In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che i creditori possono fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto, dunque, è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: a) l’esistenza del credito, b) l’inadempimento di esso da parte della società, c) la condotta dolosa o colposa del liquidatore che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari, d) il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.
In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti.
In tema di responsabilità del liquidatore, l’assenza di prova di una effettiva liquidità, nonostante l’indubbia irregolarità formale del comportamento del liquidatore, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio a carico del ricorrente quanto al nesso di causalità tra tale condotta e il danno lamentato da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda.
La contumacia del convenuto non consente di statuire in ordine alle spese di lite secondo criterio di soccombenza, in quanto la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto
Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. Così individuato l’oggetto necessario della cessione, ai sensi dell’art. 2560 c.c. è richiesto per la stessa il requisito della forma scritta non ad substantiam ma solo ad probationem. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova. Tuttavia, l'art. 2556 comma 1 c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è invece applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite. Ciò rilevato, allora, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi può essere data anche con testimonianze e presunzioni.
In caso di cessione di azienda, l'art. 2560 comma 2 c.c. stabilisce che risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l’acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con la precisazione che la norma de qua opera solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Si tratta, dunque, di una disposizione che mira a tutelare l'interesse dei terzi creditori, già titolari di posizioni creditorie verso il cedente, inerenti all'esercizio della sua attività d'impresa, dal pericolo di veder diminuita o comunque modificata in peius la propria garanzia patrimoniale in conseguenza di una vicenda come quella della cessione di azienda. Interesse bilanciato, in una ottica di contemperamento, con l'interesse del cessionario a tutelare la sua buona fede e quindi a non rispondere di debiti dei quali non poteva avere, preventivamente, al momento dell'acquisto, una adeguata conoscenza. La scelta poi di ancorare il discrimine all'elemento obiettivo dell'iscrizione dei debiti nei libri contabili si pone in ragione di una ottica di certezza e di garanzia dei traffici commerciali. Pertanto, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che la conoscenza dell'esistenza dei debiti sussisteva comunque in capo all'acquirente medesimo. Né di contro, in presenza di iscrizione, l'acquirente potrebbe addurre di non averne avuta conoscenza.
Deve ritenersi che la disciplina delineata dall'art. 2560 comma 2 c.c. operi esclusivamente sul presupposto dettato dall'art. 2556 c.c. e cioè che la cessione tra le parti sia stata formalizzata a mezzo atto di scritto, non operando invece nell'ipotesi di cessione di fatto e quindi nel caso in cui essa sia stata deformalizzata. La ratio di fondo, infatti, che regola l'intero impianto normativo della cessione di azienda dettato dagli art. 2556 e ss. c.c. è quella, se da un lato, di non ostacolare la circolazione degli apparati produttivi, allo stesso tempo di assicurare che tali trasferimenti avvengano in una ottica quanto più trasparente e pubblicizzata, al fine di garantire che non vengano lesi i soggetti terzi, titolari di posizioni giuridiche su cui la fattispecie de qua potrebbe incidere. Ebbene, in questa prospettiva di profonda garanzia per i soggetti terzi, il criterio dell'iscrizione del debito nei libri contabili si pone come riduzione di tale regime di favore, in quanto pone una condizione limitativa alla responsabilità solidale del terzo cessionario. Tuttavia, tale ottica può dirsi giustificata solo sul presupposto che anche la vicenda circolatoria dell'azienda sia stata oggetto di adeguata pubblicità da parte delle parti nei confronti del terzo. L'art. 2556 comma 2 c.c. dispone, infatti, all'uopo che il contratto di trasferimento sebbene da redigersi per iscritto solo ad probationem, ove redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata debba comunque essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese; ed è dal momento di tale iscrizione, che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, che ha effetto nei confronti del terzo anche la cessione di crediti relativi all'azienda ex art. 2559 c.c. Ne discende, pertanto, un quadro normativo in cui la cessione d'azienda non viene ostacolata dalla necessità di particolari forme scritte ma, allo stesso tempo, si ritiene di dover tutelare la posizione dei terzi, che d'altronde possono provare l'avvenuta cessione con ogni mezzo probatorio; dovendo, così ritenersi che le limitazioni poste dall'ordinamento alla tutela delle loro posizioni giuridiche (vedi limitazione della responsabilità solidale ai debiti iscritti nei libri contabili) possano operare solo nel caso in cui alla vicenda circolatoria sia stata data a monte adeguata pubblicità, perché solo su tale presupposto di partenza gli stessi potranno adeguatamente attivarsi a tutela delle loro ragioni.
Il dovere del socio alla riservatezza, nella quale è compreso anche il profilo di un eventuale inadempimento colposo (ad esempio per aver colposamente consentito l’accesso ai documenti), una volta che ha ricevuto la documentazione, è insito nella lettera dell’art. 2476, comma 2, c.c.
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.
In presenza di un contratto autonomo di garanzia, il principio generale è che il creditore può procedere all’escussione della garanzia indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante. La garanzia “a prima richiesta”, infatti, comporta che il pagamento debba essere effettuato su semplice richiesta del beneficiario, senza che possano essere opposte, in via immediata, le eccezioni relative al rapporto principale. L’eventuale indebita percezione della somma potrà essere fatta valere solo successivamente dal debitore, mediante azione di ripetizione. Tale meccanismo attribuisce dunque al creditore (anche solo asserito) la possibilità di incamerare la somma garantita come se si trattasse di una cauzione, trasferendo sul debitore l’onere di agire giudizialmente per ottenerne la restituzione, e ponendolo quindi nella posizione processuale – meno favorevole – di attore.
