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Determinazione del valore della quota ex art. 2473 c.c.: limiti al sindacato giudiziale e determinazione del compenso dell’esperto
Nel procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota sociale ai sensi dell’art. 2473 c.c., il controllo del giudice sulla...

Nel procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota sociale ai sensi dell’art. 2473 c.c., il controllo del giudice sulla relazione dell’esperto non può estendersi a profili valutativi tecnici, salvo il caso in cui la stima risulti manifestamente iniqua o erronea ai sensi dell’art. 1349 c.c. Eventuali vizi della valutazione devono essere esaminati in sede contenziosa, restano preclusa una loro disamina in sede di volontaria giurisdizione.

Il compenso dell’esperto, quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c., deve essere liquidato dal giudice secondo le modalità previste dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di spesa processuale in senso lato.

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Nomina del liquidatore ex art. 2487, comma 2, c.c.: esclusa in presenza di socio unico per successione
Non sussistono i presupposti per la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. quando il socio...

Non sussistono i presupposti per la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c. quando il socio superstite, che abbia accettato con beneficio di inventario la quota ereditaria del socio deceduto, risulti titolare della totalità delle partecipazioni e sia quindi nella condizione di deliberare autonomamente la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore. In tal caso, non si configura né l’impossibilità di deliberare né l’omissione dell’organo competente, essendo in capo al socio unico la piena facoltà deliberativa.

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Scioglimento di società inattiva: adesione delle parti e superfluità dell’intervento giudiziale
Nel procedimento di scioglimento giudiziale di società di persone inattiva da oltre un decennio e priva di partita IVA, l’adesione...

Nel procedimento di scioglimento giudiziale di società di persone inattiva da oltre un decennio e priva di partita IVA, l’adesione del socio resistente alla domanda, unita al disinteresse comune alla prosecuzione dell’attività sociale, integra una sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c. In tale contesto, l’intervento giudiziale risulta superfluo e va dichiarato il non luogo a provvedere, con compensazione integrale delle spese per la natura di volontaria giurisdizione del procedimento.

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Applicabilità della disciplina della concorrenza sleale alle professioni intellettuali
La concorrenza sleale può configurarsi solo nel rapporto tra attività aventi natura di impresa. Presupposto giuridico per la legittima configurabilità...

La concorrenza sleale può configurarsi solo nel rapporto tra attività aventi natura di impresa. Presupposto giuridico per la legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori. Ne consegue che è da escludere l'applicabilità della normativa in tema di concorrenza sleale al di là della nozione di imprenditore - definita dall'art. 2082 c.c. - in riferimento all'ipotesi delle professioni intellettuali, poiché nel caso di attività di una associazione di professionisti non vi sono elementi atti a consentire qualsiasi assimilazione sostanziale ad un'attività propriamente imprenditoriale.

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Requisiti per la tutela autorale di un progetto architettonico
Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è...

Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è in presenza di un’opera dell’ingegno, quando l’opera sia dotata di carattere creativo e cioè quando reca l'impronta della personalità dell'autore, ne riflette il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelano l'apporto di un determinato artefice.

Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; pertanto, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.

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Uso del marchio da parte dell’ex licenziatario
Ai fini del bilanciamento degli interessi in un procedimento cautelare di inibitoria, l’affidamento ingenerato nella ex licenziataria dal comportamento ambiguo...

Ai fini del bilanciamento degli interessi in un procedimento cautelare di inibitoria, l'affidamento ingenerato nella ex licenziataria dal comportamento ambiguo del titolare del marchio, successivo alla data di efficacia del recesso, cessa nel momento in cui quest'ultimo manifesta in maniera inequivocabile la volontà di pretendere l'interruzione immediata dell'uso del segno.

Tale manifestazione inequivocabile coincide con l'esercizio dell'azione cautelare. Non può, pertanto, essere riconosciuta tutela alle iniziative imprenditoriali della ex licenziataria successive alla data di notifica del ricorso, né può essere consentito l'uso del marchio per l'esecuzione di contratti stipulati dopo tale data.

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Delega della potestà disciplinare nelle cooperative: limiti per sanzioni relative a inadempimenti gravi
Nelle società cooperative, qualora il regolamento interno consenta la delega della potestà sanzionatoria solo per inadempimenti di minore entità, la...

Nelle società cooperative, qualora il regolamento interno consenta la delega della potestà sanzionatoria solo per inadempimenti di minore entità, la contestazione di inadempimenti di particolare gravità esclude la legittimità della delega e richiede la competenza esclusiva dell’organo delegante.

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Il diritto di controllo del socio nelle S.r.l.: contenuto e limiti di esercizio
Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto...

Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto potestativo di accedere a tutti i libri sociali (compresi quelli facoltativi) e ai documenti relativi alla gestione societaria (inclusi i documenti fiscali e contabili, i contratti, gli atti giudiziari e amministrativi, le fatture, gli estratti conto), anche tramite professionisti di sua fiducia, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Il diritto di consultazione del socio di S.r.l. ricomprende la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati e si estende a qualsiasi documento riferibile alla società, senza che possa essere opposto alcun segreto, dovere di riservatezza o di motivazione, poiché il socio, non essendo un terzo, non è tenuto a indicare le finalità, né a identificare analiticamente la documentazione che intende consultare.

