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Nullità delle delibere di s.r.l. sul compenso dell’amministratore artificiosamente verbalizzate senza convocazione dell’assemblea
Le delibere di s.r.l. [di attribuzione del compenso all’amministratore e socio unico] artificiosamente predisposte dall’amministratore in assenza di una formale...

Le delibere di s.r.l. [di attribuzione del compenso all’amministratore e socio unico] artificiosamente predisposte dall’amministratore in assenza di una formale e rituale convocazione e costituzione dell’organo competente, e da lui poi inserite nel libro dei verbali delle assemblee, sono affette da nullità, più correttamente che da inesistenza, rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 2379, co. 2, c.c. anche in assenza di un formale atto di impugnazione; esse non costituiscono pertanto idoneo titolo costitutivo del credito per compensi azionato in via monitoria dall’amministratore.

L’artificiosità delle delibere può essere desunta da una pluralità di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali la richiesta del compenso soltanto dopo la cessazione dei rapporti con la società, la mancata menzione delle delibere nella corrispondenza tra le parti, la loro emersione soltanto al momento della riconsegna del libro delle assemblee, privo di vidimazioni periodiche, rimasto fino ad allora nella disponibilità esclusiva dell’amministratore, la mancata iscrizione del debito nei bilanci degli esercizi di competenza e negli atti di cessione delle quote, l’assenza di prova della convocazione delle assemblee e l’attribuzione di un compenso sensibilmente superiore a quello degli esercizi precedenti senza ragione giustificativa.

La prestazione di garanzie in favore della società, che di per sé sola non costituisce chiaro sintomo di una partecipazione de facto alla società garantita, può essere valutata, ove corroborata da altri elementi probatori gravi, precisi e concordanti, dal giudice ai sensi dell’art. 2729 c.c. quale indice rivelatore della qualità di socio occulto del garante e, in ogni caso, dell’opacità dei rapporti intercorsi tra quest’ultimo e l’amministratore di diritto [con il quale fosse stato pattuito il trasferimento delle quote al solo valore nominale].

Il pagamento del compenso dell’amministratore può essere provato, anche in via presuntiva, dal saldo di fatture emesse, secondo una prassi concordata tra le parti, da una società di cui l’amministratore sia amministratore e socio, quando la corrispondenza riferisca espressamente tali fatture al compenso per la carica e il loro importo sia coerente con i compensi corrisposti in precedenza.

La condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone che l’iniziativa giudiziaria, oltre che infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza o un’ignoranza gravemente colpevole della sua inammissibilità.

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Modelli di utilità: novità e predivulgazioni su internet.
Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre...

Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego. Caratteristica giuridica del modello di utilità è, infatti, (anche) la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto, il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado "minore" di novità, migliorano l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore.

Il modello di utilità, quindi, richiedendo, come detto, un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore. Ne consegue che, al fine di riconoscere ad un modello di utilità un gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica. Sussiste, quindi, il requisito dell'attività inventiva in capo ad un brevetto quando il problema risolto dal medesimo non era in alcun modo menzionato nei documenti della tecnica anteriore, cosicché non vi è nulla nella "prior art" che possa portare la persona esperta del ramo a pensare a tale problema e, quindi, alla sua soluzione.

Un'invenzione è considerata nuova, a norma dell'art. 46 c.p.i., ogni qualvolta non è compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi l'insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l'invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto.

Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra pre-divulgazioni, ovvero comunicazioni dell'invenzione a terzi da parte dello stesso inventore prima del deposito della domanda di brevetto, e anteriorità, costituite da tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto. Le informazioni divulgate su internet o in banche dati online sono considerate come pubblicamente disponibili a partire dalla data in cui l’informazione è stata pubblicamente postata. Il Test per stabilire se un documento internet forma parte dello stato della tecnica prevede che, se prima della data di deposito o di priorità, un documento salvato sulla rete internet ed accessibile attraverso uno specifico URL poteva essere trovato con l’aiuto di un motore di ricerca pubblico utilizzando una o più parole-chiave tutte relative all’essenza del contenuto di quel documento e rimaneva accessibile a quell’URL per un periodo di tempo sufficientemente lungo affinché un membro del pubblico, ossia qualcuno che non avesse alcun obbligo di mantenere segreto il contenuto del documento, potesse avere accesso diretto e non ambiguo al documento.