La giurisprudenza ha tuttavia individuato un limite a questo principio, riconoscendo la proponibilità della cosiddetta “exceptio doli generalis”, invocabile sia dal garante (tipicamente l’istituto bancario) sia dal debitore. Si tratta di un’eccezione di origine pretoria, configurabile nei casi in cui l’escussione risulti manifestamente fraudolenta, ad esempio perché fondata su un credito già estinto, su un titolo inesistente o comunque su pretese palesemente abusive.
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., il ricorrente ha l’onere di allegare, con chiarezza e precisione, i fatti posti a fondamento della domanda e la sussistenza del periculum in mora, cioè la minaccia di un pregiudizio attuale e irreparabile, la cui carenza è ragione sufficiente per il diniego della tutela cautelare d’urgenza.
Data la natura costitutiva dell’azione di annullamento, fondata su un diritto potestativo cui corrisponde non un obbligo di prestazione ma una posizione di mera soggezione della controparte, non sono ipotizzabili atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione dell’azione.
La contestazione nei confronti dell’operato dell’amministratore non seguita dalla chiara enunciazione della pretesa creditoria e dalla intimazione ad adempiere costituisce un atto privo di efficacia interruttiva della prescrizione.
La prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui si produce l’evento lesivo e dunque il danno diretto nel patrimonio del socio.
I crediti per il rimborso dei finanziamenti effettuati dal socio, da considerare postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., non possono essere compensati con i debiti verso la società poi fallita, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Insorta la comunione fra gli eredi comproprietari di una quota del capitale sociale di una S.r.l., in seguito alla nomina di un rappresentante comune per procedere ad una gestione unitaria della compartecipazione nella società e al fine di individuare un unico interlocutore con la società medesima, permane la necessità del rappresentante comune fino a che non sia intervenuto il frazionamento della compartecipazione ereditata attraverso la divisione formale dell’eredità e l’attribuzione di una porzione definita della quota a ciascun erede.
Non è privo di interesse un reclamo presentato al solo fine della condanna alle spese, proponendo un reclamo dopo che tutti i beni concreti della vita sono stati consegnati.
Ai sensi dell’art. 2712 c.c. il disconoscimento delle riproduzioni fotografiche, per essere efficace, deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
L’art. 2396 c.c. - unica norma esplicitamente dedicata alla figura di direttore generale - è contenuta nell’ambito della disciplina delle società per azioni, ma è opinione condivisa, in dottrina e giurisprudenza, che possa applicarsi ed estendersi anche alle s.r.l.
In generale, ciò che caratterizza la figura del direttore generale è la spiccata autonomia finanziaria e funzionale, a prescindere dalla circostanza, pure non infrequente, che la medesima persona rivesta anche la qualità di lavoratore dipendente, legata da rapporto di lavoro subordinato all’interno della medesima società nella quale assuma poi l’incarico di direttore generale, sicché, tornando alla questione della competenza, per radicare la competenza presso il Tribunale delle Imprese occorra valutare se, nel caso concreto, l’azione esercitata attenga o meno al corretto svolgimento delle mansioni discendenti dal rapporto di lavoro subordinato facente capo al direttore generale medesimo. Ove così fosse, l’azione andrebbe proposta avanti al giudice del lavoro, attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396 c.c..
il legislatore nell'art. 2396 c.c., non ha offerto una definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la responsabilità di tale soggetto alla sua posizione apicale all'interno della società, desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. Al di fuori di queste ipotesi non sussiste un preciso supporto normativo che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità proprio della figura nominata di direttore generale ad altre ipotesi vicine a quella considerata dal legislatore. Il tentativo di procedere ad un'interpretazione estensiva od analogica della disciplina di legge urta contro la circostanza che manca il tertium comparationis, perché, come s'è detto, il legislatore non ha fornito la nozione intrinseca di direttore generale collegata alle mansioni svolte ed ogni determinazione del contenuto di tali mansioni in difetto di un sicuro parametro normativo di riferimento diviene arbitraria, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto. Se, dunque, la norma deve intendersi di stretta interpretazione, atteso il rigoroso regime di responsabilità al quale il soggetto in posizione apicale viene ad essere sottoposto laddove le mansioni affidategli siano sussumibili nella nozione di direttore generale, appare chiaro che non è sufficiente un mero atto di conferimento generico dell’incarico, essendo altresì necessario un atto di delimitazione dei poteri. D’altronde, a sostegno della necessità di un ulteriore atto organizzativo, relativo alla delimitazione degli specifici poteri/mansioni conferite, si evidenzia come la presenza di questo funzionario, con competenza definita generale, presuppone una ripartizione dell’impresa in una pluralità di settori rispetto ai quali il direttore generale costituisce il vertice. Infatti, il direttore generale non dovrebbe essere l’autore del modello organizzativo, ma il controllore sulla sua idoneità funzionale; il modello dovrebbe essere elaborato dal consiglio d’amministrazione o dall’amministratore delegato e messo in opera dal direttore generale. La definizione degli indirizzi della gestione stessa compete in via esclusiva agli amministratori, mentre è propria dei direttori generali la loro attuazione, da un ruolo di vertice nella struttura organizzativa. L’assenza di tale atto organizzativo, volto alla concreta individuazione dei poteri e delle mansioni svolte dal direttore generale si riverbera, poi, sull’adempimento degli oneri probatori posti a carico della società. L’azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale, infatti, è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in tema di onere di allegazione e ripartizione degli oneri probatori di quella esercitabile nei confronti degli amministratori, di talché la società ha l’onere di dimostrare la sussistenza delle specifiche violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul direttore generale, come sugli amministratori e sindaci, l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.