La funzione dei diritti di informazione e di ispezione viene tradizionalmente individuata in quella di permettere al socio un certo controllo sull’amministrazione sociale, e di consentirgli l’esercizio cosciente del diritto di voto e di tutti i diritti che derivano dalla sua condizione; sotto quest’ultimo profilo, l’interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se alienare, e a quali condizioni, la propria partecipazione, ovvero se esercitare, o meno, il diritto di opzione in sede di aumento del capitale.

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Lo smarrimento dei libri sociali è grave inadempimento tale da pregiudicare il diritto al compenso del Sindaco
Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l’opposizione, ex art. 1460...

Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l'opposizione, ex art. 1460 c.c., del precedente inadempimento dello stesso quale lo smarrimento dei libri sociali, anche qualora, al momento stesso della perdita e anticipatamente all'avvio di un giudizio, non siano state avanzate domande di danno. Uno dei doveri essenziali per un sindaco è infatti la tenuta dei libri di sua competenza. Lo smarrimento degli stessi, è senza dubbio, una violazione dell'implicito sinallagma che, anche nel rapporto organico, lega sindaco e società (compenso come adempimento dei doveri di sindaco, fra i quali il mantenimento in ordine dei libri sociali).

Con la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la società si estingue, con un meccanismo che, in via antropomorfa, può essere avvicinato a quello della morte della persona fisica. Dal punto di vista sostanziale (successione nei rapporti attivi e passivi), vi è la disciplina del terzo comma dell'art. 2495 c.c.. Dal punto di vista processuale, il fenomeno, appunto in analogia a quello della morte della persona fisica, viene ritenuto interruttivo.

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Con il fallimento della società il titolare dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. diviene esclusivamente il curatore
L’articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di...

L'articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione dell'azione di responsabilità spetta in esclusiva al curatore - ai sensi dell'art. 146, comma 2, legge fallimentare, venendo in essa assorbita quella, straordinaria, già di spettanza dei soci. Ne consegue che con il fallimento della società il solo titolare dell'azione sociale di cui all'art. 2476 c.c. diviene il curatore: la legittimazione è esclusiva e con essa non concorrono né quella dei creditori sociali né quella dei soci.

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Interpretazione della clausola compromissoria e procedibilità in caso di previsione di previo tentativo di conciliazione
La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina...

La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina l’improcedibilità della domanda ove la clausola stessa non preveda espressamente alcuna sanzione per la sua inosservanza, posto che tutte le disposizioni che condizionano il diritto di agire in giudizio devono ritenersi di stretta interpretazione.

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri “tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali” trova applicazione anche in relazione all’impugnazione della delibera di esclusione del socio e alle domande riconvenzionali connesse, trattandosi di diritti disponibili.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale va interpretata secondo la logica statutaria complessiva, sicché una divergenza letterale tra disposizioni non è sufficiente a escludere la competenza arbitrale ove non emerga una volontà espressa di sottrarre la fattispecie alla disciplina generale prevedente l’arbitrato per tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali [l’attore invocava la nullità della clausola compromissoria in ragione della apparente divergenza tra l’art. 11 dello statuto, ove una formulazione in termini facoltativi, e l’art. 37, ove si prevedeva invece un obbligo di procedere ad un tentativo di conciliazione].

La clausola compromissoria non è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale per il fatto del termine perentorio di cui all’art. 2287 c.c. entro il quale il socio escluso dalla società può far opposizione, dal momento che per osservare tale termine decadenziale è sufficiente promuovere tempestivamente l’arbitrato, notificando la domanda di arbitrato, mentre la costituzione dell’organo giudicante può completarsi anche successivamente.

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Invenzioni del dipendente, diritto all’equo premio e diritto morale dell’inventore
In tema di invenzione del dipendente, l’elemento distintivo tra l’invenzione di servizio e l’invenzione di azienda – nella vigenza del...

In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.

Il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato, in sede interpretativa, sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, che, soprattutto, di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore.

La natura di invenzione di servizio non è necessariamente correlata alla previsione, all’interno del contratto e della busta paga del lavoratore, di una specifica voce di retribuzione per attività inventiva di talché l’assenza di voci retributive autonome e chiaramente riconducibili alla remunerazione dell’attività inventiva non pregiudica in senso assoluto la ricostruzione dell’eventuale fattispecie concreta nei termini di un’invenzione di servizio.

La mancanza di apposito emolumento costituisce semplicemente un indice presuntivo a favore della ricorrenza dell’invenzione di azienda, che può essere vinto in presenza di pattuizioni contrattuali tali da intendere la retribuzione pattuita come corrispettivo, anche dell’attività inventiva.

Il danno subito dall’inventore per omessa designazione è da ritenersi in re ipsa nella sola dimostrazione della violazione del diritto di esclusiva di cui all’art. 62 c.p.i. e comunque nell’assenza di riconoscimento del merito dell’invenzione; l’interesse ad una pronuncia di merito permane anche se il brevetto è stato – solo successivamente alla sua concessione – rinunciato.

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