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Confondibilità tra nomi a dominio e concorrenza sleale
La tutela del domain name è mutuabile da quella approntata dal Codice di Proprietà Industriale in materia di marchio, in...

La tutela del domain name è mutuabile da quella approntata dal Codice di Proprietà Industriale in materia di marchio, in ragione di specifici richiami (art. 2, comma quarto, art. 12 e art. 22) e stante la sua doppia natura, tecnica e di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva.

Il conflitto tra domini simili va risolto valutando l'affinità di prodotti/servizi, il rischio di confusione e quant'altro dirimente ai sensi delle previsioni del c.p.i. La confondibilità tra domini, in particolare, va valutata in concreto e non tanto nell'aspetto meramente nominale, tenendo conto che il nome a dominio è la registrazione che consente l'apertura di un sito internet.

[Nel caso di specie, il Collegio non ha ritenuto sussistente un rischio confusorio e di conseguenza un illecito concorrenziale tra i nomi a dominio www.lapressa.it e www.lapresse.it in considerazione della diversità dei prodotti: nel primo caso, infatti, si tratta di un quotidiano di informazione di rilevanza locale, nel secondo, di una agenzia stampa di contenuti multimediali cui si aggiunge, solo come quid pluris, anche la diffusione di notizie nei più svariati campi].

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Azione sociale di responsabilità davanti al giudice incompetente e traslatio iudicii
In caso di traslatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la riassunzione davanti al giudice competente...

In caso di traslatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., la riassunzione davanti al giudice competente va effettuata con comparsa – o atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c. – da notificarsi alla controparte (al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita) entro il termine assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente, o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza. Se la forma dell’atto non è vincolante, è invece indispensabile che la notifica avvenga nel termine prescritto, a pena di estinzione del processo.

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Invalidità della delibera assembleare sul compenso degli amministratori per conflitto di interessi
L’inadeguatezza, l’incongruità e l’incompatibilità, valutate sotto plurimi profili, degli emolumenti stabiliti per gli amministratori sono, per natura, entità e conseguenze,...

L’inadeguatezza, l’incongruità e l’incompatibilità, valutate sotto plurimi profili, degli emolumenti stabiliti per gli amministratori sono, per natura, entità e conseguenze, di per sé sufficienti ad integrare gli estremi del conflitto di interessi. È perciò invalida ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 2, c.c., una delibera assembleare assunta con il voto determinante dei soci di maggioranza, nella contemporanea veste di amministratori, che attribuisca a questi ultimi un compenso del tutto inadeguato rispetto all’attività gestoria demandata agli stessi nonché irragionevole e sproporzionato rispetto alla situazione economico-finanziaria della società e alle sue caratteristiche dimensionali.

Il positivo accertamento dell’irragionevolezza e/o incongruità dei compensi prospetta un conflitto di interessi in ragione dell’identità soggettiva tra i soci il cui voto favorevole ha reso possibile l’assunzione della delibera assembleare e gli amministratori che ne hanno tratto beneficio, e quindi determina l'invalidità della delibera assembleare in merito alle statuizioni relative alla determinazione dei compensi a favore degli amministratori (nella specie il Tribunale, sulla base di una CTU, ha ritenuto incongruo il compenso degli amministratori determinato in una misura di circa il 15% del valore della produzione della società, anche in considerazione della modesta attività effettivamente richiesta).

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Natura e caratteri del patto leonino
Il patto leonino ricorre allorché gli accordi finalizzati all’esclusione del socio dalle perdite e dagli utili siano stati stipulati dai...

Il patto leonino ricorre allorché gli accordi finalizzati all’esclusione del socio dalle perdite e dagli utili siano stati stipulati dai soci con la società, mentre il patto avente identico contenuto e finalità, ove stipulato inter socios, non è riconducibile nell’alveo del predetto divieto in quanto esso non sarebbe opponibile alla società rimasta ad esso estranea, la quale, per ciò, continuerebbe ad imputare perdite ed utili alle proprie partecipazioni sociali in base agli ordinari criteri e principi, nel rispetto anche del divieto de quo.

La ratio che informa il divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., applicabile anche alle società di capitali, consiste nel preservare la purezza della causa societatis, evitando che un socio possa essere escluso dagli utili o dalle perdite; ipotesi questa che contrasta con l'interesse generale alla corretta amministrazione della società, inducendo il socio a disinteressarsi della proficua gestione della stessa, avendo comunque assicurato il guadagno o restando esonerato da ogni possibile perdita. Deve, quindi, trattarsi di un patto finalizzato alla regolamentazione degli assetti ed equilibri societari con conseguenti implicazioni anche di natura organizzativa/gestoria.

