L'art. 2275 prevede che laddove sia accertata dai soci l'esistenza di una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c. , si dia ingresso alla liquidazione con nomina di un liquidatore da parte degli stessi soci o in loro vece da parte del presidente del tribunale, senza che la fase della liquidazione possa essere ab origine elusa con irrituale dichiarazione di estinzione della società da parte del tribunale.
Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società sia stata posta in liquidazione, in quanto da un lato il mutato assetto normativo sotteso al regime liquidatorio mira alla conservazione del valore dell'impresa anche mediante l'esercizio provvisorio (altro…)
In ragione degli interessi anche di natura pubblicistica sottesi alla gestione coattiva delle società di capitali di cui all'art. 2409 c.c., le omissioni dell'amministratore giudiziale ed il mancato integrale risanamento della società costituiscono gravi e specifiche ragioni che legittimano la proroga ex officio del termine ordinatorio di durata della procedura di amministrazione giudiziaria e (altro…)
La cessione da parte di una società cooperativa attiva nel settore lattiero caseario del ramo d'azienda costituente la propria attività tipica non è da sola sufficiente ad integrare la volontà da parte dei soci a rinunciare allo scopo mutualistico tipico di tale forma societaria e quindi non ne consegue l'impossibilità oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva di conseguire l'oggetto sociale non potendosi dunque applicare la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. (altro…)
Il dichiarato fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile l'intervento di controllo di cui all'art. 2409 c.c., in quanto detta procedura concorsuale, spossessando la società dei propri beni e determinandone l'affidamento ad un pubblico ufficiale di nomina giudiziaria (altro…)
L’accertamento del ricorrere di una causa di scioglimento non rappresenta una «decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» e, pertanto, per l’approvazione della connessa delibera assembleare non è necessario il raggiungimento dei quorum rafforzati eventualmente richiesti dallo statuto per le decisioni di cui all’art. 2479, comma 2°, n. 5), c.c..
Sussiste la giusta causa di revoca dei liquidatori da parte del tribunale, su istanza dei sindaci, ex art. 2487, ult. co., c.c. qualora i liquidatori non adempiano agli obblighi connessi alla carica (nella specie, la giusta causa di revoca viene ritenuta sussistente in ragione della condotta omissiva dei liquidatori: (altro…)
E' legittima la modalità di voto elettronico per la nomina di organi sociali di una banca popolare presso appositi centri di voto appositamente predisposti, anche laddove il voto riguardi una proposta di deliberazione che non sia interamente contenuta nell'avviso di convocazione, dovendosi considerare rispettata la parità di trattamento degli investitori nel particolare ambito della società bancaria strutturata nella forma di cooperativa. (altro…)
E' legittimo il recesso esercitato dagli eredi del de cuius, sia ex art. 2469, co. 2 c.c. per il mancato gradimento da parte del socio ricorrente, sia ex art. 2473, co. 2 c.c. per la presenza di una clausola statutaria che, fissando il termine della durata della società (costituita nell'anno 2001) nell'anno 2100, equipara in sostanza la fattispecie a quella della società contratta a tempo indeterminato.