Ove soddisfatte le condizioni postulate dal test, il documento va considerato come stato della tecnica reso disponibile al pubblico. Invece, se una delle condizioni non è soddisfatta, il suddetto test non permette di concludere se il documento in questione è stato reso disponibile al pubblico oppure no.

La pubblicazione del documento in un forum di discussione è, del resto, assimilabile ai post sul blog e costituisce condivisione sufficiente per appartenere allo stato della tecnica.

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Preteso inadempimento di contratto di distribuzione cinematografica
La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare...

La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare la risoluzione del contratto.

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Brevetto per invenzione o per modello industriale: tutele. Fra contraffazione (per interferenza) per equivalenti e concorrenza sleale
Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione...

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

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Alcune questioni in tema di recesso ed esclusione del socio di società di persone. Modalità di formazione della volontà dei soci nelle società di persone e trasformazione in società di capitali
La tempestiva opposizione presentata dal socio escluso ai sensi dell’art. 2287, co. 2 c.c. non determina la sospensione dell’efficacia della...

La tempestiva opposizione presentata dal socio escluso ai sensi dell’art. 2287, co. 2 c.c. non determina la sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione, essendo al riguardo necessario uno specifico provvedimento del tribunale.

Il recesso del socio, come può perfezionarsi per fatti concludenti, così può perdere efficacia, essendo del resto ammissibile nelle società di persone la revoca del recesso, data la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo tra i soci, che consente di manifestare una diversa volontà comune, tale da intendere rinnovata la partecipazione del socio receduto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’attrice non avesse perso la qualità di socio, essendosi gli altri soci e la società sempre comportati come se il recesso non fosse mai intervenuto, dal momento che non si era proceduto alla stima e alla liquidazione della quota, erano stati riconosciuti e liquidati gli utili di esercizio e la stessa attrice era stata convocata alle assemblee nonché inserita nelle dichiarazioni dei redditi della società].

Nelle società di persone, anche ai fini dell’adozione della delibera di trasformazione in società di capitali, non è necessario ricorrere al metodo assembleare né che la minoranza sia informata, consultata e convocata per assumere la deliberazione, essendo invece sufficiente che una decisione sia comunque assunta, in modo informale, tramite il raggiungimento di una maggioranza, dovuto all’espressione di più consensi, ancorché manifestati in tempi e in luoghi diversi.

L’art. 2500, comma 2 c.c. non esige che la delibera di trasformazione di una società di persone venga adottata in assemblea – come è invece richiesto per le modifiche statutarie delle società di capitali – dal momento che la disposizione richiama il contenuto, la forma e la pubblicità, non anche le modalità di assunzione della decisione di trasformazione.

La forma dell’atto pubblico implica al più l’adunanza dei soci, non l’osservanza del metodo assembleare [peraltro, nel caso di specie, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di trasformazione, il Tribunale ha rilevato che, anche a voler ritenere necessario il metodo collegiale, la delibera avrebbe dovuto considerarsi ugualmente valida, poiché i soci che avevano deciso la trasformazione rappresentavano la maggioranza sufficiente ad adottare la delibera, ai sensi dell’art. 2500-ter c.c.].

Una volta eseguiti gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2500 c.c., l’eventuale invalidità dell’atto di trasformazione non può più essere pronunciata e il provvedimento che statuisca positivamente sull’invalidità della delibera non può produrre alcun effetto caducatorio dell’atto di trasformazione.

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Retroversione degli utili nella liquidazione del danno da contraffazione di modello comunitario
Nella liquidazione del danno da contraffazione di un modello comunitario il criterio della retroversione degli utili va preferito a quello...