Il patto leonino è ravvisabile solo in presenza di una esclusione totale e costante dalle perdite e dagli utili e solo quando questa non integri una funzione autonoma meritevole di tutela. L'esclusione dalle perdite o dagli utili, quale situazione assoluta e costante, deve cioè riverberarsi sullo status del socio. Infatti, perché il limite all'autonomia statutaria dell'art. 2265 c.c. sussista è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e costante. Assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione "da ogni" partecipazione agli utili o alle perdite, per cui una partecipazione condizionata (ed alternativa rispetto all'esclusione in relazione al verificarsi, o non della condizione) esulerebbe dalla fattispecie preclusiva. Costante, perché riflette la posizione, lo status, del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società. Detta esclusione deve finire per alterare la causa societaria nei rapporti con l'ente-società, che trasla, quanto al socio interessato da quell'esonero dalla condivisione dell'esito dell'impresa collettiva, da rapporto associativo a rapporto di scambio con l'ente stesso.

Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

Una domanda avente ad oggetto l’adempimento di obbligazioni nascenti da patti parasociali coinvolgenti società di capitali, e diretti, in generale, a disciplinare, inter alia, profili di natura organizzativa e gestoria della società partecipata, la circolazione delle relative partecipazioni e, quindi, l’assetto e la struttura della compagine sociale, nonché,  a dotare quest’ultima delle necessarie risorse finanziarie, introduce una controversia, oggettivamente e soggettivamente, riconducibile a quelle per le quali la competenza è, ope legis, riservata, in via esclusiva funzionale ed inderogabile, ratione materiae, alle sezioni specializzate in materia di impresa, in virtù del disposto di cui all’art. 3, lett. c, d.lgs. n. 168/2003, il quale, tra le controversie attribuite alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa, include espressamente quelle “in materia di patti parasociali”.

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Responsabilità di amministratori e liquidatori di s.r.l. nei confronti dei creditori
Ai sensi dell’art. 2476, co. 6, c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla...

Ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e la relativa azione di responsabilità può essere esperita dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Tale disposizione, al pari dell’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a., attribuisce ai creditori sociali di s.r.l., quali soggetti terzi, la legittimazione ad agire nei confronti degli amministratori che, violando i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, hanno pregiudicato l’integrità ed il valore del patrimonio sociale, impendendo, in tal modo, il soddisfacimento della loro legittima pretesa creditoria. La norma configura un’ipotesi speciale di responsabilità aquiliana che, secondo l’ordinario criterio di riparto dell’onere probatorio, addossa in capo ai creditori sociali che promuovono il giudizio di responsabilità l’onere di provare l'inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale, che tali inadempimenti sono dovuti a dolo o colpa e, infine, che hanno provocato l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali. Una siffatta responsabilità, quindi, presuppone anzitutto il riscontro di un’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori che sia causalmente connessa all’inosservanza, da parte dell’amministratore, degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale. Ad analoga disciplina, inoltre, è soggetta la responsabilità del liquidatore a norma degli artt. 2489 ss. c.c., che può essere fatta valere anche dai creditori rimasti insoddisfatti a seguito della cancellazione della società (art. 2495 c.c.).

Sussiste la responsabilità personale illimitata (extracontrattuale) dell’ex liquidatore nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti qualora, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il terzo leso nei propri diritti creditori verso la società estinta dimostri in giudizio (i) la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile al tempo della liquidazione; (ii) il danno subìto per effetto del comportamento doloso/colposo dell’ex liquidatore che abbia omesso di effettuare una completa ricognizione dei crediti/debiti sociali esistenti al tempo della liquidazione, con conseguente omessa considerazione del credito che è stato pretermesso e/o nell’aver violato il principio della par condicio creditorum senza tenere in dovuto conto le legittime cause di prelazione oppure effettuando pagamenti preferenziali; nonché (iii) il nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento doloso/colposo dell’ex liquidatore nei termini appena indicati. L’ex liquidatore chiamato in causa potrà fornire la prova liberatoria dimostrando che l’insussistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di massa attiva utile a soddisfare il creditore che lamenta la lesione del proprio diritto, non è dipesa da propri comportamenti omissivi/commissivi che abbiano cagionato la lesione della par condicio creditorum e/o pagamenti preferenziali e/o una incompleta ricognizione dei debiti/crediti sociali, di talché non potrà essere ritenuto personalmente responsabile verso il creditore sociale insoddisfatto.

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Esclusione di responsabilità dell’amministratore di S.r.l.
L’azione di responsabilità esercitata da una s.r.l. nei confronti dell’ex amministratore unico, ai sensi dell’art. 2476 c.c., quantomeno nei rapporti...

