione processuale opposta dalla parte vittoriosa sul merito (vedi in senso conforme Cass. 2473/2009).
Come affermato in motivazione da Cass. 4925/2013 , la richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 non è soggetta a preclusioni proprio in quanto il giudice può pronunciare anche d'ufficio la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi della norma menzionata. Ne consegue che il richiedente ben può formulare specifica istanza sul punto anche all’udienza di precisazione delle conclusioni.
La ratio dell'istituto di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. è assolutamente pubblicistica, come è confermato dalla natura sanzionatoria della condanna e come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 152/2016, trattandosi di un presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell'interesse collettivo a un adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale. Il quantum della sanzione da irrogare deve, peraltro, considerarsi del tutto discrezionale, dovendo solo osservare il criterio equitativo con l'unico limite della ragionevolezza.
Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 2293), alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (in applicazione di tale criterio è stata confermata l’irrilevanza, ai fini di ritenere la sussistenza di effettivi utili rivendicabili dai soci, del contenuto delle dichiarazioni fiscali della società e, quindi, anche delle "variazioni in aumento" apportate ai sensi della normativa fiscale in tali dichiarazioni).
L'art. 2289 comma 4 c.c. prevede che, salvo quanto è disposto dall'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Sulla base di ciò e considerato che la obbligazione di liquidare la quota al socio uscente ha, sin dall'origine, ad oggetto una somma di denaro, ne deriva che la data di scadenza dell'obbligazione pecuniaria deve ritenersi fissata per legge e che, quindi, non necessita di messa in mora, ai sensi dell'art. 1219, n. 3, c.c.
Trattandosi di debito di valuta, sulla somma capitale spetta al socio il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c., che può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
La sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori presuppone il contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune; ne consegue che non vi può essere concorrenza se una delle due imprese ha formalmente o di fatto cessato, definitivamente, la propria attività.
La cessazione dell’attività di impresa, determinata dall’incapacità di sostenerne i costi, non integra inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e non costituisce di per sé fonte di responsabilità dell’amministratore.
Per individuare il momento da cui far decorrere la responsabilità dell'amministratore non è rilevante la data del bilancio che ha evidenziato la situazione di deficit ma rileva, invece, l'epoca in cui l'amministratore sia divenuto consapevole (o non avrebbe potuto non esserlo) della situazione di insolvenza in cui versa l'ente ed abbia omesso di convocare l'assemblea così consentendo una dannosa prosecuzione dell'attività d'impresa, causando l'aggravamento della situazione debitoria.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge a carico degli amministratori di una società, innanzitutto quello di una regolare e completa tenuta delle scritture contabili secondo principi di chiarezza e veridicità, rende possibile operare una valutazione di responsabilità dell'amministratore anche in via presuntiva, soprattutto qualora l'incompletezza contabile sia tale da assurgere a vera e propria omissione, rendendo di fatto impossibile fornire la prova del nesso di causalità tra il danno e la condotta dell'amministratore.
Non è considerabile quale società con un termine di durata “oltremodo lontano nel tempo” e “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale” una s.r.l. per la quale l'atto costitutivo prevede una durata di 48 anni e mezzo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2473 c.c.. Detto periodo non è affatto un periodo abnorme, rientrando nelle aspettative di durata ordinaria di una S.r.l., con la conseguenza che non si pone questione di esaminare se il termine di durata della società appellata trovi giustificazione in un determinato progetto imprenditoriale risolvendosi, diversamente, in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato, in quanto accertamento necessario solo in presenza di un termine di durata eccessivo.
La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.
Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente.
Ciò si verifica quando lo storno viene realizzato con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione.
Non sono ammissibili prove orali relative a un contratto di affitto di azienda.
Rientra nella nozione di giusta causa che legittima la revoca degli amministratori di società di persone ogni situazione che venga a pregiudicare la gestione sociale.
Possono venire in considerazione tanto condotte contrarie ai doveri dell'amministratore, quanto accadimenti che di per sè vengano a determinare la materiale impossibilità per costui di porre in essere convenientemente l'attività di gestione. In generale si può fare riferimento ad ogni fatto costituente violazione di obblighi di lealtà, correttezza e diligenza da parte dell'amministratore, tale da incidere in modo negativo sul carattere fiduciario connesso alla carica.
La prova del valore della quota di liquidazione del socio escluso in una società di persone grava sul socio richiedente in conformità al principio generale per cui ogni qualvolta un soggetto agisce in giudizio
per far valere un diritto di credito ha l’onere di dimostrare l’esistenza, nonché la titolarità del relativo obbligo in capo al convenuto.
L'avviamento commerciale si sostanzia in un fattore di redditività, derivante da un complesso di elementi che, se pure cronologicamente attualizzati al momento dello scioglimento del rapporto, si fondano sui risultati economici delle passate gestioni e sulle prudenti previsioni dei futuri rendimenti, e si traduce nella probabilità, proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, derivanti dall'apporto conferito dal socio recedente e consolidatosi come componente del patrimonio sociale. Pertanto, salvo diversa dimostrazione, non si può riconoscere l'esistenza di un avviamento commerciale quando il socio sia stato escluso entro un breve lasso di tempo dall’apertura dell'attività commerciale.
L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.