Nella liquidazione del danno da contraffazione di un modello comunitario il criterio della retroversione degli utili va preferito a quello del lucro cessante quando non ogni vendita del contraffattore si sia necessariamente tradotta in un mancato acquisto del prodotto originale [in particolare perché il prezzo di quest’ultimo è sensibilmente più elevato]. In applicazione di tale criterio, dal prezzo di rivendita al pubblico si sottraggono il prezzo di acquisto all’ingrosso del prodotto contraffatto e la quota corrispondente ai presumibili costi di commercializzazione, e il risultato si moltiplica per il numero dei prodotti contraffatti prodotti e venduti.

Ai sensi dell’art. 120 c.p.i., norma speciale rispetto agli artt. 18 ss. c.p.c., nei giudizi di contraffazione l’attore può scegliere tra il foro del convenuto e quello del luogo in cui i fatti sono stati commessi; quest’ultimo si determina in base alle regole sulla consumazione dell’illecito, avendo le azioni natura extracontrattuale, e coincide con il luogo in cui i prodotti contraffatti sono stati fabbricati, venduti o utilizzati. Quando il prodotto contraffatto è distribuito su tutto il territorio nazionale, l’attore può scegliere tra tutti i fori competenti ed è sufficiente, ai fini del radicamento della competenza, l’allegazione della commercializzazione del prodotto nel territorio del giudice adito.

Nei giudizi di contraffazione di un modello comunitario registrato il tribunale considera valido il modello, la cui validità può essere contestata unicamente con domanda riconvenzionale di nullità, ai sensi dell’art. 85 Reg. CE n. 6/2002; il modello non registrato si presume valido se il titolare prova la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 del Regolamento e indica in che cosa esso presenta carattere individuale, salva la contestazione del convenuto mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità. La generica contestazione dei requisiti di novità e individualità, senza elementi che provino la precedente divulgazione di prodotti identici o idonei a suscitare la medesima impressione generale, non vince la presunzione di validità.

Sussiste contraffazione del modello quando il prodotto del convenuto ne replica sia l’impostazione generale sia i dettagli che conferiscono carattere individuale, così da suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale simile, se non identica; differenze di dettaglio quasi impercettibili sono inidonee a produrre una diversa impressione generale.

La domanda di concorrenza sleale per imitazione servile e per contrarietà alla correttezza professionale ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. è assorbita dall’accertamento della contraffazione del modello quando l’attore non alleghi profili di illecito ulteriori e diversi da quelli già censurati sotto il profilo della contraffazione, presupposto imprescindibile per il concorso dei due titoli di responsabilità.

L’acquisto della merce contraffatta mediante operazioni regolarmente fatturate non esclude la responsabilità del distributore, perché l’osservanza delle leggi tributarie non dimostra l’ignoranza incolpevole della contraffazione; il produttore e il rivenditore che hanno concorso in eguale misura a cagionare il pregiudizio rispondono in solido del danno, e la domanda di manleva del rivenditore nei confronti del produttore va respinta in mancanza di prova delle garanzie asseritamente prestate, fermo il diritto di regresso verso il coobbligato.

La richiesta di ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti è priva di fondamento quando il distributore abbia dimostrato di averli già ritirati a seguito della prima contestazione stragiudiziale.

Le questioni relative all’indeterminatezza della domanda risarcitoria attengono al merito e non inficiano la validità dell’atto di citazione che indichi l’oggetto della domanda e i fatti e gli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni.

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Tutela di design non registrato nei confronti del (preteso) licenziatario – requisiti di tutela, divulgazione e valore artistico
Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda...

Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. quand’essa sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, oppure sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, ovvero non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.

L’art. 17 della direttiva 6/2002, statuendo che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro o con effetti in uno stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale stato”, consente di desumere che le suddette disposizioni si applichino esclusivamente ai disegni o modelli oggetto di registrazione, non essendo individuabile alcun appiglio normativo che consenta di estendere la tutela apprestata ai diritti d’autore anche ai disegni e ai modelli non registrati, quali quelli oggetto di causa, sulla base di una pretesa applicazione analogica non consentita dall’eccezionalità della normativa e, in ogni caso, non suffragata da alcuna risultanza probatoria.

Ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10 della l. 633/1941 si esige che l’opera di industrial design abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

La nozione di utilizzatore informato è intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto) e quella della persona competente in materia provvista di competenze tecniche approfondite. Pertanto, l’utilizzatore informato non ha, né tantomeno deve possedere le competenze di un esperto tecnico del settore di riferimento, bensì, utilizzando il prodotto per l’uso cui è destinato, è tuttavia dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

Ai fini della contraffazione di modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi di identità dei modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura” del modello.

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Riformulazione delle rivendicazioni in corso di causa come diritto potestativo del titolare del brevetto
Nel giudizio di nullità il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado, una...

Nel giudizio di nullità il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso (art. 79, comma 3, c.p.i.). Si tratta di un diritto potestativo di disposizione del diritto sostanziale, del quale il giudice prende atto, da esercitare in modo non abusivo né reiterato e secondo i canoni del giusto processo; è legittima la riformulazione proposta una sola volta prima del completamento della consulenza tecnica, in tempo utile per sottoporla al consulente.

La rivendicazione riformulata può accogliere caratteristiche tratte dalla descrizione, poiché il riferimento alle figure contenuto nella descrizione ha di regola valore esplicativo e la descrizione può contenere insegnamenti più generali di quelli oggetto di una specifica rivendicazione dipendente. La riformulazione resta quindi entro i limiti della domanda originaria quando il tecnico del settore, leggendo la descrizione, è in grado di riprodurre l’insegnamento generale aggiunto alla rivendicazione.

Un titolo anteriore [modello di utilità] ancora segreto alla data di deposito del brevetto è utilizzabile soltanto per la valutazione del requisito di novità, e non per quella dell’attività inventiva, e non può pertanto essere combinato con altre anteriorità ai fini del giudizio di attività inventiva.

I diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66 c.p.i.) e si configurano come diritto assoluto di sfruttamento dell’invenzione, con divieto ai terzi di utilizzarla senza il consenso del titolare. La contraffazione è letterale quando il terzo realizza un’invenzione che presenta tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto, e per equivalenti quando realizza una soluzione molto simile, anche se non del tutto identica; per determinare l’ambito di protezione si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente a un elemento indicato nelle rivendicazioni (art. 52 c.p.i.).

L’inibitoria prevista dall’art. 124 c.p.i. è una sanzione di carattere oggettivo che prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore e dall’esistenza di un danno attuale o potenziale per il titolare del brevetto. Il ritiro dal commercio può essere cumulato con l’inibitoria, prescinde anch’esso dal danno e può essere disposto anche nei confronti dell’utilizzatore presso il quale sia stato rinvenuto il prodotto contraffatto, senza necessità di verificarne il ruolo nella contraffazione. La penale ex art. 124, comma 2, c.p.i. è una misura accessoria e rafforzativa della condanna, applicabile alle prestazioni infungibili non suscettibili di esecuzione diretta, che mira a favorire l’adempimento spontaneo del comando giudiziale.

La condanna generica al risarcimento del danno da contraffazione presuppone l’accertamento, anche potenziale e condotto secondo un criterio di verosimiglianza, della portata dannosa della condotta, e il mero accertamento dell’illecito è insufficiente quando il titolare si limita ad allegare che la contraffazione ha di per sé cagionato un danno, senza neppure dedurre di sfruttare commercialmente il brevetto. La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. può essere chiesta soltanto in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per l’eccedenza degli utili del contraffattore rispetto a esso, e richiede anch’essa allegazioni specifiche sui benefici conseguiti dall’autore della violazione.

Il danno non patrimoniale previsto dall’art. 125, comma 1, c.p.i. è risarcibile solo nei casi appropriati, e cioè quando la circolazione dei prodotti contraffatti abbia pregiudicato la reputazione aziendale del titolare. La pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. ha funzione di risarcimento in forma specifica del danno e non può quindi essere disposta quando la domanda risarcitoria è respinta.

