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Scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea: presupposti e nomina giudiziale del liquidatore
Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per...

Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.

Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.

In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.

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Revoca cautelare dell’amministratore unico
La revoca cautelare dell’amministratore ai sensi del combinato disposto degli articoli 700 c.cp. e 2476 comma 3 c.c. può essere...

La revoca cautelare dell’amministratore ai sensi del combinato disposto degli articoli 700 c.cp. e 2476 comma 3 c.c. può essere disposta quando vi sia fondato motivo di rilevare gravi irregolarità nella gestione della società e vi sia urgenza di provvedere. Si deve procedere alla predisposizione di misure meno radicali di una revoca se le condotte rilevate non sono da considerarsi irregolari, ma al più censurabili nel merito.

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L’approvazione di bilanci irregolari non integra la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c.
La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non...

La concorrenza sleale ex art. 2598, comma 3, c.c. può configurarsi anche mediante la violazione di norme imperative, ma non ogni violazione di tali norme integra automaticamente concorrenza sleale. Affinché la trasgressione rilevi ai fini della concorrenza sleale, è necessario che essa si concretizzi in un comportamento concorrenziale e affinché si qualifichi come professionalmente scorretto è necessario che sia usata come mezzo al fine e incida direttamente sull’assetto del mercato. L’approvazione di bilanci irregolari, di per sé, non rappresenta un atto di concorrenza e, in mancanza di una finalizzazione diretta e funzionale al conseguimento di un vantaggio competitivo a danno dei concorrenti, non è riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 2598, comma 3, c.c. Eventuali benefici sul piano concorrenziale risultano pertanto irrilevanti, trattandosi di effetti meramente indiretti derivanti da scelte contabili perseguenti finalità diverse e più ampie.

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Sviamento di clientela tra patto di non concorrenza e illecito extracontrattuale
Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità...

Nel caso in cui siano poste in essere condotte di concorrenza sleale queste possono al contempo dar luogo a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilità contrattuale può derivare tanto da un patto di non concorrenza contenuto in un contratto di mandato di conferimento di incarico di agente, ove la clausola rispetti i requisiti di cui agli artt. 2596 c.c. e 1751 bis c.c., quanto da un accordo di collaborazione con altra società in cui sia previsto il divieto ai contraenti di indirizzare proposte alla clientela dell’altra parte. La responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. per sviamento di clientela sussiste solo allorquando il tentativo del concorrente di sviare la clientela, che di per sé rientra nel normale gioco della concorrenza, avviene sfruttando mezzi contrari alla correttezza professionale, subdoli e ingiusti, sfruttando indebitamente le informazioni riservate di proprietà dell’altra parte. E ciò si può desumere che avvenga allorquando la perdita di clientela a favore dell’altra parte abbia caratteri di sistematicità e sia quantitativamente molto rilevante. In questi casi il danno va parametrato alla proiezione dei ricavi perduti negli esercizi successivi dalla parte che ha subito lo sviamento di clientela.

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Azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore: clausola compromissoria e regime della prescrizione
Il tribunale ordinario è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità, cumulativamente promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146...

Il tribunale ordinario è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità, cumulativamente promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. (o dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 206 l.f. nel caso di liquidazione coatta ammnistrativa), pur in presenza di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e gli amministratori.

L’azione di responsabilità esercitata ai sensi dell’art. 146 l. fall., così come quella di cui all’art. 206 l. fall., cumula le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., che tuttavia conservano la propria natura e i propri diversi presupposti anche per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione. Invero, l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2949 c.c. e il termine di prescrizione dell’azione sociale è sospeso finché gli amministratori sono in carica, ai sensi dell’art. 2941 n. 7 c.c.; mentre il termine di prescrizione dell’azione dei creditori decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti è oggettivamente percepibile. Il termine di prescrizione diviene decennale allorquando gli illeciti contestati agli amministratori siano sono astrattamente idonei a configurare fattispecie di reato (nel caso di specie la Curatela contestava la sussistenza degli illeciti di bancarotta, esclusi però per assenza di prova dell’elemento soggettivo intesa quale volontà del fallimento o alla prevedibilità del dissesto come effetto delle condotte pregiudizievoli)

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Responsabilità dell’amministratore unico di s.p.a. per mala gestio
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo...

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente sia l’azione di responsabilità nell’interesse della società (ex art. 2393 c.c.), sia quella prevista nell’interesse dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.).

La ricezione da parte dell’amministratore, entro i cinque anni successivi alla cessazione dalla carica, di una diffida stragiudiziale contenente i medesimi addebiti formulati in giudizio interrompe il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità (ex art. 2393 c.c.).

In tema di azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), a fronte della presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricade sull’amministratore che sollevi la relativa eccezione la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza di uno stato di incapienza patrimoniale oggettivamente percepibile.

Incorre in responsabilità per mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., sub specie di contratto concluso con sé stesso in danno della società amministrata, l’amministratore unico di s.p.a. che acquista a titolo personale quote della società controllata, a un prezzo troppo basso rispetto al reale valore di mercato. Ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo è sufficiente la colpa desumibile dalla conoscibilità del reale valore di mercato del bene oggetto dell’operazione [nel caso di specie, sussiste in ragione del controllo, diretto e indiretto, esercitato dall’amministratore su entrambe le società coinvolte nell’operazione].