L’azione di responsabilità esercitata da una s.r.l. nei confronti dell’ex amministratore unico, ai sensi dell’art. 2476 c.c., quantomeno nei rapporti con la società ed i soci, ha natura contrattuale e risponde, per ciò, ai canoni e alla disciplina di cui all’art. 1218 c.c. Ai sensi della disposizione da ultimo citata, la presunzione di responsabilità posta, ex lege, a carico del debitore (nella specie, l’amministratore), può essere da quest’ultimo superata dimostrando di aver adempiuto, con la diligenza richiesta, ex art. 1176 c.c., dalla natura dell’obbligazione, ovvero di non avervi potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria). Con più specifico riferimento agli obblighi inerenti, per legge e statuto, alla carica di amministratore di società di capitali, gravano sull’organo di gestione, in ragione della carica rivestita, tanto il dovere di curare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, quanto il dovere di agire, a tal fine, in modo informato, nel prioritario interesse della società. Gli amministratori, quindi, devono adempiere ai doveri ai medesimi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, e, per ciò, essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

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Contraffazione del marchio “forte”, giudizio di confondibilità e principio di unitarietà dei segni distintivi
La tutela del marchio ex art. 20 c.p.i. certamente contempla l’uso non autorizzato di segno uguale o simile al marchio...

La tutela del marchio ex art. 20 c.p.i. certamente contempla l’uso non autorizzato di segno uguale o simile al marchio registrato altrui per prodotti o servizi identici o affini, se ciò determina un rischio di confusione per il pubblico.
La tutela del marchio ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i., dopo la riforma del 1992, comprende non solo il rischio di confusione costituito dalla identità o somiglianza dei segni, accompagnato dall’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche quello consistente nella semplice associazione dei due segni, tale per cui il pubblico possa essere tratto in errore circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali o di gruppo.
Il principio della unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i. non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale.

[Nel caso di specie, l’uso non autorizzato del segno "Vittoria" integra violazione delle privative attoree, in diretta usurpazione del marchio "Vittoria" ed in diretta contraffazione pure del marchio "Vittoria immobiliare", sebbene composto, di cui la parola "Vittoria" costituisce il cuore, cioè a dire l’elemento distintivo, il nucleo ideologico-espressivo connotato di particolare attitudine individualizzante e distintiva. Il rischio di confusione permane benché alla parola "Vittoria" la convenuta abbia aggiunto la parola "costrizioni", perché alla stregua di un giudizio in via globale e sintetica, tale aggiunta, peraltro meramente descrittiva del settore di attività, non è idonea a escludere la contraffazione del marchio “forte” quale è "Vittoria immobiliare", il cui nucleo essenziale è da individuarsi nella parola "Vittoria".]

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Contraffazione del marchio “Richmond” e atti integranti concorrenza sleale
Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista...

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione, se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno. In buona sostanza, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

È contrario alle regole della correttezza professionale assumere un impegno formale di non utilizzo di marchi nella propria attività commerciale al fine di chiudere un contenzioso e poi adottare, poco dopo, una condotta affatto contraria all’impegno assunto; l’idoneità a danneggiare l’altrui azienda ben può essere solo potenziale.

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Contraffazione di marchio: l’aggiunta di elementi descrittivi amplifica il rischio di confusione
Laddove le attività espositive e/o promozionali fieristiche lesive dei diritti sul marchio altrui e svoltesi all’estero rappresentino soltanto fasi o...

Laddove le attività espositive e/o promozionali fieristiche lesive dei diritti sul marchio altrui e svoltesi all’estero rappresentino soltanto fasi o segmenti ulteriori di un pregresso e più ampio iter antigiuridico all’interno del quale si collocano, in stretta reciproca concatenazione, molteplici comportamenti antecedenti che già di per sé integrano gli estremi della denunciata contraffazione e che si sono tenuti sul territorio italiano, alla fattispecie in esame andrà applicata la legge italiana. [Nel caso di specie, pur avendo il titolare dei marchi azionati in giudizio appreso dell’illecita condotta della convenuta soltanto in occasione di una fiera di settore tenutasi in Germania, l’asserito contraffattore apponeva i marchi interferenti sui prodotti  e realizzava i relativi cataloghi pubblicitari in Italia].