I requisiti positivi del brevetto per invenzione sono l’industrialità, la novità e l’attività inventiva. L’industrialità richiede che l’oggetto dell’invenzione possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (art. 49 c.p.i.). L’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda o di quella di priorità (artt. 46 e 47 c.p.i.); il giudizio di novità è assoluto, sicché anche la divulgazione ad opera dello stesso inventore preclude il brevetto, salve le deroghe della divulgazione abusiva nei sei mesi anteriori al deposito e della divulgazione in esposizioni ufficiali. L’attività inventiva sussiste quando l’invenzione, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 48 c.p.i.), e cioè quando un tecnico medio del settore non avrebbe potuto realizzarla con le conoscenze e le capacità in suo possesso, perché supera le normali prospettive di evoluzione del settore.

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La tutela del marchio tra secondary meaning e indicazione geografica non registrata
Per giungere alla riabilitazione del marchio (secondary meaning) non sarà sufficiente il generico accertamento della sua notorietà, piuttosto occorrerà accertare...

Per giungere alla riabilitazione del marchio (secondary meaning) non sarà sufficiente il generico accertamento della sua notorietà, piuttosto occorrerà accertare se realmente, nella percezione del pubblico, si sia operato il mutamento di significato del segno, da generico a specifico, in cui consiste appunto l’acquisto di capacità distintiva. A tal fine sarà pertanto necessario completare l’uso, diffuso e per un periodo di tempo lungo, con ulteriori elementi quali i dati delle spese e investimenti pubblicitari (da valutarsi anche in relazione al fatturato globale dell’impresa), i resoconti pubblicati dalla stampa, le indagini demoscopiche, eventuali analisi del linguaggio effettuate da esperti, occorrendo infine accertare che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica il prodotto grazie al marchio come proveniente da un’impresa determinata.

In tema di indicazioni geografiche, la normativa nazionale può solo, e nei limiti della non compromissione degli obiettivi del regolamento comunitario e del mancato contrasto con la normativa antitrust comunitaria, tutelare le indicazioni geografiche nei casi in cui l’indicazione della provenienza geografica sul prodotto prescinde da qualsiasi riferimento alla qualità dello stesso, fungendo da mera indicazione di origine.

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L’inapplicabilità degli art. 98 e 99 CPI non implica l’automatica liceità delle condotte
Anche laddove non siano applicabili gli artt. 98 e 99 CPI, la consapevole acquisizione di informazioni tecniche di valore commerciale,...

Anche laddove non siano applicabili gli artt. 98 e 99 CPI, la consapevole acquisizione di informazioni tecniche di valore commerciale, non segrete ma riservate, per il tramite di persona contrattualmente obbligata a non divulgarle, costituisce comportamento contrario ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, dal momento che consente all’impresa “acquirente” di entrare nel mercato in tempi più brevi e a costi più bassi di quelli che occorrerebbero, se fosse necessario procedere a studi e ricerche autonome.

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Preuso del marchio e principio di unitarietà dei segni distintivi
Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 c.p.i., comporta che il preutente abbia...

Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 c.p.i., comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene. La tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto) trova, infatti, fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva. In tema di marchi non registrati la notorietà è elemento qualificante dell’uso e corrisponde al diffuso radicamento della forza distintiva del segno, da valutarsi anche in relazione al pubblico di riferimento.

In base al principio dell’unitarietà dei segni distintivi colui che acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento all’utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse, ferma restando l’estensione della tutela all’ambito territoriale raggiunto in riferimento all’uso fattone.

Il concetto di mala fede", in presenza del quale il richiedente non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa, non è dalla norma altrimenti qualificato e copre una serie indifferenziata di casi, caratterizzata da un contegno che non è di mera consapevolezza di violare l’altrui diritto ma di abuso specificamente volto a pregiudicare le legittime aspettative di tutela, abuso che può assumere le vesti più varie, tutte comunque contraddistinte da una tale consapevolezza qualificata.

Anche in tema di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale il danno non è in re ipsa ma presuppone una articolata illustrazione del nocumento patito e la dimostrazione della sua esistenza, quantomeno in termini di verosimiglianza

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Cessione di ramo di azienda e violazione di marchio del cessionario da parte del distributore del cedente che continua a fabbricare e vendere beni recanti il marchio
Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l’attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in...

Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l'attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.

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