La colpa rilevante ai fini della responsabilità per mala gestio sussiste quando l’amministratore era nella condizione, se non di conoscere, quantomeno di poter conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la minusvalenza che l’operazione avrebbe generato in capo alla società.

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Associazione in partecipazione: requisiti e prova
Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli...

Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano in sé stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.

In tema di associazione in partecipazione, grava su chi ne invoca l’esistenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto, e in particolare la pattuizione della partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa [nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, il versamento di somme avvenuto a titolo di acconto in vista del futuro acquisto di unità immobiliari conduce alla qualificazione del rapporto come preliminare di compravendita e non come associazione in partecipazione].

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Elementi costitutivi del periculum in mora nel sequestro conservativo
Nell’azione cautelare di sequestro conservativo, promossa sul presupposto della sussistenza del fumus boni iuris di condotte integranti mala gestio e...

Nell'azione cautelare di sequestro conservativo, promossa sul presupposto della sussistenza del fumus boni iuris di condotte integranti mala gestio e dunque idonee a configurarne la responsabilità risarcitoria ex 2476 c.c., nella valutazione della sussistenza del periculum in mora il giudice può fare riferimento ai criteri oggettivi e soggettivi, alternativamente tra loro.

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Azione di responsabilità contro gli amministratori e danno indiretto
Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con...

Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con la conseguenza che solo nel caso in cui dalla prospettazione della stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore, si potrà parlare di carenza di legittimazione attiva (ovvero, specularmente, passiva). Sussiste la legittimazione attiva dell’attore per il solo fatto che egli prospetta di essere titolare del diritto al risarcimento di un danno che afferma di avere patito, indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, della prospettata responsabilità del convenuto (di riflesso, sussiste anche la legittimazione passiva del convenuto, individuato dall’attore quale soggetto responsabile del danno da quest’ultimo lamentato).

L’azione di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. spetta ai soggetti terzi che si dicano direttamente danneggiati dall’operato degli amministratori e differisce dall’azione sociale di responsabilità (comma 1 art. cit.) vertendosi, a differenza di quest’ultima, in un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale; pertanto, ove i terzi alleghino che determinati atti gestori hanno causato loro un danno diretto ed immediato, sono onerati della prova piena della condotta illecita (dolosa o colposa) posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri connessi alla carica rivestita, del danno diretto causato al patrimonio del singolo, nonché del nesso causale tra gli addebiti formulati e il danno patito.

Costituisce danno indiretto, e come tale non risarcibile, quello lamentato dal socio di una s.r.l., consistente nella svalutazione del valore della propria partecipazione sociale in conseguenza della diminuzione di valore del compendio della s.r.l., che si allega essere stato causato da atti lesivi addebitati agli amministratori di un’altra società. Pertanto, a prescindere dalla prova della conoscibilità in capo agli amministratori del compimento di tali atti lesivi dell’integrità del compendio – e cioè a prescindere dall’esame nel merito degli addebiti di mala gestio – non può trovare applicazione l’istituto di cui al comma 7 dell’art. 2476 c.c., dal momento che il danno lamentato dal socio consiste nel mero riflesso del pregiudizio sul patrimonio sociale.

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Patto parasociale e trasferimento coattivo di quote sociali ex art. 2932 c.c.: irrilevanza del mancato nulla osta amministrativo
La mancanza del nulla osta dell’amministrazione concedente non impedisce la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in...

La mancanza del nulla osta dell’amministrazione concedente non impedisce la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in quanto il rilascio di tale nulla osta da parte dell'amministrazione concedente non costituisce una condizione di efficacia dell’obbligo di cedere, quanto piuttosto una condizione di efficacia del contratto di cessione da stipulare in adempimento dell’obbligo.

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La contraffazione del marchio implica un utilizzo del segno
L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art....

L’esercizio dell’azione di decadenza ai sensi dell’art. 122 c.p.i. richiede un interesse ad agire assimilabile a quello di cui all’art. 100 c.p.c., dovendo quindi l’interesse ad agire essere concreto e attuale, cosa che postula un rapporto di concorrenzialità perlomeno potenziale in ordine alle possibili attività espansive di chi invoca la decadenza.

L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito; tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.

Quando la domanda principale di decadenza per non uso non richiede alcuna istruttoria, essendo il non uso ammesso dalla stessa convenuta, la corrispondente domanda riconvenzionale di contraffazione (così come la conseguente domanda risarcitoria) formulata dalla convenuta è inammissibile, con esclusione del simultaneus processus, in quanto avrebbero richiesto l’assunzione delle prove dedotte dalla convenuta (esibizione delle scritture contabili e c.t.u. contabile), con un’ingiustificata dilatazione delle attività processuali, dei loro tempi e dei loro costi.

La contraffazione del marchio implica e richiede un qualche utilizzo del segno e, poiché analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., si deve escludere che la mera registrazione di un marchio, ancorché confondibile con quello anteriore altrui, costituisca contraffazione o concorrenza sleale, ciò anche in ragione del fatto che il mero ottenimento della privativa è già adeguatamente sanzionabile con la nullità della registrazione.

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