La contraffazione di un marchio c.d. forte sussiste a fronte della ripresa del suo “cuore" da parte del segno successivo e del suo uso per beni tecnicamente e funzionalmente identici o comunque fortemente affini. Gli eventuali elementi di differenziazione aggiunti al segno posteriore e aventi natura meramente descrittiva del settore merceologico cui sono destinati i prodotti non risultano sufficientemente idonei a distinguere i due marchi a confronto, amplificando al contrario il rischio di confusione in capo al pubblico di riferimento. [Nel caso di specie, l’attrice era titolare del marchio “prb” per macchine da imballaggio nel settore farmaceutico e cosmetico. Tale marchio era stato azionato nei confronti dell’uso, per prodotti identici, del marchio “PierreBi” a cui la convenuta accostava anche il disegno di un imballaggio e la locuzione “CosmoPharma Division”].

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Buona fede e recesso dal contratto di licenza di brevetto
Rientra nell’ambito di competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Imprese una controversia avente ad oggetto la ritenuta illegittimità del...

Rientra nell'ambito di competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Imprese una controversia avente ad oggetto la ritenuta illegittimità del recesso da un contratto di licenza di brevetto.

In assenza di prova della mala fede del licenziatario, è legittimo, in quanto conforme a buona fede, il recesso da parte del licenziatario da un contratto di licenza di brevetto in cui tale facoltà sia stata subordinata al mancato raggiungimento di una determinata soglia di prodotti venduti, ove il licenziatario si sia attivamente adoperato per il perseguimento di tale scopo [Nel caso di specie, il licenziatario aveva condotto studi di fattibilità tecnico-economica, acquisito preventivi per la produzione dei prodotti tutelati dal brevetto licenziato e sostenuto esborsi per attività fieristiche finalizzate alla loro promozione].

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Marchio di forma “di fatto”: occorre anche provare che la forma abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività del prodotto
In tema di “marchio di fatto” “di forma”, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., esso è configurabile e, quindi, tutelabile quando...

In tema di “marchio di fatto” “di forma”, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., esso è configurabile e, quindi, tutelabile quando presenti tutti i requisiti richiesti per i marchi registrati, ivi compreso quello della novità. La genesi di un marchio di fatto non si ricollega, automaticamente ed esclusivamente, al suo uso, pur protratto ed esclusivo, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. A tal fine, occorre, dunque, accertare che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto e del servizio, e, quindi, delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso.

Con specifico riferimento al marchio di forma di fatto, non è sufficiente fornire la prova che il prodotto è stato posto sul mercato, sia pure in quantità rilevanti, ma occorre anche provare che la forma tridimensionale abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività, tanto da richiamare al consumatore la sua origine e da comportare un rischio di confusione ove da altri imitata.

L’imitazione servile dei prodotti può configurarsi solo in relazione ad elementi estetici ovvero formali del prodotto di carattere non meramente funzionale.

Ai fini della sussistenza della concorrenza sleale c.d. parassitaria, occorre il positivo riscontro di una continua e ripetuta imitazione delle iniziative e/o dei prodotti del concorrente, nonché un’analisi concreta della situazione presente sul mercato, volta a verificare se gli stessi siano effettivamente dotati di connotati individualizzanti

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Lo squilibrio contrattuale nell’abuso di dipendenza economica e nella disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
L’abuso di dipendenza economica, di cui all’art. 9 L. n. 192/1998, è una nozione indeterminata il cui accertamento postula l’enucleazione...

L'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 L. n. 192/1998, è una nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, dovendosi porre l'attenzione sul momento genetico in cui i diritti e gli obblighi “squilibrati” vengono pattuiti, perché è in quel momento che la mancanza di reali alternative economiche sul mercato può costringere il contraente debole a subire un regolamento negoziale iniquo.

Accertata la sussistenza di una situazione di dipendenza economica, la condotta di "abuso" s'identifica in una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero nella intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante ed esclusivamente volti ad appropriarsi del margine di profitto altrui.

L'inadempimento delle pattuizioni (equilibrate o magari squilibrate, ma per altra causa) non costituisce una condotta rilevante ai fini dell'abuso di dipendenza economica, in quanto non rappresenta l’attuazione di un regolamento contrattuale iniquo ab origine, ma la violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale ex art 1375 c.c. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che l'imposizione unilaterale di un termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, non previsto nel contratto e considerato inadeguato dalla controparte, integrasse un abuso di dipendenza economica).

Nella disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, l’art. 62 d.l. 1/2012 (oggi abrogato) vieta l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (che sono tali quando ad esse non corrisponde una controprestazione di proporzionata importanza) e di condizioni extracontrattuali e retroattive, le quali, in quanto pattuite dopo le originarie pattuizioni, sono pregiudizievoli se interferiscono con la parte del rapporto che è stata già eseguita. L’onere della prova della ingiustificata gravosità è, secondo le regole ordinarie del processo, a carico della parte che vuol far valere l’illiceità delle condizioni.

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